Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13832 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12256/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

F.E., con l’avv. Mario Rapanà e con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. David Santodonato, in Roma, via Lima n.

131;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Sez. staccata di Latina n. 787/40/2013, pronunciata il 17

ottobre 2013 e depositata il 04 novembre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente F.E. veniva attinto da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva accertato sinteticamente il reddito per l’anno d’imposta 2006 per Euro 142.989,00. L’indagine fiscale prendeva l’abbrivio dalla posizione del figlio del contribuente, F.S., per poi estendersi a tutto il nucleo familiare, composto anche dal controricorrente e dalla moglie. Segnatamente, l’Ufficio aveva inviato al figlio del contribuente un questionario cui, a detta dell’Ufficio, rispondeva il padre a mezzo di contatti telefonici, così ravvisando incongruenze tra la capacità di spesa e le dichiarazioni fiscali dei componenti del nucleo familiare.

2. Le ragioni del ricorrente, respinte dal giudice di prossimità, incontravano il favorevole apprezzamento da parte della Commissione tributaria regionale.

3. Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità svolte dalla difesa del contribuente.

1.1 Eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Afferma, in buona sostanza, che il ricorso sarebbe stato consegnato alle notifiche il 5.05.2014 anzichè il 4.05.2014 e che la notifica si sarebbe poi perfezionata solo in data 8.05.2014.

L’eccezione non merita accoglimento. Da un lato, infatti, il giorno 4 maggio 2014 cadeva nella giornata di domenica, sicchè esso si doveva intendere prorogato di diritto al primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 155 c.p.c.; dall’altro, in virtù del principio di scissione della notificazione applicabile anche al giudizio di legittimità, il ricorso deve ritenersi tempestivo con la sola consegna del plico all’ufficio postale per l’inoltro (cfr. Cass. n. 17180/2018).

1.2 In secondo luogo eccepisce l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancanza di procura dell’Agenzia delle entrate.

L’eccezione è infondata.

E’ principio consolidato di questa Corte quello secondo cui gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell’Amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che “consti della loro qualità”. Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale (cfr. Cass., n. 7385/2020).

E’ ora possibile passare all’esame dei motivi.

2.Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare censura la sentenza per aver ritenuto obbligatorio l’instaurazione del contraddittorio anche per gli accertamenti eseguiti in base al “vecchio redditometro” e per periodi d’imposta anteriori al 2008. Soggiunge l’erroneità della decisione nella parte in cui ha citato un inciso della sentenza n. 13289/2011 perchè non rinvenibile. In buona sostanza la CTR avrebbe erroneamente previsto come condizione di validità dell’accertamento il previo contraddittorio fisco/contribuente.

Il motivo è fondato.

2.1 Questa Corte, anche con recenti arresti, ha affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto. Per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale analoga a quella comunitaria, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile però solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cfr. Cass., ord. n. 24699/2019; n. 310/2010; n. 10394/2016, Cass. 31/05/2016, n. 11283; Cass. sez. un. 9/12/2015, n. 24823; Cass. 4/10/2017, n. 23140; 16/02/2018, n. 3900). Nel caso in esame, quindi, trattandosi di accertamenti relativi all’anno d’imposta 2006, non era necessario ai fini della validità dell’atto impositivo che l’Amministrazione finanziaria instaurasse un contraddittorio preventivo con il contribuente sicchè erroneo è il convincimento del giudice d’appello di subordinare la validità dell’accertamento alla sua instaurazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Avvocatura dello Stato denuncia l’omessa motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce che la CTR non avrebbe tenuto in debito conto i chiarimenti forniti in relazione alla posizione del sig. F.S., salvo poi ricondurre quegli stessi chiarimenti alla posizione del padre F.E., anche in considerazione del fatto che era stato quest’ultimo a fornirli.

2.1 II motivo proposto non si basa su un fatto storico, quanto sull’omesso esame dei chiarimenti che l’Amministrazione assume essere stati forniti dal contribuente.

Difetta, peraltro, nel caso in commento la prova della stessa esistenza di detti chiarimenti, tenuto conto che l’Amministrazione finanziaria li ha attributi al contribuente all’esito di una conversazione telefonica, rimasta ovviamente priva di riscontro probatorio.

In ogni caso, il motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo motivo, ritenendosi non necessario – nel caso in esame – il confronto procedimentale preventivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio – Sez. staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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