Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13834 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PANTHERA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO

1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MANGO ANTONIO, giusta procura speciale in calce

al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15445/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 21.5.09, depositata 1-1/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Mango che si riporta agli

scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15445/09 ha rigettato il ricorso di Panthera s.r.l.

in liquidazione ritenendo che la contribuente non avesse provato come prescrive il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, che le movimentazioni su un conto corrente intestato anche alla società non fossero ricavi o compensi. Aggiungeva che la memoria non superava le predette valutazioni.

Ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un motivo la contribuente, non si è costituita l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo ex art. 395 c.p.c., n. 4, la contribuente deduce che l’errore di fatto consiste nell’omesso esame della documentazione, esibita già in primo grado e nuovamente con la memoria ex art. 378 c.p.c., consistente in copia degli assegni di cui ai movimenti bancari e dichiarazioni dei prenditori dei medesimi che affermavano che le somme da essi portate costituivano restituzione di somme da essi mutuate a A.M., legale rappresentante della società e cointestatario del conto corrente.

Il ricorso è inammissibile. L’errore revocatorio richiede che la verità del fatto sia incontrastabilmente esclusa da un documento e che su di essa il giudice non abbia pronunciato. 11 secondo requisito manca certamente in quanto sulla rilevanza della documentazione ha pronunciato la Corte confermando sul punto la valutazione dei giudici di merito.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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