Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13837 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33554-2006 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, Dr. G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZARELLA EERDINANDO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.G.A.R. IMPRESA GESTIONE ALBERGHI E RISTORANTI SRL (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 2163-2007 proposto da:

I.G.A.R. IMPRESA GESTIONE ALBERGHI E RISTORANTI S.R.L. in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante signora M.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO

22, presso lo studio dell’avvocato IRTI NATALE, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio DOMENICO ZALAPI’ in

BAGHERIA 11/12/2006 rep. n. 49571;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 978/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 3/5/2006, depositata il 20/09/2006, R.G.N.

119 5/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato RENATO CARCIONE per delega dell’Avvocato FERDINANDO

MAZZARELLA;

udito l’Avvocato LORENZO ALBANESE GINAMMI per delega dell’Avvocato

NATALE IRTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 18.5.1995, la società I.G.A.R. conveniva in giudizio il Comune di (OMISSIS), esponendo: che, con contratto del 10.4.1989, il Comune convenuto le aveva concesso in locazione il (OMISSIS), con l’obbligo di provvedere alla ristrutturazione e sistemazione di tale struttura; che, avendo essa Igar adempiuto a tale obbligo, il Comune non aveva, tuttavia, rispettato l’impegno, contrattualmente assunto, di cooperare al fine di fare ottenere alla conduttrice le concessioni amministrative necessarie per il ripristino del servizio termale; ciò premesso, considerato che l’inerzia del convenuto aveva influito sulla redditività della struttura alberghiera, sorta proprio in relazione alla fruizione delle terme, chiedeva che il Comune di (OMISSIS) venisse condannato al risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune, opponendosi all’accoglimento della domanda, stante la invalidità e, comunque, l’inefficacia di detto contratto;

d’altra parte, assumeva l’inesistenza dello specifico obbligo contrattuale del quale l’attrice lamentava l’inadempimento, eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto risarcitorio e proponendo, in subordine, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto in questione, per mancato pagamento dei canoni locativi, con richiesta di condanna della Igar al rilascio dell’immobile.

Riassunto il giudizio da parte di quest’ultima, il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, con sentenza del 9/15.5.2003, disattesa l’eccezione di estinzione del processo, rigettò la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalla società attrice, dichiarando inammissibile la domanda di rimborso spese avanzata dalla stessa parte; dichiarò la nullità del contratto di locazione stipulato dalle parti, condannando Igar al rilascio del complesso alberghiero in favore del Comune di (OMISSIS); rigettò la domanda restitutoria formulata dal convenuto e compensò interamente le spese processuali.

Il Tribunale affermò che, nella specie, era evidente il collegamento negoziale ma aggiunse che la nullità dell’appalto, giudizialmente dichiarata in altra sede, non si comunicava alla locazione perchè, essendo stati eseguiti i lavori, lo scopo del contratto di locazione poteva essere, ugualmente raggiunto.

Affermava, tuttavia, la nullità della previsione contrattuale di cui all’art. 10, concernente gli obblighi assunti dal Comune (perchè non determinata e non determinabile e comunque illecita), senza la quale il contratto non sarebbe stato concluso e quale diretta conseguenza ex art. 1419 c.c. la nullità dell’intero contratto.

Con citazione del 16 giugno 2003, la Igar s.r.l. proponeva appello avverso tale decisione; si costituiva il Comune di (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Palermo, con la decisione in esame, n. 968/2006, depositata in data 20.9.2006, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, così statuiva: “elimina la declaratoria di nullità del contratto di affitto (così denominato dalle parti) dell'(OMISSIS) stipulato dalla Igar con il Comune di (OMISSIS) e la conseguente condanna della Igar a rilasciare il complesso alberghiero anzidetto;

condanna il Comune di (OMISSIS) al risarcimento del danno subito dalla società appellata in relazione all’utilizzo dell’acqua termale proveniente dai pozzi (OMISSIS), di cui la stessa è concessionaria”.

Ricorre per cassazione il Comune con cinque motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso la Igar che, a sua volta, propone ricorso incidentale con tre motivi e relativi quesiti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dei principi in tema di collegamento negoziale, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 156 e 346 c.p.c, nonchè degli artt. 1419 e 1423 c.c.”. Si afferma in proposito che errato è il capo di sentenza che, in riforma della pronuncia di prime cure, ha disconosciuto la nullità del contratto di locazione dalla cui pretesa violazione la Igar traeva la responsabilità del Comune locatore, incurante del fatto che il collegato contratto d’appalto era stato già definitivamente dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato.

con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 1 e art. 1421 c.c. e dei principi generali in tema di collegamento negoziale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”. Si afferma che ha errato la Corte di merito nel ritenere l’inapplicabilità ai due contratti in questione dell’art. 1419 c.c., comma 1.

