Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13837 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13450/2014 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.M.S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 349/2012 del TRIBUNALE di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di GALLIPOLI del 13/12/2012, depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di porto di Gallipoli propongono ricorso per cassazione contro D. M.S., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione di Gallipoli del 13.12.2012, che ha rigettato l’appello confermando la sentenza del GP di Gallipoli, che aveva accolto l’opposizione ed annullato l’o.i.

tardivamente emessa oltre il termine di 30 giorni prescritto dalla L. n. 241 del 1990, in relazione alla contestata violazione dell’art. 4 punto 2/c della ordinanza della capitaneria di porto per la mancanza dei seguenti dispositivi di prevenzione e salvataggio: duecento metri di cavo di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo fisso, saldamente al terreno, come previsto dall’art. 1164 c.n..

Dalla sentenza risulta che l’infrazione era stata accertata il 18.7.2003, l’o.i. era stata emanata il 13.1.2005 e notificata il 24.1.2005.

La L. n. 241 del 1990, prevede la fissazione di un termine per la definizione dell’iter procedimentale ed il D.M. n. 124 del 2003, indica il termine di 90 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo rispetto a quello di 30 giorni previsto dalla legge e ritenuto non congruo anche nell’interesse del cittadino.

Il ricorso denunzia: 1) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28 e del D.M. n. 124 del 1993, perchè non si applicano nè il termine di 30 giorni nè quello di 90 giorni stante la ontologica e giuridica diversità tra procedimento amministrativo e quello regolato dalla L. n. 689 del 1981 e l’unico termine da osservare è quello di 5 anni di cui della L. n. 689 del 1981, art. 28.

Il termine di 90 giorni è quello per la valutazione degli scritti difensivi.

La censura è fondata.

Va preliminarmente osservato che la Capitaneria di Porto è priva di autonoma soggettività ma la costituzione del Ministero anche nel giudizio di legittimità sana la irregolarità (Cass. 30.9.2008 n. 24304).

Il termine di cui della L. n. 241 del 1990, art. 2, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. 4.3.2015 n. 4363, Cass. 13.10.2010 n. 8763, S.U. 27.4.2006 n. 9591).

In definitiva il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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