Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13839 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18746-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 14.4.08, depositata il

09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. La CTR del Veneto, con sentenza n. 45/15/08, depositata il 9 giugno 2008, ha confermato la sentenza della CTP di Verona, con la quale era stato in parte accolto il ricorso di T.C. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, affermando che l’adesione al condono ex lege n. 289 del 2002, da parte del contribuente, non era ostativa al rimborso.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente non ha presentato difese.

3. Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, afferma che, nel ritenere che l’adesione al condono non precluda la possibilità di ottenere il rimborso dell’IRAP, l’impugnata sentenza ha fatto malgoverno del citato art. 7, in base al quale la richiesta di condono equivale a rinuncia tacita alla richiesta di rimborso dell’imposta. Il motivo appare manifestamente fondato. La presentazione dell’istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le corrispondenti annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia “pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinali, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. SU n. 14828 del 2008, Cass. nn. 25239 del 2007, 195 del 2004).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consigliò.’ che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto dell’istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2000, 2001 e 2002, in quanto, per quelle annualità, il contribuente ha aderito al condono la L. n. 289 del 2002, ex art. 7;

ritenuto che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità, qui applicata, si è consolidata nelle more del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente volto al rimborso dell’IRAP negli anni 2000, 2001 e 2002. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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