con il terzo motivo si deduce “violazione del divieto di immutare domanda e dell’art. 345 c.p.c.”. Si afferma che ha errato la Corte di merito nell’esaminare la pretesa responsabilità del Comune per asserita violazione del principio del neminem laedere.

con il quarto motivo di deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1218 e 2043 c.c.;” si afferma che la Corte di merito ha errato nel non rendersi conto che mancava del tutto la prova del danno e della colpa del Comune.

con il quinto ed ultimo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c.. Omessa e in ogni caso insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo.” Si afferma che ha errato la Corte di merito nel rigettare l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio “sul falso presupposto che la danneggiata non avrebbe potuto far valere il suo diritto se non a partire dall’ottobre 1994, allorquando acquisì la titolarità della concessione in uso dell’acqua termale.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dei principi sull’interpretazione della domanda. Omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”. In proposito si afferma che: “l’atto pubblico 10 aprile 1989 documenta due distinti contratti: contratto di appalto per la ristrutturazione del complesso termale alberghiero; contratto di affitto riguardante il medesimo immobile. Quest’ultimo contratto aveva per oggetto la prestazione, incombente sul Comune, di consentire il godimento di struttura alberghiera dotata di impianto termale: impianto alimentato da quattro pozzi”. Si aggiunge che la Corte di appello ha dimenticato che la Igar aveva chiaramente incentrato la propria domanda sull’inadeguata manutenzione della rete fognaria e il conseguente inquinamento delle fonti termali;

con il secondo motivo si deduce “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dei principi generali sull’interpretazione del contratto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Si afferma in proposito che “la Corte palermitana non coglie, pertanto, che l’obbligo di bonifica dei pozzi termali discende proprio dal dovere di cooperazione, fissato nel contratto di affitto.

Il tenore letterale della norma e la norma e la comune intenzione delle parti (art 1362 c.c.) non lasciano spazio a equivoci. Il Comune di (OMISSIS) si è obbligato a compiere – tutti gli atti di cooperazione che saranno necessari al fine di far conseguire le titolarità della concessione della acque termali direttamente dalla Igar”.

con il terzo motivo infine si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1617 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Si afferma che la sentenza impugnata nulla dice, rispetto a quanto proposto con i motivi di appello riguardo alle violazioni degli artt. 1575 e 1617 c.c..

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Entrambi detti ricorsi non meritano comunque accoglimento.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla seguente, complessa ratto: “l’estensione all’intero contratto (nel caso di specie locazione) della nullità della singola clausola, cosi come affermato in primo grado, è questione non esaminabile di ufficio ove non eccepita dalla parte che vi abbia interesse (perchè senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto) e nel caso di specie il Comune non risulta aver mai formulato simile deduzione, essendosi lo stesso limitato a prospettare la tesi del collegamento negoziale tra locazione ed appalto (logicamente ben diversa da quella attinente alla essenzialità della clausola in questione)”; “nessuna specifica censura è stata formulata dalle parti in ordine alla affermata sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di locazione e quello di appalto, contestualmente stipulati”; “ritenuta la validità del contratto di locazione, va tuttavia respinta la domanda risarcitoria della Igar, non essendo stato sufficientemente precisato dalla società in quali atti specifici si dovesse tradurre tale cooperazione”; “la domanda risarcitoria deve pertanto accogliersi limitatamente ai danni in relazione all’utilizzo dei pozzi nn. (OMISSIS), da liquidarsi in separata sede, sulla base di un diritto risarcitorio che non può ritenersi prescritto”.

A fronte di tale decisum, inammissibili sono tutti i motivi del ricorso principale: il primo motivo perchè non censura la ratio sopra evidenziata, soffermandosi sul solo collegamento negoziale e non sulla questione della nullità di una clausola contrattuale ed.

essenziale; il secondo e il terzo motivo perchè generici e mancanti del requisito dell’autosufficienza; il quarto e il quinto motivo perchè riguardanti circostanze di fatto non esaminabili nella presente sede di legittimità, quali l’eventuale colpa del Comune e i presupposti in ordine alla prospettata prescrizione del diritto risarcitorio.

Anche il ricorso incidentale, come detto, è infondato.

Il primo motivo ha ad oggetto valutazioni di circostanze di fatto, quali gli atti di “cooperazione” che ai sensi dell’art. 10 del contratto in questione erano a carico del Comune, su cui comunque la Corte territoriale ha sufficientemente e logicamente motivato (come già sopra testualmente riportato), circostanze che non sono ovviamente riesaminabili da parte di questa Corte.

Anche il secondo e il terzo motivo sono privi di pregio, riguardando, pure in tal caso, circostanze di fatto (la bonifica dei pozzi, il relativo obbligo quale contrattualmente stabilito, e l’interpretazione delle relative clausole sul punto) compiutamente esaminate dai giudici di secondo grado e non più valutabili nella presente sede.

In base alla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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