Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13836 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20868/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 415/04/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 28 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 febbraio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, alla rettifica del reddito complessivo di C.E. per gli anni d’imposta 2004 e 2005.

In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la sussistenza di incrementi patrimoniali da acquisti immobiliari nel periodo dal 2005 al 2009 e, ripartiti gli stessi in quote eguali per i cinque anni pregressi, determinava un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF in Euro 81.203,64 per l’anno 2004 ed in Euro 94.389 per l’anno 2005; con distinti avvisi di accertamento, notificati nell’anno 2010, recuperava a tassazione l’imposta non versata.

2. L’impugnativa del contribuente, spiegata con separati ricorsi poi riuniti per connessione dal giudice di prime cure, veniva accolta in ambedue i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza resa in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (n. 415/04/2014 del 28 gennaio 2014), ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi; alcuna attività processuale svolge, sebbene ritualmente evocato in lite, l’intimato C.E..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, per violazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2, commi 14-quater e 14-quinquies, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta l’errore di diritto in cui è incorso il giudice territoriale con l’aver ripartito in sei anni (e non già in cinqu) le spese per incrementi patrimoniali accertati a carico del contribuente e rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

La doglianza è fondata.

4.1. Nel rigettare il gravame dell’Ufficio, la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata dal contribuente “una consistenza monetaria sufficiente a giustificare l’acquisto corrispondentemente ai redditi e agli altri cespiti complessivamente dichiarati (…) tenendo conto che il capitale speso deve essere ripartito per sei anni (cinque più uno)” e ciò perchè la L. “23 dicembre 2005, n. 248, che ha ridotto da cinque a quattro la suddivisione delle poste in questione (è) una norma sostanziale, che non può (…) nè avere immediata applicazione (…) nè essere retroattiva in danno del contribuente”.

L’argomentazione ora riportata non è conforme a diritto.

4.2. La questione controversa involge il corretto ambito temporale di operatività del D.L. n. 203 del 2005, art. 2, comma 14-quater, aggiunto in sede di conversione in legge, il quale ha interpolato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, sostituendo alle parole “nei cinque precedenti” le parole “nei quattro precedenti”.

Rilievo dirimente assume, sul punto, il dettato dell’art. 14-quinquies, comma, del D.L. n. 203 del 2005, del medesimo art. 2, (anch’esso aggiunto dalla L. di conversione n. 248 del 2005), così formulato: “La Disp. di cui al comma 14-quater, ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La presenza di un’espressa previsione di diritto transitorio del genere (che manifesta l’intenzione del legislatore di stabilire una specifica regola per il transito da una modalità di accertamento all’altro) esclude la possibilità (e, a fortiori, la necessità) di fare ricorso ai principi del diritto intertemporale per la disciplina del caso de quo: privo di fondamento è, allora, il ragionamento svolto dal giudice di prossimità circa la natura (procedurale o sostanziale) della modifica apportata con la citata L. n. 248 del 2005.

Per contro, risultando pacificamente la notifica degli avvisi di accertamento in parola avvenuta nel corso dell’anno 2010, trova applicazione la disposizione nella versione novellata, la quale, nella sua interezza, recita così: “Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.

Tale regula iuris dovrà essere applicata dal giudice del rinvio nella verifica della legittimità del contestato accertamento sintetico.

5. L’accoglimento del ricorso per la descritta ragione, in tutta evidenza preliminare, esime la Corte dal vaglio del secondo motivo concernente l’omesso esame di circostanze (se i redditi dei familiari del contribuente coprano il reddito loro sinteticamente imputabile per le annualità in controversia) suscettibile di assumere rilievo soltanto all’esito della nuova valutazione da compiersi in sede di rinvio.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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