Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13835 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25022/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in
persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
COMUNICARE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.
Achille Benigni (PEC achille.benigni.avvocatiavellinopec.it) con
domicilio eletto in Roma alla via V. Colonna n. 18;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, sez. staccata di Salerno n. 319/09/12 depositata il
18/09/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
13/02/2020 dal Consigliere dott. Succio Roberto.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermandole la pronuncia della CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Irap e Ires 2005;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente, diretta a far dichiarare tardivo il ricorso per cassazione dell’Amministrazione Finanziaria;
– l’eccezione è fondata;
– la sentenza della CTR risulta depositata, incontrovertibilmente, in data 18 settembre 2012; conseguentemente l’ultimo giorno per la notifica del ricorso era il 4 novembre 2013;
– poichè il ricorso risulta posto in notifica il 5 novembre 2013, lo stesso è tardivo e va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 6.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020