Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13833 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15682/2006 proposto da:

W.A. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LO CASTRO Andrea giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

S.W. o W. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 18303/2006 proposto da:

S.W., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

W.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 23/2/2006, depositata il

02/03/2006, R.G.N. 741/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

W.A. intimava sfratto per morosità convenendolo per la convalida davanti al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – nei confronti di S.W. (o W.), che deteneva in locazione un fondo di proprietà dell’attrice senza avere mai corrisposto il canone.

L’intimato, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, per non essere l’attrice proprietaria del fondo sostenendo, comunque, di possedere animo domini, e non sulla base di un rapporto obbligatorio.

Il tribunale, con sentenza del 15.4.2004, rigettava la domanda.

Ad eguale conclusione perveniva anche la Corte d’Appello che, con sentenza del 2.3.2006, rigettava l’impugnazione proposta dalla W..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso lo S., che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione alle norme in materia di interpretazione degli accordi tra le parti di cui all’art. 1362 c.c., e segg..

Con il secondo motivo denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo dei giudizio.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi avanzate, vanno esaminati congiuntamente.

La questione che pongono due motivi è stata sintetizzata e pagine 10, 11 e 12 del ricorso con la formulazione di un quesito riassuntivo, e si sostanzia nella denunciata violazione e vizio di motivazione in ordine alle affermazioni della sentenza impugnata circa i valore di meri indizi delle prove documentali prese in esame, ed anche di mancato esame di ulteriori prove documentali specificamente indicate.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

La Corte di merito ha ritenuto che i documenti prodotti, dall’odierna ricorrente, in particolare le lettere in data 28.1.1990 ed 8.11.2002, non fossero sufficienti a provare la sussistenza del rapporto locativo in cui. la stessa sarebbe subentrata; e ciò perchè “si tratta di elementi pelvi di efficacia probatoria, e ai quali può essere attribuito, al più valore indiziario. Le lettere dei sacerdoti sono prive di qualsiasi garanzia in ordine all’autenticità (cioè alla provenienza dagli apparenti sottoscrittori) e alla veridicità delle dichiarazioni in esse contenute; la dichiarazione dei D. è apodittica, proviene da soggetti che possono considerarsi mossi dall’interesse a vendere l’immobile e, tra l’altro, fa riferimento a un rapporto di comodato e non di locazione”.

Tali considerazioni non possono essere condivise.

I documenti citati, prodotti nel giudizio di merito e regolarmente indicati nel ricorso per cassazione, depongono per una diversa conclusione.

In primo luogo, deve sottolinearsi che la mancata contestazione da parte del convenuto S. in ordine alla loro provenienza dagli indicati sottoscrittori, ed alla veridicità delle dichiarazioni in essi contenute, non consente di riconoscere agli stessi soltanto la qualità di indizi, sibbene quello di elementi di prova, da valutare nel complesso delle risultanze probatorie acquisite agli atti.

In particolare, per quanto attiene al loro contenuto, con la prima di dette lettere, quella del 28.1.1990, il sacerdote M., dopo avere premesso di avere consegnato al sig. S.W. le chiavi dell’immobile in oggetto, ha chiesto allo stesso la corresponsione, a decorrere dall’1.1.1990, di un canone locativo mensile di L. 150.000 per il fitto del fabbricato, avvertendolo che in mancanza sarebbe stato costretto a subire lo sfratto.

La lettera dell’8.11.2002, inviata dal sacerdote Si. alla W., è del seguente tenore ” Dopo la morte del Rev.do Sac. M.E., sono stato nominato Parroco di (OMISSIS) e allora sono venuto a conoscenza dell’immobile dato in affitto al signor S.W. che si era rivolto al Parroco M.P. affinchè potesse provvedere ad una abitazione, essendo approdato nell’Isola con la speranza di trovare lavoro”.

Si aggiunge, poi, nella stessa: “Ho saputo dallo stesso M. che l’immobile gli era stato consegnato dal sig. D.A. e figli, emigrati in (OMISSIS), per destinare il ricavato di eventuali affitti alle esigenze caritative della Parrocchia. Ricordo anche che ho incontrato durante un periodo estivo il sig. D.L.C. d.A., procuratore dei D., che chiedeva la destinazione del ricavato della locazione”.

