Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13836 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25025/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it) in
persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
L.N., rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Nicola Nardelli (PEC avv.nicolanardelli.pec.it) e
dall’avv. Mauro Vaglio (maurovaglio.ordineavvocatiroma.org) con
domicilio eletto in Roma alla piazza Libertà n. 20;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia sez. staccata di Taranto, n. 164/29/12 depositata il
19/09/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
13/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate dichiarandolo inammissibile e ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap 1999;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il solo motivo di ricorso l’Erario si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto formulato in violazione del c.d. divieto di “nova”;
– il motivo è fondato;
– come si evince dall’atto di appello dell’Ufficio, debitamente trascritto in ricorso alle pagg. 3 – 5 nel rispetto del principio dell’autosufficienza, l’Amministrazione Finanziaria aveva censurato la sentenza della CTP senza per nulla formulare nuove eccezioni rispetto al thema decidendum oggetto del primo grado;
– esso si incentrava sulla legittimità o meno della cartella di pagamento per esser stata emessa o meno a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per non esser stato, dopo regolare notifica, impugnato nei termini; è chiaro quindi che la regolarità della notifica dell’atto presupposto, sul quale l’atto di gravame si sofferma, era certamente profilo incluso nelle questioni da prendersi in esame, così come l’ulteriore profilo relativo alla decadenza dell’Erario dal potere di accertamento;
– in ogni caso, poi, l’eccepita inammissibilità del ricorso avverso l’atto impugnato per tardività della sua proposizione è questione non soggetta ad alcuna decadenza, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
– il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, e grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso; detta decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 4247/2013);
– conseguentemente, il ricorso va accolto; risultando necessari accertamenti di fatto in ordine alla tempestività del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020