Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13842 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29856-2014 proposto da:

D.M., J.S., D’.MA.,

D.G., R.G., D’.GI., D.N.,

D.M.C., C.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

EDGILOR IMMOBILIARE SRL;

– intimato –

e contro

P.M.P., P.M.G., P.A.,

P.P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che li rappresenta e

difende;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2668/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

CHE

1. P.P.G., P.A., P.M.P., P.M.G., D.M.C., D.G., D’.Gi., R.G., C.T., D’.Ma., D.M., D.N. e J.S. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione notificato dall’agenzia delle entrate avente ad oggetto il maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, di un terreno venduto alla società ED.Gi.LOR s.r.l. con atto registrato il 25 luglio 2007. Il ricorso veniva riunito a quello antecedentemente proposto contro lo stesso atto accertativo dalla società ED.Gi.LOR s.r.l.. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proprio appello da parte dell’agenzia delle entrate, la CTR del Lazio lo accoglieva.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione D’.Ma. D.M., D.N., J.S., R.G., C.T., D.M.C., D.G. e D’.Gi., con atto notificato all’agenzia delle entrate, alla società ED.Gi.LOR s.r.l. nonchè a P.P.G., P.A., P.M.P. e P.M.G., affidato ad un motivo illustrato con memoria. La sola agenzia delle entrate resiste con controricorso. Con atto depositato il 4 febbraio 2020 si sono costituiti in giudizio P.P.G., P.A., P.M.P. e P.M.G. chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, artt. 101 e 331 c.p.c.. Sostengono che l’atto di appello proposto dall’agenzia delle entrate è stato notificato solamente alla società ED.GI.LOR s.r.l. e non alle altre parti costituite nel primo grado del giudizio, sicchè la CTR avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti delle parti stesse e non decidere, come ha fatto, la causa nel merito.

2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero, come dichiarato dall’agenzia delle entrate, l’atto di appello, seppure indicasse nell’epigrafe il nome di tutte le parti, è stato notificato solamente alla società ED.GI.LOR s.r.l. c/o l’avvocato S.F., difensore della società stessa e non delle altre parti, per il che neppure può ipotizzarsi il perfezionamento della notifica per la consegna di una sola copia al difensore di più parti.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 8790 del 29/03/2019; Cass. n. 20313 del 26/07/2019; Cass. n. 8350 del 03/04/2007). La sentenza impugnata va, perciò, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla CTR del Lazio perchè provveda alla necessaria integrazione del contraddittorio e decida nel merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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