Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13837 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25839-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 565/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di B.A., docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, agli scatti biennali nella misura prevista dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 5, e cioè agli aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica (il B. in corso di causa aveva rinunciato all’ulteriore domanda concernente il suo diritto alla progressione stipendiale);

– la Corte territoriale ha innanzitutto richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, consacrato nel D.Lgs. n. 165 del 2001, e il principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6. Ha osservato, poi, che: – la L. n. 312 del 1980, art. 23 non ha mai formato oggetto di interventi abrogativi;

– la vigenza della norma è stata resa indiscutibile dal richiamo espresso ad opera della contrattazione collettiva (ed in particolare dall’art. 142 c.c.n.l. Comparto scuola 2002-2005 e dall’art. 146 c.c.n.l. 2006-2009); l’ambito di operatività non può essere limitato al personale non di ruolo a tempo indeterminato atteso che già in passato non si era fatta distinzione, ai fini dei suddetti aumenti periodici, tra incarichi su posti vacanti e incarichi su posti non vacanti (di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) e che, una volta abrogata la categoria dei docenti “incaricati”, non diversamente deve ritenersi con riguardo alle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (del tutto equiparabili ai vecchi “incarichi”);

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

B.A. è rimasto intimato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico articolato motivo il MIUR denuncia la violazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53; dell’art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e art. 146 c.c.n.l. Comparto scuola del 29 novembre 2007; del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della direttiva 99/70/CE. Deduce, in sintesi, la non applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 23 alle supplenze e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: – gli aumenti biennali previsti da detta norma hanno come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato; – la categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, è stata, però, soppressa dalla L. 20 maggio 1982, n. 270; – per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, ha provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per “scaglioni”; – la L. n. 312 del 1980, art. 53 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 c.c.n.l. 24.7.2003;

– il motivo è fondato;

– è stato affermato da questa Corte che l’invocata attribuzione degli scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non discriminazione, posto che tali scatti, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo; da tale momento, infatti, la L. n. 312 del 1980, art. 53 può dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15. Anche il richiamo a tale disposizione ad opera della contrattazione collettiva deve, così, ritenersi limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988. In tal senso si è espressa questa Corte nella decisione n. 22558/2016 (alla cui ampia ricostruzione normativa si rimanda) con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71 dal c.c.n.l. 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”, principio che, in questa sede, va confermato;

– da tanto consegue che, condivisa la proposta, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’azionata domanda;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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