Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13834 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11120-2006 proposto da:

D.R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO,

ATTINGENTI GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLE ALPI 30, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO

SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato CORVINO UMBERTO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 3/2/2005, depositata il 11/02/2005, R.G.N.

3173/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato GIOVANNI ATTINGENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 10.6.2004, D.R. R. chiedeva la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1012/2004, notificatogli in data 11.5.2004, in materia di locazione.

Deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, le parti non avevano concordato un nuovo canone di locazione, e che tale circostanza non risultava controversa, avendo il R. riconosciuto che il canone di locazione era stato sempre di L. 200.000 e che erano solo stati richiesti gli adeguamenti Istat (con la conseguenza che, a seguito del travisamento della Corte di merito, erano state poste a carico di esso ricorrente per revocazione somme superiori al dovuto).

Il D.R. chiedeva quindi, in accoglimento delle conclusioni già proposte nel grado di provenienza, sentire rigettare l’appello principale del convenuto R. ed accogliere l’appello incidentale con la conferma, per quanto di ragione, della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese processuali del doppio grado.

Si costituiva R.D. ed eccepiva l’inammissibilità della revocazione, perchè tardiva, oltre che per la mancata specificità dei motivi e delle conclusioni, nonchè l’infondatezza nel merito del ricorso.

L’adita Corte di merito, dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario in quello del lavoro (trattandosi di questioni in materia di locazione), con la decisione in esame n. 270/2005, dichiarava inammissibile la domanda di ricorso; affermava in particolare la Corte d’appello che “nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che la domanda per revocazione, l’irritualmente proposta con atto di citazione e convertita in ricorso per effetto del mutamento di rito, è stata però depositata in Cancelleria il 28.6.2004, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di cui si chiede la revocazione, notifica avvenuta il 11.5.2004, come convengono entrambe le parti”.

Ricorre per cassazione con due motivi il D.R., illustrati da memoria; resiste con controricorso il R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 398 c.p.c., comma 1, prevedendo detta norma, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale che “la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell’art. 123 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 398 c.p.c. in quanto detto art. 325 fissa il termine per la proposizione dell’impugnazione ma non certo quello per il deposito dell’impugnazione stessa. Si aggiunge che “l’attore, con notifica al convenuto della citazione ex art. 398 c.p.c., comma 1, in data 10.6.2004, proponeva tempestivamente la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 ed ha comunicato la in ius vocatio e la edictio actionis con la tempestiva notificazione della citazione al convenuto, ma ha provocato la consequenziale comunicazione della avvenuta notificazione della citazione anche alla stessa terza sezione della Corte di Appello di Napoli a mezzo dell’avviso ex art. 123 disp. att. c.p.c. da parte dell’Ufficiale Giudiziario notificatore”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe le suddette censure, da trattarsi congiuntamente per il medesimo thema decidendum.

Non censurabile, infatti, è l’impugnata decisione, per quanto sopra testualmente riportato, che ha, tra l’altro, correttamente applicato quanto statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 4537/92) secondo cui, pur nell’assenza di una particolare previsione nella L. 11 agosto 1973, n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenza pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito, ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d’impugnazione, le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi, proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. allorchè il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza avvenga successivamente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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