Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13840 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9571-2016 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI

114/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, rappresentata

e difesa dagli avvocati STEFANO CHIEREGATO, OSVALDO CANTONE;

– ricorrente –

contro

PIZZERIA AL SOLE SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso

lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO BACIGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3465/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2014 la Pizzeria al sole s.n.c. proponeva opposizione ad un atto di precetto notificatole dalla I.R. dinanzi al giudice di pace di Verona, eccependo in compensazione un proprio controcredito. La I. eccepiva l’inammissibilità della domanda e la sua nullità, per mancato rispetto dei termini a comparire nonchè l’incompetenza funzionale del giudice adito.

Il giudice di pace, a quanto emerge dalla sentenza impugnata, si dichiarava incompetente in favore del tribunale, ma poi procedeva ugualmente all’esame della domanda nel merito, rigettando ogni domanda dell’attrice, e condannandola anche al versamento di una somma ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla convenuta.

In appello, la Pizzeria deduceva che il giudice di pace non aveva preso in considerazione, come avrebbe dovuto, la sua rinuncia agli atti del giudizio, in virtù della quale avrebbe dovuto pronunciare l’estinzione nè avrebbe potuto emettere condanna nei suoi confronti ex art. 96 c.p.c..

Il Tribunale di Verona accoglieva integralmente l’appello della Pizzeria, affermando che, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio, pur in difetto di accettazione della controparte, in difetto di un interesse di questa alla prosecuzione del giudizio il giudice adito avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione.

I.R. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di Pizzeria al Sole di A.P. e A.N. s.n.c., contro la sentenza n. 3465/2015 del Tribunale di Verona depositata il 28.12.2015, con la quale il tribunale, in accoglimento dell’appello della Pizzeria al Sole, dichiarava l’estinzione del giudizio tra le parti.

Resiste la Pizzeria Al Sole con controricorso illustrato da memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su punti decisivi tra i quali la proposta domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..

Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 306 c.p.c., nonchè l’omessa insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto anche conto delle argomentazioni contenute nella memoria della parte controricorrente, ritiene di rimettere la discussione alla pubblica udienza della terza sezione.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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