Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13834 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21455/2014 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO MIOTTO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 8/2014 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di TRENTO

dell’11/03/2014 depositato il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in data 22 novembre 2013 alla Corte d’appello di Trento, M.E. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in relazione alla irragionevole durata del processo civile – avente ad oggetto l’accertamento della nullità di contratto di compravendita di immobile – proposto nei suoi confronti da F.A. e Mo.An.Ma. con citazione del 14 maggio 1994, concluso con sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 9368 del 17 aprile 2013, di rigetto del ricorso proposto dai predetti F. e Mo.;

che, ai fini del riconoscimento del danno patrimoniale, il ricorrente deduceva come, per effetto della durata del giudizio presupposto, era rimasto sospeso ex art. 295 c.p.c., il giudizio di sfratto riguardante il medesimo immobile, sicchè il sig. F. era rimasto nel possesso dell’immobile di proprietà del ricorrente, pur avendo cessato di corrispondere il canone di locazione, e si era reso nel frattempo impossidente;

che il Consigliere designato riconosceva al ricorrente l’indennizzo limitatamente al danno non patrimoniale, nella misura di Euro 9.900,00;

che la Corte d’appello, con Decreto 31 marzo 2014 emesso in sede di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, riconosceva a favore del ricorrente l’importo di Euro 11.700,00 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, confermava il rigetto della domanda di indennizzo del danno patrimoniale e la regolamentazione delle spese disposta nel decreto opposto, e dichiarava compensate le spese della fase di opposizione;

che, per la cassazione del Decreto, M.E. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, art. 6 della Convenzione EDU, artt. 1126, 2056 e 2059 c.c. e si contesta la quantificazione dell’indennizzo in misura di 900 Euro per ogni anno di ritardo, che sarebbe stata determinata senza tenere conto dell’esito del processo presupposto, della mancanza di comportamenti dilatori delle parti, del significato economico del giudizio, che aveva ad oggetto la validità del contratto di compravendita di immobile ad uso abitativo;

che la doglianza è infondata;

che la liquidazione riconosciuta a favore del ricorrente rientra nello standard individuato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla tipologia di giudizio presupposto, come peraltro evidenziato dalla Corte d’appello;

che con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 della Convenzione EDU, art. 1223 c.c., artt. 40 e 41 c.p. e si contesta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale che la Corte d’appello ha motivato escludendo il nesso causale tra la durata irragionevole del giudizio presupposto e la perdita economica subita dal sig. M. a causa della sospensione del giudizio riguardante il rapporto di locazione;

che il ricorrente richiama della L. n. 89 del 2001, art. 2-quater, che ha escluso il periodo di sospensione del processo dal computo della durata, ed evidenzia che l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame impone di ritenere comunque indennizzabile il danno subito per la durata del processo sospeso ex art. 295 c.p.c., quale conseguenza della irragionevole durata del processo cosiddetto pregiudicante, come nella specie avvenuto;

che la doglianza è infondata;

che a seguito della introduzione – con il D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 – della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, che esclude il periodo di sospensione necessaria dal computo della durata del processo, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto alla parte che si assuma danneggiata dalla irragionevole durata di un processo esecutivo sospeso a seguito di proposizione di opposizione all’esecuzione, la possibilità di chiedere l’equa riparazione con riferimento al processo cosiddetto pregiudicante, vale a dire al processo di opposizione all’esecuzione (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 18201 del 2015);

che l’argomento non giova però all’odierno ricorrente, stante l’autonomia nel caso di specie del processo pregiudicato – avente ad oggetto l’intimazione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti ex art. 658 c.p.c., introdotto successivamente e non riconducibile al processo pregiudicante secondo il criterio della causalità che informa l’indennizzabilità prevista dalla legge sull’equa riparazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. 61, sentenza n. 18239 del 2013);

che con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e si contesta la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite, motivata sulla base del parziale accoglimento dell’opposizione;

che la doglianza è infondata, attesa la sussistenza della parziale soccombenza reciproca;

che rimane assorbito il quarto motivo, proposto in via subordinata all’accoglimento dei precedenti motivi;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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