Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13840 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1626-2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA

15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA SALERNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa.svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

1. a seguito di separazione giudiziale dalla moglie, F.G. promuoveva un’azione per la divisione dell’unità immobiliare comune destinata ad abitazione familiare, in esito al quale, con sentenza del tribunale di Catania n. 1742/2004, l’unità era attribuita per intero alla convenuta a fronte di conguaglio per Euro450.914,00. L’Agenzia delle Entrate, in relazione alla registrazione della sentenza, notificava al F. avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta proporzionale di registro. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Catania. La commissione accoglieva il ricorso ritenendo dovuta l’imposta fissa. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Sicilia, sul motivo che “l’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.P.R. cit., art. 57, statuisce l’applicazione dell’imposta fissa per le attribuzione di beni patrimoniali derivati dallo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; nel caso che occupa, però, oltre a tale attribuzione, la sentenza in oggetto stabilisce una divisione ed un conguaglio per la somma di Euro 450.914,00… e pertanto tale trasferimento sconta l’imposta normale proporzionale e non fissa”. Il motivo di appello veniva integralmente recepito dalla CTR che, con sentenza 188 del 29 maggio 2013, riformava la decisione di primo grado dichiarando l’avviso di liquidazione legittimo;

2.contro questa sentenza il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, illustrato con memoria e opposto dalla Agenzia, con il quale lamenta che la CTR ha falsamente applicato l’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, D.P.R. cit., art. 19 e L. n. 74 del 1987.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. è circostanza pacifica in fatto che la sentenza del Tribunale di Catania n. 1742/2004 che ha disposto il trasferimento a favore della moglie del contribuente della metà della casa coniugale a fronte di conguaglio, segue ad un giudizio di separazione in cui i coniugi non avevano trovato un accordo per la divisione di quell’immobile comune. Questa Corte, con sentenza n. 3110, depositata il 17 febbraio 2016, ha statuito, con riferimento agli accordi di divisione ma con ragionamento suscettivo di essere esteso, mutatis mutandis, anche alle sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di accordi, che l’esenzione stabilita dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 154/1999, riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza potersi ulteriormente giustificare la distinzione, operata dall’indirizzo giurisprudenziale pregresso, tra atti “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” (ai quali soltanto detto indirizzo limitava l’esenzione) e “atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio” (Cass. n. 7493/2002; Cass. n. 15231/2001);

2. il ricorso deve essere accolto;

3. le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione del fatto che l’insegnamento giurisprudenziale qui seguito, si è formato dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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