Orbene, il tenore di tali dichiarazioni, in mancanza di contestazioni al riguardo, non può essere valutato come semplice indizio, specie se si tiene conto che nessuna contestazione è stata mossa in ordine alla veridicità di quanto in esse affermato e che, indirettamente, il loro contenuto è avallato dall’ulteriore documento – non esaminato dalla Corte di merito -, rappresentato dalla lettera del 29.9.1998, prodotta nel giudizio di merito e puntualmente richiamata nel ricorso per cassazione.

Tale missiva, inviata dal legale dello S., in risposta alla richiesta di rilascio dell’immobile da parte del difensore della W., infatti, si sostanzia in un riconoscimento dell’esistenza del rapporto locativo, seppure a fini commerciali: ” …..In verità il signor S.W. detiene l’immobile in oggetto in quanto concesso in locazione ad uso commerciale …….”.

A ciò va aggiunta, ancora, l’ulteriore documentazione rappresentata dalla relazione di accertamento tecnico di abuso edilizio in data 26.6.200, neppure esaminata dalla Corte di merito.

In conclusione, sul punto, non può che riconoscersi che il parziale od omesso esame di documenti probatori rilevanti ha condotto la Corte di merito ad un erroneo convincimento su di un fatto decisivo e rilevante, quale l’esistenza del rapporto locativo, nel quale la W., a seguito dell’acquisto del bene da parte della propria madre, sarebbe subentrata quale beneficiarla della sua donazione ad opera dello stesso genitore.

In questo caso, quindi, la Corte di merito è incorsa nel vizio di omessa ed errata motivazione deducibile in sede di legittimità, posto che nel suo ragionamento deve riscontrasi un esame insufficiente di punti, decisivi della controversia (v. per tutte Cass. 23.12.2009 n. 2762).

Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di passaggio in giudicato parziale interno delle sentenze.

La questione posta dal motivo è chiarita alle pagine 13 e 14 del ricorso.

Il motivo si conclude con un quesito riassuntivo.

Esso non è fondato.

La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe violato il giudicato interno, con riferimento alla sentenza ai primo grado, sul punto relativo all’accertamento della qualità di proprietaria del bene in oggetto, con la conseguenza che essa sarebbe succeduta nel lato attivo del rapporto locativo, ritenendo questo accertamento principale e prevalente.

Di qui l’erroneità dell’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui l’accertamento della proprietà del bene da parte della W. assumerebbe carattere soltanto secondario.

Nessun giudicato si è formato in ordine alla qualità di proprietaria dell’attuale ricorrente sulla base della sentenza di primo grado.

La stessa ricorrente, infatti, da atto, nel suo ricorso per cassazione, che il primo giudice aveva rigettato la richiesta di convalida invitando la W. “a provare, in via incidentale, la sua qualità di proprietaria del bene in questione, atteso che in caso di prova positiva in tal senso, la stessa avrebbe potuto considerarsi succeduta nel lato attivo del rapporto di locazione, tenuto conto anche delle ulteriori risultanze processuali”.

La successione nel rapporto locativo, quindi, sarebbe avvenuta soltanto all’esito della prova in ordine a tale circostanza, prova che – pare intuitivo affermare – il primo giudice ha ritenuto non essere stata raggiunta, avendo quest’ultimo rigettato la domanda di convalida di sfratto per morosità e risoluzione del contralto proposta cialda W..

Ne deriva che non possa in alcun modo parlarsi di giudicato interno sul punto.

E’, infatti principio indiscusso nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui, in tema di giudicato implicito, qualora il giudice decida esplicitamente su di una questione, risolvendone in modo implicito un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza, e la decisione venga impugnata sulla questione risolta espressamente, non è possibile sostenere che sulla questione risolta implicitamente si sia formato un giudicato implicito.

L’impugnazione sulla questione dipendente, infatti, preclude la formazione di tale giudicato, perchè il giudicato implicito suppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente espressamente decisa (v. anche Cass. 7.11.2005 n. 21490 e successive conformi).

Nella specie, a seguito del rigetto della domanda, l’attuale ricorrente ha proposto appello lamentando – così come si legge nella sentenza impugnata in questa sede – che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che “l’intimante non aveva fornito prova sufficiente del suo diritto di proprietà sul bene, nè di avere titolo per subentrare nel contratto di locazione stipulato con lo S. da altra persona (il sacerdote M.E.)”.

Di qui l’insussistenza dell’invocato giudicato implicito.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 epe in relazione al principio secondo cui emptio non tollit locatum ed alle norme in tema di interpretazione degli accordi tra le parti di cui all’art. 1362 c.c., e segg..

