Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13834 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 22/05/2019), n.13834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5802/2015 proposto da:

Banca Carige S.p.a., – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via Ugo De Carolis 34b, presso lo studio

dell’avvocato Maurizio Cecconi che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Villani Giorgio e Villani Renato, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.A., e S.F.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Viale Glorioso n. 18, presso lo studio

dell’avvocato Di Porto Marco, rappresentati e difesi dall’avvocato

Maurizio Tidona, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2019 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da S.F.M. e A., condannava Banca Carige s.p.a. alla corresponsione, in favore degli attori, della differenza tra la somma da loro investita in (OMISSIS) dal 18 luglio 2000 al 20 novembre 2000 e quanto dai medesimi eventualmente riscosso per cedole, oltre rivalutazione ed interessi legali.

2. – La pronuncia era impugnata sia dall’istituto di credito che dagli attori, le cui domande dirette alla declaratoria di nullità e all’annullamento delle operazioni di investimento concluse tra il 1998 e il 2000 erano state respinte (mentre quella risarcitoria, come accennato, era stata ritenuta fondata solo parzialmente).

La Corte di appello di Genova respingeva sia il gravame principale che quello incidentale. Per quanto qui rileva, il giudice distrettuale, a fronte delle doglianze della banca, vertenti sul ritenuto inadempimento della stessa ai propri obblighi informativi, sottolineava come il testimone escusso (già addetto all’ufficio titoli dell’agenzia presso cui intratteneva rapporti la madre degli appellanti, autrice degli investimenti) avesse evidenziato che sui moduli concernenti le operazioni concluse figurava l’annotazione relativa alla non adeguatezza di queste ultime e che, all’epoca, “non ci si soffermava a spiegare al cliente il significato della dicitura “non adeguata”. La Corte di merito quindi rilevava che la detta annotazione non corrispondeva all’adempimento effettivo degli obblighi informativi calibrati in relazione alla tipologia dell’investimento e al profilo dell’investitore, come invece richiedeva la legge e la normativa regolamentare emanata dall’autorità di vigilanza, riducendosi a una mera clausola di stile prestampata sul modulo d’ordine.

3. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Banca Carige che fa valere undici motivi di impugnazione. Resistono con controricorso M. e S.F.A. che hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo titola: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dei certificati Bloomberg dal 23/8/2000 al 31/7/2001 prodotti in giudizio”.

Il motivo è inammissibile. Esso risulta nel complesso incomprensibile e, comunque, non orientato all’evidenziazione del vizio, contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentato in rubrica, visto che per un verso i “cerificati Bloomberg” non sono norme di diritto e visto che, comunque, la censura si risolve in una elencazione di dati riferiti al prezzo di obbligazioni che sarebbero state negoziate tra il 1999 e il 2001. Merita ricordare che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa: ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259): mette conto altresì di precisare che nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).

2. – Il secondo motivo titola: “”Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 5 nonchè delle sentenze della Corte d’appello di Genova n. 696/2011, n. 82/2012 e n. 392/2013”.

Il motivo è inammissibile. A parte il rilievo per cui l’art. 360 c.p.c., n. 3 non può essere invocato per dolersi della mancata conformità della pronuncia impugnata ad altri precedenti di merito, e a parte che i termini della censura riferita all’art. 1, comma 5 t.u.f. non risultano chiariti in alcun modo, l’affermazione della ricorrente per cui in caso di negoziazione dei titoli non esisterebbe alcun obbligo della banca di rendere edotto il cliente di quanto avviene successivamente all’operazione posta in essere non si raccorda alla sentenza della Corte di Genova, la quale non contiene alcuna puntuale affermazione sul punto.

3. – Il terzo motivo titola: “Violazione della circolare DAL n. 97006042 del 9/7/1947 nonchè degli artt. 27 e 28 Delib. Consob”.

