Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13837 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19886/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia

n. 405, presso lo studio dell’Avv. Stefano Casu, rappresentata e

difesa dall’Avv. Francesco Pannuzzo, giusta procura in calce al

controricorso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1452/34/16 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, depositata il

13 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 febbraio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.G. proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di (OMISSIS) alla domanda (formulata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17), di rimborso dell’importo corrispondente al 90% dell’IRPEF trattenuta dal proprio sostituto d’imposta negli anni 1990, 1991 e 1992, domanda argomentata sulla residenza della contribuente in uno dei Comuni funestati dagli eventi sismici avvenuti nella Sicilia sud-orientale tra il 13 ed il 16 dicembre 1990, individuati dall’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057.

2. La domanda veniva accolta dall’adita Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con decisione poi confermata, a seguito di gravame dell’Ufficio, dalla sentenza n. 1452/34/16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si assume, in sintesi, che avente diritto al rimborso in questione è unicamente il soggetto obbligato al versamento delle imposte, ovvero, in caso di redditi da lavoro dipendente, il datore di lavoro sostituto d’imposta, con esclusione, quindi, della legittimazione del sostituito a ripetere le ritenute subite quale lavoratore dipendente.

5. Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento consolidato del giudice di nomofilachia (che si intende qui ribadire, non prospettando il ricorrente ragioni per un ripensamento critico), in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgano attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito), nella sua qualità di lavoratore dipendente e beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione.

Diversamente da quanto opinato dall’Amministrazione ricorrente, il riferimento testuale alle imposte “versate” operato nella norma testè menzionata non costituisce deroga al principio fissato dal D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario tanto il soggetto che ha effettuato il versamento (datore di lavoro, sostituto d’imposta) quanto il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (lavoratore dipendente, c.d. sostituito).

La suddetta regula iuris, affermata negli anni pregressi da una serie numerosissima di pronunce del giudice di legittimità (ex plurimis, Cass. 14/07/2017, nn. 17472-17473; Cass. 13/12/2017, nn. 29899 – 29900 – 29901 – 29902 – 29903 – 29904 – 2990529906; Cass. 08/01/2018, nn. 227-228-229-230-231-232; Cass. 10/01/2018, n. 318; Cass. 11/01/2018, n. 422, 425, 429, 430), ha ricevuto definitivo avallo in un successivo intervento legislativo.

Modificando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, la L. 3 agosto 2017, n. 123, art. 16-octies, comma 1, lett. b) (di conversione, con modifiche, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91), ha ricompreso espressamente tra i beneficiari delle agevolazioni correlate agli eventi sismici siciliani del novembre 1990 anche “i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; la disposizione ha trovato immediata attuazione con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017).

Al riguardo, è doveroso puntualizzare – come già chiarito da questa Corte – che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate (fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste) ex novo stabiliti dalla norma successiva e definiti, nelle modalità attuative, dal menzionato provvedimento direttoriale, non incidono sul titolo e sulla spettanza della ripetizione, ma esclusivamente (ed eventualmente) sulla fase esecutiva e di ottemperanza della stessa (Cass. 14/05/2020, n. 8914; Cass. 17/04/2020, n. 7906; Cass. 02/07/2018, n. 17301; Cass. 17/10/2018, n. 25965; Cass. 28/03/2018, n. 7756; Cass. 15/11/2018, n. 29486); d’altro canto, in mancanza di disposizioni transitorie alcun rilievo assume nei giudizi in corso l’introduzione, con ius superveniens, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (così Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 26/07/2018, n. 19800; Cass. 03/07/2020, n. 13716).

Conclusivamente: in ordine alle misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, spetta al percettore di reddito da lavoro dipendente il diritto al rimborso delle somme ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro a titolo di IRPEF.

6. Rigettato il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa, come in dispositivo.

7. Non trova infine applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del controricorrente V.G. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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