Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13838 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3665/2006 proposto da:
VENDEMODE SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.
ed amministratore unico sig.ra C.C.M.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PARADISO 55, presso lo
studio dell’avvocato SCARDACCIONE FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIANI Giuseppe giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GRUPPO SAIGI SRL;
– intimata –
sul ricorso 6766/2006 proposto da:
GRUPPO SAIGI SRL, (OMISSIS), in persona del suo Amministratore Unico
e legale rappresentante, Dott. T.R., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio
dell’avvocato ZINCONE ANDREA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DI CAGNO ALESSANDRO giusta delega a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti –
e contro
VENDEMODE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1023/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,
Sezione Terza Civile, emessa il 19/10/2005, depositata il
28/10/2005; R.G.N. 1111/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l’Avvocato Alessandro DI CAGNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e la inammissibilità, e il rigetto del ricorso
incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 e l’11.5.93 la Vendemode s.r.l., premesso che conduceva in locazione dal (OMISSIS) la porzione di immobile ad uso commerciale sito in (OMISSIS), e che il (OMISSIS) la s.r.l. Gruppo Saigi acquistava la metà indivisa dei diritti immobiliari sul fabbricato in (OMISSIS) con portone principale dal civico n. (OMISSIS), compreso il terraneo al civico (OMISSIS) ad essa locato, conveniva in giudizio la Gruppo Saigi esercitando nei suoi confronti il riscatto dei diritti immobiliari dalla medesima acquistati in relazione al locale locato all’esponente.
La convenuta eccepiva la nullità del suddetto contratto di locazione e comunque l’inapplicabilità al caso di specie della normativa di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, trattandosi di vendita in blocco riguardante una quota ideale di diritti ereditari.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e, appellata la sentenza dalla Vendemode, mentre la Gruppo Saigi resisteva al gravame e proponeva anche appello incidentale condizionato, con sentenza depositata il 28.10.05 la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello principale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vendemode, con tre motivi, mentre la Gruppo Saigi ha resistito con controricorso, con cui ha proposto anche ricorso incidentale, depositando in atti anche una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta in via preliminare la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..
a) ricorso principale:
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 732 c.c..
Con il terzo motivo deduce infine il vizio di motivazione contraddittoria.
1. Va innanzitutto rilevato che l’eccezione preliminare d’improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, per pretesa mancanza di procura speciale da parte della ricorrente, non è fondata, in quanto, se è vero che la procura risulta sottoscritta da una persona fisica che apparentemente ha delegato il difensore a rappresentare e difendere se stessa e non la persona giuridica formalmente ricorrente, tuttavia, avendo la sottoscrivente espressamente richiamato la propria qualità di legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, deve ritenersi che la medesima abbia inteso riferire la rappresentanza processuale non a se stessa, ma alla persona giuridica figurante come ricorrente.
2. Ciò premesso, si rileva che il primo motivo non è fondato.
Infatti, la questione posta dalla ricorrente, circa l’asserita assoggettabilità della vendita cumulativa dei diritti su una pluralità di porzioni immobiliari alla disciplina normativa di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, in materia di prelazione e di riscatto, è stata di recente risolta da un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. 14.6.2007 n. 13886), che ha sancito il principio che nei rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo non spettano al conduttore sia il diritto di prelazione che quello di riscatto nel caso in cui il locatore intenda alienare ad un terzo ovvero ad un comproprietario dell’immobile dato in locazione la quota del bene oggetto del contratto di locazione.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Nessuna censura, infatti, può essere mossa alla sentenza impugnata nella parte (v. pag. 7) in cui ha ritenuto l’irrilevanza della derivazione ereditaria dei diritti venduti il (OMISSIS) da F.D.F. e F.J.A. alla soc. Gruppo Saigi “poichè il diritto di prelazione spettante al conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38, non trova applicazione nel caso previsto dall’art. 732 cod. civ., e quindi anche nel caso in cui il coerede alieni la sua quota a persona estranea alla comunione ereditaria”.
Ed invero, la correttezza di tale argomentazione trova la sua conferma nel consolidato, ancorchè sporadico, orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema in subiecta materia (Cass. n. 5387/99; n. 3629/90), che trae la sua legittimità in primo luogo dal tenore letterale dell’art. 38, nonchè dall’esigenza di garantire al comproprietario di altra quota ereditaria la possibilità di esercitare il retratto successorio nei confronti del terzo acquirente, atteso che questo diritto può essere esercitato dal quotista senza limite di tempo, e cioè “finchè dura lo stato di comunione ereditaria” (art. 732 c.c., comma 1), mentre il riscatto del conduttore è soggetto al termine di sei mesi.
4. Quanto al terzo motivo, si rileva che il medesimo deve considerarsi inammissibile, in quanto non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che la decisione è affetta da motivazione contraddittoria, presupponendo tale vizio che le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti tra loro in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. n. 11936/03).
La ricorrente, infatti, non ha affatto assolto l’onere di indicare o un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate ovvero la mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione; in particolare non è stato in grado di precisare – nel momento in cui la Corte di merito, dall’esame degli elementi emersi in corso di causa, ha tratto il convincimento che oggetto della vendita fosse una quota ereditaria (compresi i rapporti nascenti dal processo di divisione ereditaria risalente al 1959) – quale eventuale contrasto sia ravvisabile in concreto tra gli argomenti logico-giuridici confluenti in tale ratio decidendi.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
b) ricorso incidentale:
Osserva il Collegio al riguardo che, benchè tale ricorso incidentale sia stato enunciato dalla società resistente nell’intitolazione del controricorso, in realtà il medesimo non risulta in concreto proposto nell’atto stesso, per cui nulla deve essere statuito in ordine ad esso.
c) Al rigetto del ricorso principale consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, condanna la ricorrente Vendemode alla rifusione in favore della Gruppo Saigi delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010