Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13837 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 10062 del ruolo generale dell’anno

2013, da:

L.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv.to Giuseppe Nicola Solimando elettivamente

domiciliato presso lo studio del prof. Filippo Gesualdi, in Roma,

Piazza della Balduina n. 59/A;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– Controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del procuratore speciale Giuseppe Di

Nicola, giusta procura speciale notarile, rappresentata e difesa,

giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv.to prof.

Enrico Fronticelli Baldelli, elettivamente domiciliata presso il suo

studio, in Roma, Via Cavalier D’Arpino n. 8;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, n. 114/01/12 depositata in data 11

ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 114/01/12 depositata in data 11 ottobre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto da L.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore nonchè di Equitalia Sud s.p.a., in persona del procuratore speciale, avverso la sentenza n. 60/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) con la quale, a seguito di controllo automatizzato del Mod. Unico/2007, veniva iscritta a ruolo nei confronti di quest’ultima la somma di Euro 69.563,71 a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni, per l’anno 2006, oltre compensi di riscossione e diritti di notifica;

– la CTR, in punto di diritto ha osservato che: 1) l’asserito vizio di contraddittorio risultava sanato per avvenuto raggiungimento dello scopo; 2) era inammissibile la nuova censura proposta tardivamente e irritualmente con memoria illustrativa in appello concernente la mancata indicazione sulla cartella del responsabile del procedimento; 3) risultava sufficiente la motivazione e corretta l’applicazione delle norme da parte del giudice di prime cure circa la ritualità della notificazione della cartella esattoriale, in quanto effettuata a mezzo racc.ta A.R. giusta cartolina di ricevimento e senza necessità di ulteriore compilazione della relata di notifica; 4) non era necessaria la previa notifica dell’avviso bonario in quanto non sussistevano rilevanti incertezze sulla dichiarazione, trattandosi di un mero riscontro dell’omesso versamento di tributi autoliquidati; 6) le sanzioni risultavano legittimamente applicate;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui resistono, con rispettivi controricorsi, l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, art. 111 Cost., comma 2, per avere la CTR affermato che “la nullità per asserito vizio di contraddittorio non (era) eccepibile perchè quest’ultimo risulta(va) in effetti sanato per avvenuto raggiungimento dello scopo”, senza rilevare che, in violazione dell’art. 31 cit., e, in particolare, del principio del contraddittorio e del diritto difesa, il giudizio di primo grado si era svolto omettendo di comunicare alla contribuente l’avviso della data dell’udienza di discussione;

– il motivo è infondato;

– premesso che “Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, (applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto), adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicchè, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28843 del 01/12/2017; Cass.n. 1786/2016; Cass.n. 23607/2012; Cass.n. 13654/2011; conf. Cass.n. 11487/2013), nella specie, la CTR ha ritenuto che il vizio di contraddittorio fosse stato sanato per avvenuto raggiungimento dello scopo, nè la ricorrente ha contestato il presupposto della statuizione della CTR, concretantesi nella riscontrata effettiva presenza della società all’udienza di discussione di primo grado (il che peraltro, trova conferma nello stralcio del verbale di udienza del 23/02/2011 riportato in controricorso “Sono comparsi per il contribuente il difensore delegato-Tramutola Rocco… i presenti si riportano ai rispettivi atti”); con ciò, dunque, la CTR ha correttamente escluso che la mancata comunicazione dell’udienza di trattazione del giudizio di primo grado avesse prodotto un reale pregiudizio al diritto di difesa della contribuente che, per converso, risultava avere partecipato all’udienza di discussione medesima;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 3, art. 112 c.p.c., art. 277 c.p.c., comma 1, nonchè art. 111 Cost., comma 2, per avere la CTR affermato erroneamente inammissibile per “tardività e irritualità” il motivo di appello concernente la eccepita nullità della cartella per mancata indicazione su di essa del “responsabile del procedimento” L. n. 212 del 2000, ex art. 7, ancorchè su detta doglianza – tempestivamente proposta nel ricorso introduttivo e ribadita nelle memorie di replica alle controdeduzioni ex adverso- il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi – rendendo nulla la sentenza impugnata;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 3, art. 112 c.p.c., art. 277 c.p.c., comma 1, nonchè art. 111 Cost., comma 2, per avere la CTR – nell’affermare erroneamente inammissibile, per tardività e irritualità, il motivo di appello concernente la eccepita nullità della cartella per mancata indicazione su di essa del “responsabile del procedimento” ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, – omesso di pronunciare (incorrendo nell’error in procedendo) su detta doglianza ancorchè tempestivamente proposta nel ricorso introduttivo, ribadita nelle memorie di replica alle controdeduzioni ex adverso e riproposta in sede di gravame;

– i motivi secondo e terzo – da trattare congiuntamente per connessione- sono inammissibili;

– in disparte la inammissibile denuncia con il secondo motivo di ricorso di un assunto error in procedendo in cui sarebbe incorso, ad avviso della contribuente, il giudice di primo grado, rendendo nulla la sentenza impugnata, la ricorrente, nel denunciare il vizio di “omessa pronuncia” della CTR sulla doglianza riproposta in sede di gravame concernente l’assunta nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, da un lato, non coglie il decisum avendo il giudice di appello espressamente dichiarato “inammissibile” tale motivo di appello ritenendolo tardivamente e irritualmente proposto, e dall’altro, ricorre ad un archetipo di vizio (di violazione dell’art. 112 c.p.c) non rispondente alla prospettata sostanziale erronea interpretazione degli atti processuali (nella specie, del ricorso introduttivo asseritamente già contenente tale doglianza); ciò in quanto, “in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016; v. anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017);

