Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13835 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

VALENTINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA del 5.5.08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonio Tigani Sava (per

delega avv. Valentina Vaccaro) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Rilevato che la Agenzia propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR degli Abruzzi, n. 66/2/08, confermativa della sentenza della CTP di Teramo la quale annullava un avviso di accertamento relativo ad IVA ed Imposte Dirette per l’anno 2001 notificato al contribuente C.E. sul rilievo che l’avviso mancava della sottoscrizione del capo dell’Ufficio che lo aveva emesso;

Che l’Ufficio con l’unico articolato motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e art. 3 e vizio di motivazione, assumendo che la Commissione di appello aveva errato ritenendo la nullità dell’avviso di accertamento in quanto mancante della sottoscrizione del capo dell’Ufficio e ritenendo poi che gli ordini di servizio prodotti dalla Agenzia per dimostrare che il funzionario che aveva sottoscritto l’atto era munito di valida delega fossero inefficaci, in quanto ordini di servizio aventi valore solo nella organizzazione interna e non verso l’esterno, ed inoltre mancanti di sottoscrizione da parte del direttore, atteso che l’ordine di servizio proveniva dal direttore generale ed individuava il funzionario competente nel capo area che aveva affettivamente sottoscritto l’avviso; che il contro ricorrente sostiene difetto del quesito di diritto e del momento di sintesi esposti nel ricorso ex art. 366 bis c.p.c.:

che tali insufficienze non sussistono, essendo per il primo requisito chiara la “regula iuris” proposta in luogo di quella applicata nella sentenza impugnata, e per il secondo riscontrabile una valida sintesi del motivo;

che il motivo di diritto è fondato, in quanto “l’avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio .. o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell’esercizio dei poteri amministrativi” (Cass. n. 18515 del 2010); che gli ordini di servizio emessi dal direttore a tal fine hanno valore di delega, derivando dal potere organizzativo ad esso proprio, ed in quanto tale idonea a trasmettere il potere di sottoscrizione ai sensi di cui sopra; che quindi, ove sia esplicitata la volontà dirigenziale (requisito non contestato in sentenza) l’atto ha necessariamente valenza esterna derivando tale valore direttamente dal comma 1 della legge citata; che la mancanza di una sottoscrizione del direttore sugli ordini di servizio non ha rilievo, in quanto, in mancanza di espressa disposizione di legge che ponga tale requisito a pena di nullità (a differenza dalla ipotesi di cui sopra) vale il consolidato principio che “l’atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell’atto amministrativo non è, di per sè, motivo di invalidità dello stesso. “(Cass. n. 13375 del 2009); che pertanto, non essendo stata contestata la provenienza dell’atto, e comunque non avendo il giudice provveduto all’accertamento, la delega è valida e così pure l’atto impugnato;

che di conseguenza il ricorso appare manifestamente fondato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa a diversa sezione della CTR degli Abruzzi, che deciderà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a diversa sezione della CTR degli Abruzzi, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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