Il motivo, anche a prescindere dalla sua atecnica formulazione, si fonda su rilievi in parte estranei alla sentenza impugnata (l’essere stata l’operazione eseguita in contropartita diretta) e in parte afferenti il merito della vicenda (siccome incentrati sulla contestazione dell’inadeguatezza dell’operazione). Anch’esso è dunque inammissibile.

4. – Il quarto motivo titola: “Violazione dell’art. 100 vecchio t.u. a cui è stato aggiunto l’art. 110 bis”.

In esso l’istante si limita a rilevare che l’acquisto delle obbligazioni sarebbe avvenuto dodici mesi prima del default della (OMISSIS). La censura è palesemente inammissibile, non lasciando intendere in cosa consista la lamentata violazione di legge.

5. – Il quinto motivo titola: “Violazione delle sentenze della Cassazione del 17/1,2001 n. 567 e della sentenza della cassazione 3/3/1994, n. 2088”.

Assume l’istante che l’acquisto delle obbligazioni argentine non richiedeva la forma scritta: ma questo tema non risulta affrontato nella pronuncia impugnata, nè si vede quale rilevanza assuma la deduzione svolta rispetto al contenuto della decisione; anche tale doglianza risulta essere perciò inammissibile.

6. – Il sesto motivo titola: “Violazione della sentenza della Cassazione n. 330 del 2013 estensore Dott. D.M.”.

Nel corpo di esso si richiamano più precedenti in cui sarebbe stato rilevato che solo nel marzo 2001 i (OMISSIS) sarebbero stati declassati nella categoria B+. Il motivo è chiaramente inammissibile, in quanto non investe alcuna precisa affermazione della sentenza impugnata e consiste nella mera riproduzione di uno stralcio di una sentenza di questa S.C. che, oltretutto, nella parte replicata, non contiene l’enunciazione di principi di diritto.

7. – Il settimo motivo titola: “Violazione dell’articolo del (OMISSIS) del (OMISSIS) che riporta il rating dei (OMISSIS)”.

Il motivo segue la sorte dei precedenti, non contenendo, con tutta evidenza, una censura riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c..

8. – L’ottavo motivo titola: “Violazione della sentenza del Supremo Collegio S.U. del 19/12/2007 n. 26725”.

L’istante richiama una giurisprudenza di legittimità secondo cui i dipendenti della banca non avrebbero alcun interesse a partecipare al giudizio promosso dagli investitori. La ricorrente non spiega quale sia la statuizione della sentenza impugnata investita dalla censura e, nel limitarsi a richiamare il detto precedente delle Sezioni Unite, omette di considerare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959). Il motivo è dunque inammissibile.

9. – Il nono motivo titola: “Violazione delle sentenze del Tribunale di Genova n. 2385 del 2009 e del Tribunale di Massa n. 538 del 2007”.

Vale sul punto quanto osservato con riguardo al motivo che precede, con riguardo alla formulazione della censura: censura che, del resto, si dirige verso una questione di fatto (quella relativa al noto default (OMISSIS)), non deducibile in sede di legittimità.

10. – Il decimo motivo titola: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (omessa o contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e cioè per non aver tenuto conto della testimonianza del teste D.V.M.”.

Il motivo è inammissibile in quanto la violazione di legge non è esplicitata, mentre la deposizione testimoniale richiamata è stata presa in considerazione dalla Corte di merito, la quale, anzi, ha tratto da essa argomenti per ritenere meritevole di accoglimento la pretesa azionata degli odierni controricorrenti. Peraltro, come è ben noto, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

11. – L’undicesimo motivo titola: “Violazione dell’art. 2697 c.c.”.

Anche tale censura è inammissibile, in quanto la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707). Nella circostanza, la sentenza si fonda sull’inadempimento agli obblighi informativi collegati al giudizio di inadeguatezza dell’operazione: obblighi che competeva alla banca provare di aver onorato.

12. – Il ricorso è in conclusione inammissibile.

13. – Per le spese di giudizio vale il principio di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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