Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13836 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29215-2006 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARIO MONTEFUSCO 4, presso lo studio dell’avvocato SBROCCA

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARDEGAN GIAMPAOLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PEARSON EDUCATION ITALIA SRL (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. A.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo

studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Notaio ETTORE MORONE in TORINO

23/3/2010, rep. n. 112505 unitamente agli avvocati CAJOLA ALBERTO,

CORDINI ROBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1484/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 28/3/2006, depositata il 10/06/2006, R.G.N.

29272005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de L

15/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato LUCA VIANELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.12.1994 la Longman Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano P.E. per sentirla condannare, ex art. 2560 c.c., in qualità di cessionaria dell’azienda paterna relativa all’esercizio dell’impresa di rappresentanza, distribuzione editoriale Pa.Ez., al pagamento della somma di L. 284.902.053 (pari ad Euro 147.139,63) importo corrispondente al debito aziendale dell’impresa intestata ad Pa.Ez. risalente all’anno (OMISSIS).

Costituitasi, P.E. eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Treviso; contestava la fondatezza delle domande della srl Longman Italia e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni subiti da essa convenuta per l’illecito concorrenziale e per lite temeraria.

Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, rigettava la domanda, proposta dalla srl Pearson Education Italia (già Longman Italia s.r.l.) nei confronti della P., non essendo stata fornita una prova sufficiente e certa della sussistenza di un valido contratto traslativo dell’azienda da parte di Pa.Ez. a favore della figlia E.; respingeva altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla P. ex art. 96 c.p.c.; condannava la società attrice alla rifusione delle spese processuali.

Detta decisione è stata impugnata dalla s.r.l. Pearson Education Italia, in persona del legale rappresentante, la quale deduceva l’erronea impostazione in diritto e l’errata valutazione delle risultanze processuali e chiedeva, quindi, che la Corte accertasse e dichiarasse l’avvenuto trasferimento da Pa.Ez. a P. E. dell’azienda relativa all’esercizio dell’impresa di rappresentanza editoria sita in Treviso, e per l’effetto dichiarasse la P. responsabile dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda suddetta.

L’appellata resisteva al gravame e, in via di appello incidentale, chiedeva dichiararsi l’inesistenza di un compendio aziendale intestato a Pa.Ez., suscettibile di trasferimento.

L’adita Corte di Appello di Milano con la decisione in esame depositata in data 10.6.2006, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, così decideva: “accertato il trasferimento da Pa.Ez. a P.E. dell’azienda relativa all’esercizio dell’impresa di rappresentanza editoriale sita in (OMISSIS), dichiara P.E. responsabile dei debiti inerenti all’esercizio della suddetta azienda e per l’effetto la condanna a corrispondere alla s.r.l. Pearson Education Italia la somma di Euro 147.139,63, con gli interessi al saldo; rigetta l’appello incidentale svolto da P.E.”.

Ricorre per cassazione la P. con undici motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso la società intimata, depositando altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2082, 2555, 2560, 2697 e 2727 c.c. in relazione alla cessione di aziende in questione quale complesso di bene e di mezzi.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione all’effettiva consistenza dell’azienda al fine di valutarne l’idoneità ad essere oggetto di cessione.

Con il terzo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 2560, 2697 e 2727 c.c. in relazione alla prova, non fornita dal Pearson, di un contratto traslativo di azienda.

Con il quarto motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine al totale mancato esame delle – risultanze istruttorie (in particolare documenti prodotti-dalla ricorrente).

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 2560 e 2112 c.c. sempre in ordine alla mancanza di prova “di qualsiasi rapporto contrattuale tra padre e figlia”.

Con il sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo si deduce ancora difetto di motivazione e violazione delle già soprarichiamate norme riguardo alla cessione di azienda per come ritenuta sussistente dalla Corte di appello.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le sue esposte censure, da trattarsi congiuntamente in quanto prospettanti il medesimo thema decidendum.

A fronte della logica a sufficiente motivazione della Corte di merito in relazione alla ritenuta cessione di azienda in questione, indipendentemente da una forma scritta, in quanto “dalla risultanze processuali, prove documentali e deposizioni dei testi, si desumano in maniera inequivoca gli elementi, peraltro già esaminati dal Tribunale, che configurano l’ipotesi della cessione dell’azienda da padre a figlia, la quale ha continuato senza soluzione di continuità l’attività del genitore di agente-distributore nel settore dei libri scolastici … succedendo in tutti i rapporti in essere e nella complessiva attività aziendale”, l’odierna ricorrente con tutte le censure in esame tende a un non consentito riesame nella presente sede di elementi di fatto e dati documentali in ordine a detto trasferimento di azienda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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