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, per avere la CTR omesso di esaminare o di motivare in ordine alla doglianza proposta dalla contribuente nei gradi di merito circa la asserita giuridica inesistenza della notifica della cartella – peraltro manchevole di sette pagine- effettuata direttamente dall’agente della riscossione, quale soggetto non legittimato, e senza l’osservanza delle modalità di legge quali la redazione della relata di notifica;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 148 e 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 3, art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di esaminare o di motivare in ordine alla doglianza proposta dalla contribuente nei gradi di merito circa la asserita giuridica inesistenza della notifica della cartella – peraltro manchevole di sette pagine- non avendo l’agente della riscossione prodotto in giudizio la copia completa della cartella di pagamento oltre che la relata di notifica;

– in disparte l’avere la ricorrente evocato erroneamente il n. 4 in luogo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i motivi quarto e quinto-da trattare insieme per connessione- sono infondati;

– invero, alla stregua dell’indirizzo consolidato di questa Corte “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal art. 26 cit., penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; v. Cass. n. 8086 del 2018, con riguardo alla notifica di preavviso di fermo amministrativo);

– in particolare, “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla L. n. 890 del 1982, e dal codice di rito, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art. 145 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016); in particolare, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795/2016; 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012); si è osservato anche che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008); al riguardo, questa Corte ha precisato che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 2017);

-a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, avendo ritenuto rituale la notifica della cartella esattoriale effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, “a mezzo Racc.ta AR, giusta cartolina di ricevimento, e senza necessità di ulteriore compilazione della relata di notifica”; nè tantomeno, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, risulta necessaria, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, la produzione da parte dell’agente della riscossione della copia della cartella di pagamento, operando, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario giunta a destinazione, la presunzione di conoscenza;

– con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36bis e 36ter, 54bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per avere la CTR omesso di motivare e comunque erroneamente disatteso la doglianza dedotta dalla contribuente nei gradi di merito di nullità della cartella per omessa necessaria previa notifica dell’avviso bonario avendo l’Ufficio riconosciuto che vi era stata irregolarità della dichiarazione con conseguente rettifica della stessa;

– premessa l’inammissibilità della sub-censura proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quanto alla denuncia di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis (Cass. 30948 del 2018), la sub censura formulata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondata per le ragioni di seguito indicate;

– dalla sentenza impugnata si evince la cartella esattoriale in questione è stata emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod.Un. 2007 per omesso versamento di tributi autoliquidati;

– in tale contesto va, dunque, ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., Sez. 6 – 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009);

– nel primo caso, peraltro – di comunicazione dell’esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta” – il relativo obbligo imposto all’amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione dal maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile deeiprocedimento, essendo sempre possibile / per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass. n. 19893 del 2016);

-con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, st. contr. – obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento – è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso non è imposto “in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass., Sez. 5, n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681; v. anche Sez. 6 – 5, Ord. n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667; Sez. 5, n. 12023 del 10/06/2015, Rv. 635672; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27716 del 21/11/2017); pertanto, la sanzione d’invalidità dell’atto impositivo si attaglia, in caso di omissione del c.d. avviso bonario, alle sole ipotesi di “rilevante incertezza” sui dati esposti nella dichiarazione (cfr. anche Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154; Cass. n. 19033 del 2016);

– nella specie, la CTR, in ossequio ai suddetti principi, ha correttamente affermato che non fosse necessaria la previa notifica dell’avviso bonario in quanto non sussistevano rilevanti incertezze sulla dichiarazione trattandosi di semplice riscontro dell’omesso versamento di tributi autoliquidati;

– con il settimo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR omesso di pronunciarsi e, comunque, di argomentare in ordine alla proposta eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento quanto alla necessaria indicazione della data di inizio del calcolo degli interessi e della relativa percentuale applicata in modo tale da consentire alla contribuente “un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa”;

– invero, va fatta qui applicazione del principio più volte affermato (da ultimo: Cass. n. 2248 del 2018; n. 16171/17) secondo cui: “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”; ora, nel caso di specie, la questione (pretermessa) riproposta in sede di appello, concernente la pretesa nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione della data di decorrenza e della percentuale degli interessi applicati, non poteva trovare comunque accoglimento; ciò in base all’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36-bis, è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8508 del 27/03/2019 v. anche Cass. n. 17972 del 2019);

– con l’ottavo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, e art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la CTR omesso di motivare sulla doglianza dedotta già nei gradi di merito circa l’inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di una volontà evasiva da parte della contribuente (la quale era stata sottoposta a pignora mento immobiliare, con impossibilità di adempimento per causa di forza maggiore);

– il motivo è infondato;

– premesso che “Nel giudizio tributario, la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non ha natura impositiva poichè deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione (senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’amministrazione (Cass. n. 9194 del 2011; conf. n. 9545 del 2011, nn. 19219. 9894 e 4093 del 2012; n. 8319 del 2013; n. 8529 del 2014)1, sicchè, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 548 del 15/01/2016).26 CTR si è attenuta al detto principio, avendo ritenuto che – trattandosi di cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36bis cit., e a fronte di un riscontro meramente formale dell’omesso versamento dei tributi autoliquidati – le sanzioni fossero state legittimamente applicate;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

PQM

la Corte:

-rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e, in favore di Equitalia Sud s.p.a., in Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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