Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13832 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

VINCIPROVA, rappresentato e difeso dagli avvocati PRINZI GIACOMO,

CAMBRIA SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 13334/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 19.3.09, depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Franca Montiroli (per delega avv.

Salvatore Cambria) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico;

letti gli atti depositati.

Osserva:

1. P.C. propone, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3 e 5, ricorso per la revocazione della sentenza n. 13334/09 della Corte di Cassazione, depositata il 10.6.2009, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 45/02/04, resa dalla C.T.R. della Sicilia, cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo di P.C.. Deduce: a)- che in data 11.6.2007 l’Agenzia delle Entrate di Messina aveva provveduto allo sgravio delle somme richieste a titolo di invim; che, tuttavia a distanza di circa tre anni la stessa Agenzia aveva notificato altra cartella per gli stessi importi facendo riferimento alla sentenza della Cassazione della quale chiede la revoca, perchè resa ignorando la rinuncia al petitum, costituita dallo sgravio effettuato. B)- che vi sarebbe contrasto con altra sentenza, già passata in giudicato, sulla quale la sentenza revocanda si era pronunciata rilevando, in via preliminare, la manifesta infondatezza dell’eccezione di esistenza di un giudicato.

2. L’Agenzia si costituisce deducendo l’inammissibilità del ricorso..

3. Entrambi i morivi del ricorso sono inammissibili.

3.1 Manca l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ., secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. ordinanza n. 5075 del 2008) che ha rilevato che “L’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del citato art. 391 bis, comma 1, là dove dispone che la revocazione è chiesta “con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg.”.

4. Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio per manifesta (ndr.: testo originale non comprensibile).

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1.100,00 delle quali Euro 100,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA