Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13833 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25716/2014 proposto da:

M.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LEARCO GUERRA 45, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

GIAMBELLUCA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STX110, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 503/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

10/02/20104, depositato il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato De Angelis Roberto delega avvocato Giambelluca

Francesca difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 12 ottobre 2010 dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, M.P.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo in materia pensionistica, introdotto nel 1972, definito con sentenza di rigetto depositata l’11 agosto 1997, avverso la quale il sig. M. aveva proposto ricorso per revocazione, che era stato deciso con sentenza in data 2 marzo 2009;

che la Corte d’appello riteneva inammissibile la domanda di equa riparazione sul rilievo che il ricorso non risultava depositato entro il termine, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, coincidente con lo spirare del termine per proporre l’appello, “nonostante la proposizione in concreto di ricorso per revocazione ordinaria” avverso la stessa sentenza;

che per la cassazione di questo decreto M.P.G. ha proposto ricorso sulla base di un cinque motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo previgente, e si contesta l’erronea individuazione dell’oggetto della domanda di equa riparazione, che il ricorrente assume circoscritto al giudizio di revocazione, introdotto nel 2001 e concluso nel 2009;

che con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, del R.D. n. 1214 del 1934, art. 4, R.D. n. 1038 del 1933, artt. 68 e segg. e degli artt. 106 e segg.

e si prospetta, in via subordinata, la questione della individuazione del momento in cui diventa definitiva la sentenza che conclude il giudizio pensionistico in primo grado – attesa la proponibilità sia dell’appello sia della revocazione ordinaria, quest’ultima nel termine di tre anni dalla pubblicazione della sentenza -, con potenziale ricaduta, nell’odierno giudizio di equa riparazione, ai fini della computabilità anche di tutto il periodo precedente la fase di revocazione;

con il terzo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in riferimento alla individuazione del giudizio presupposto, per le ragioni già indicate;

che con il quarto ed il quinto motivo è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, in riferimento alla giurisprudenza di legittimità e sovranazionale in tema di equa riparazione;

che la doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso è fondata e va accolta, con assorbimento dei rimanenti motivi;

che la domanda di equo indennizzo deve intendersi riferita al giudizio di revocazione ordinaria, proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;

che si deve richiamare il principio affermato da questa Corte (Cass., sez. 6-2, sentenza n. 25179 del 2015) a proposito delle ricadute in ambito di equa riparazione del peculiare regime di impugnazione della sentenza che conclude il giudizio contabile, avverso la quale può essere proposta revocazione ordinaria entro tre anni dal deposito della sentenza d’appello (R.D. n. 1214 del 1933, art. 68, lett. a);

che, secondo la giurisprudenza richiamata, ai fini del computo della durata del giudizio contabile, la fase di revocazione ordinaria rileva soltanto nel caso in cui il rimedio impugnatorio sia esperito entro sei mesi dal deposito della sentenza d’appello, diversamente dovendosi ritenere che la proposizione della revocazione ordinaria introduca un giudizio presupposto autonomo;

che tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame, con la conseguenza che il giudizio presupposto è costituito dal giudizio di revocazione ordinaria, la cui durata è risultata irragionevole;

che, infatti, l’inammissibilità nella specie del peculiare mezzo di impugnazione – erroneamente proposto avverso la sentenza contabile di primo grado – esclude in radice che, ai fini dell’equa riparazione, il giudizio di revocazione possa costituire “prosecuzione” della precedente fase, ma non impedisce che lo stesso costituisca autonomo giudizio presupposto;

che la domanda di equa riparazione riferita al predetto giudizio risulta tempestiva, in quanto proposta il 12 ottobre 2010, e cioè nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di revocazione (17 aprile 2010);

che l’accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, ai fini del riesame della domanda di equo indennizzo;

che il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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