Con il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1599 e 1602 c.c., e del principio emptio non tollit locatum in essi contenuto.

Con il sesto motivo denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio.

Il quarto, quinto e sesto motivo, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La questione posta da tali motivi, ed in parte già esaminata, attiene alla affermazione della Corte di merito circa il valore secondario da attribuire all’accertamento in ordine alla proprietà del bene, ai fini del subentro dell’attuale ricorrente nel lato attivo del rapporto locatizio.

Il tenore della lettera in data 8.11.2002, regolarmente indicata ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, anche nel suo momento di produzione in giudizio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 – così come è stata correttamente richiamata l’ulteriore documentazione probatoria già esaminata inviata dal sacerdote Si., successore parrocchiale del sacerdote M., all’odierna ricorrente, è, sotto il profilo che interessa, del seguente tenore “……..Ho saputo dallo stesso M. che l’immobile gli era stato consegnato dal sig. D. A. e figli, emigrati in (OMISSIS), per destinare il ricavato di eventuali affitti alle esigenze caritative della Parrocchia.

Ricordo anche che ho incontrato durante un periodo estivo il sig. D. L.C.d.A., procuratore dei D., che chiedeva la destinazione del ricavato della locazione. Riconosco che il sig. W., non avendo la disponibilità finanziaria, effettuava qualche lavoro a beneficio della Parrocchia”.

Il documento, anche sotto questo profilo, non risulta essere stato contestato, nè in ordine all’autenticità della sottoscrizione, nè relativamente alla veridicità delle affermazioni in esso contenute.

Erroneamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato che si sarebbe trattato di elemento privo di efficacia probatoria, al quale, al più, avrebbe potuto riconoscersi valore indiziario, essendo priva “di qualsiasi garanzia in ordine all’autenticità e alla veridicità delle dichiarazioni in esso contenute”.

Viceversa, in assenza di contestazioni, il documento – che non era stato formato dalla parte che l’aveva prodotto in giudizio (v. per tale profilo anche S.U. 29.4.2008 n. 10827), doveva essere esaminato puntualmente dalla Corte di merito, assieme all’ulteriore materiale probatorio, al fine di raggiungere la prova che la locazione intercorsa fra lo S. ed il M., non era stata conclusa da quest’ultimo in proprio, ma per conto dei D. originari proprietari, cui era succeduta, a seguito di compravendita, S. A., madre della W..

La Corte di merito, adottando la motivazione contestata ha omesso di considerare un punto decisivo della controversia, trascurando una circostanza che, assieme agli altri elementi probatori di natura documentale, l’avrebbe verosimilmente condotta ad adottare una diversa decisione.

Di qui il rilievo del vizio denunciato (v. anche Cass. Cass. 29.9.2006 n. 21249).

Ancora erronea è l’affermazione, contenuta nella sentenza di merito, secondo cui, al fine di valutare il subentro della W. nel lato attivo del rapporto di locazione, l’accertamento della proprietà del bene assumeva un rilievo secondario.

Infatti, posto che è circostanza non controversa che la W. avesse acquistato il bene locato a titolo derivativo, a seguito della donazione da parte della propria madre S.A. che a sua volta l’aveva acquistato dai D., ne consegue – anche a fronte della conclusione raggiunta in ordine alla mancata qualità di locatore in proprio del M. dapprima e, quindi, del Si.

– che essa era subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione ai sensi dell’art. 1602 c.c..

Infatti, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita (od anche la donazione per identità di ratio) dell’immobile locato determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente o del donatario che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore (Cass. 22.2.2008 n. 4588; Cass. 9.8.2007 n. 17488; Cass. 14.1.2005 n. 674).

Al che conseguiva la legittimità dell’azione di rilascio dell’immobile proposta dall’odierna ricorrente.

Ricorso incidentale.

Con unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione di legge: art. 91 c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, insufficiente e/o, contraddittoria motivazione su Fatto decisivo: art. 360 c.p.c., n. 5.

La cassazione della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento complessivo delle spese da parte del giudice di rinvio.

Di qui l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale.

Conclusivamente, il ricorso principale va accolto nei limiti sopra indicati; quello incidentale va dichiarato assorbito. La sentenza va cassata in relazione ai profili accolti e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il principale nei limiti di cui in motivazione. Dichiara assorbito l’incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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