Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1384 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1384 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11653-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULII, EMANUELA CAPANNOLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
IPSALE BIAGIO, IPSALE GIUSEPPE, IPSALE GIUSEPPA,
IPSALE ANTONINO tutti in qualità di eredi di Miceli Rosa;

– intimati –

Data pubblicazione: 23/01/2014

avverso la sentenza n. 669/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 15.4.2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11653 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

agli scritti.

r.g.n. 11653/2011 INPS c/Ipsale Antonino ed altri (eredi di Miceli Rosa)
Oggetto: trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età
pensionabile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a

2

“L’INPS chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 25
maggio 2010 con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la
decisione di primo grado di accoglimento della domanda di Miceli Rosa
relativa alla trasformazione della propria pensione di invalidità (quindi ante
legge n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia.

3. Le censure dell’ente riguardano principalmente l’utilizzazione del periodo di
godimento della pensione d’invalidità ai fini di incrementare l’anzianità
contributiva, ritenuta per legge possibile quando si tratti di assegno di
invalidità, ma esclusa nel caso della pensione di invalidità. Gli intimati non si
sono costituiti in questa sede di legittimità.
4. Il ricorso è manifestamente fondato.
5. Questa Corte (Cass. S.U. 8433/2004), dopo avere affermato, in sede di
risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione anche alla
pensione di invalidità della regola (di cui all’art. 1, comma 10 0 della legge n.
222 del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di
vecchiaia, ha recentemente precisato, con un orientamento divenuto ormai
uniforme (Cass. 18580/2008, seguito poi da numerose altre conformi, tra cui
Cass. nn. 29015/2011, 3855/11, 9175/10,5646/09) che “la trasformazione
della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età
pensionabile e’ possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti
propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, al fine di
incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di
invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di
invalidità la diversa regola prevista dall’art 1, comma 10, della legge n. 222 del
1984 in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di
godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si
1
r.g. n. 1165312011

norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacché ostano a
siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella
normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di
godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere
eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il
medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di
versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla

segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto
rispetto al trattamento dei superstiti”.
6.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

Z Il Collegio, preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei
confronti di Ipsale Biagio per il quale non vi è prova, agli atti, del
perfezionamento, ex art. 140 c.p.c., del procedimento notificatorio nei
confronti di destinatario irreperibile.
8. Per il resto, il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente fondato il ricorso che va, pertanto, accolto e, per non essere
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta
la domanda introduttiva.
9. Sebbene soccombenti, gli originari ricorrenti restano esonerati dal pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste
dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall’art. 42, comma 11 del d.l.
n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, applicabile ratione
ternpotis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Ipsale Biagio
e accoglie il ricorso proposto nei confronti degli altri litisconsorti; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva;
nulla spese.

2
r.g.n. 11653/2011

pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, laddove quest’ultimo,

IC1)

IDENTE

Pieto Curzio

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

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