Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13840 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25848/2006 proposto da:

R.R., (OMISSIS), V.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio

dell’avvocato ACONE MARIA TERESA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ACONE Modestino giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M., R.A., T.F.;

– intimati –

sul ricorso 31288/2006 proposto da:

T.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. MORDINI 14 presso lo studio dell’avvocato PETRILLO

GIOVANNI (Studio Legale TRAMONTI), rappresentato e difeso

dall’avvocato GABRIELI LEONIDA MARIA giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

R.R., V.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato ACONE MARIA

TERESA, rappresentati e difesi dall’avvocato ACONE MODESTINO giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.M., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1982/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 23/06/2005, depositata il 28/06/2005;

R.G.N. 2007/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.1.94 R.R. e V. M., premesso di aver stipulato con i coniugi M.M. e R.A. il (OMISSIS) un contratto di locazione avente ad oggetto il bar (OMISSIS), con sottostante laboratorio per pasticceria, sito in (OMISSIS), ad un canone mensile di L. 3.000.000; di aver subito evidenziato che le macchine esistenti nel laboratorio erano ormai obsolete e che i locali adibiti a laboratorio dovevano essere ristrutturati e resi idonei all’uso pattuito in quanto privi dei requisiti di legge; di aver rinnovato tali richieste al T. F. che aveva acquistato l’azienda con atto del (OMISSIS);

convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino i coniugi M. ed il T. per sentir dichiarare la nullità o la risoluzione del contratto de quo, con la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei canoni percepiti.

I convenuti contestavano la domanda ed il T. spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori, morosi nel pagamento dei canoni dal novembre del 1993, e la loro condanna al risarcimento dei danni per l’illegittima chiusura dei locali.

Il Tribunale adito rigettava le domande attrici ed accoglieva quelle riconvenzionali.

Proposto appello dai coniugi R. e rimasti contumaci gli appellati, con sentenza depositata il 28.6.05 la Corte d’appello di Napoli, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la risoluzione del contratto d’affitto d’azienda per le inadempienze di entrambe le parti, ritenute tra loro equivalenti, e rigettava la domanda riconvenzionale del T..

Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi R., con due motivi, mentre il T. ha resistito con controricorso, con cui ha proposto anche ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, e resistito dal R. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato in atti una memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati coniugi M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta in via preliminare la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

a) ricorso principale:

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1346 c.c., art. 1453 c.c., e segg., art. 1460 c.c., art. 1575 c.c., e segg., artt. 1578 e 2697 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto configurabile una situazione di reciproche inadempienze, mentre andava ravvisato il solo inadempimento dei locatori.

Con il secondo motivo lamentano identiche doglianze di cui al motivo precedente, avendo la Corte di merito esercitato con manifesta illogicità ed arbitrarietà il potere di valutazione comparativa degli inadempimenti al fine della pronuncia di risoluzione del contratto.

b) ricorso incidentale:

Con l’unico motivo il resistente deduce la violazione degli artt. 2561, 2562, 1576, 1577 e 1588 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo erroneamente la Corte Territoriale ritenuto sussistere l’inadempimento reciproco dei contraenti e, quindi, del locatore.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale, che possono esaminarsi congiuntamente, stante l’identità sostanziale delle questioni in essi dedotte, sono tutti fondati.

Ed invero, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice di merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, perchè la valutazione della colpa nell’inadempimento ha carattere unitario e l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (Cass. n. 27/2002; n. 25847/2008).

Ne consegue che nei contratti suddetti, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di sussistenza di inadempienze reciproche, occorre procedere ad un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, onde stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma: tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove acquisite in atti, rientra ovviamente nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 11784/2000).

Va aggiunto che nel suddetto giudizio di comparazione il giudice dovrà tener conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto (Cass. n. 2992/2004).

Tali principi non sono stati invece affatto osservati dalla Corte di merito che, pur consapevole dell’esigenza di dover operare – in presenza di inadempienze reciproche di entrambe le parti – di una valutazione comparativa della loro condotta, è inopinatamente pervenuta ad un giudizio di equivalenza tra l’inadempienza dei locatori all’obbligazione di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c., e quella dei conduttori alla corresponsione dei canoni locatizi.

Ed invero, non può dichiararsi la risoluzione giudiziale del vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti dei contraenti, in quanto di fronte ad inadempienze hinc et inde dedotte il giudice del merito, il quale non riesca ad individuare esattamente la causa effettiva e determinante della risoluzione, non può procedere alla declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale, ma deve limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l’insussistenza dei fatti giustificativi delle pretese reciprocamente introdotte.

Al necessario riconoscimento della prevalenza dell’inadempimento di una delle parti su quello dell’altra il giudice del merito dovrà provvedere anche in ordine alle conseguenze di ordine risarcitorio.

All’accoglimento sia del ricorso principale che di quello incidentale consegue la cassazione della sentenza gravata, con rinvio della causa dinanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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