Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13832 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 07/07/2016), n.13832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7731/2014 proposto da:

S.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Basento 37, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

VINCENZO PLACCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI

DIONIGI, come da procura speciale a margine del ricorso, ammesso al

gratuito patrocinio con deliberazione del 23 gennaio 2014 del

Consiglio Ordine Avvocati di Perugia;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PERUGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1275/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La causa è stata avviata alla decisione in camera di consiglio con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il relatore designato ha depositato la seguente relazione.

“1. Con ricorso del 17/6/2012 S.C. chiedeva annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida in quanto sottoscritto dal Prefetto e non dal Vice Prefetto, essendo irrilevante che il Prefetto avesse conferito delega in quanto la materia della sospensione della patente di guida non era materia delegabile ai sensi del D.M. 4 agosto 2005, art. 4, comma 2.

Il GdP rigettava il ricorso e il successivo appello, con il quale il ricorrente lamentava che i funzionari di Prefettura non avrebbero potuto adottare il provvedimento senza delega scritta, era rigettato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 14/10/2013.

Il Tribunale rigettava il ricorso sulla base delle seguenti rationes decidendi:

a) la Corte di Cassazione con sentenza 2/2/2005 ha affermato che il vice prefetto vicario può sempre sostituirsi al Prefetto a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto e senza necessità di espressa delega, mentre per gli altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l’esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve tuttavia presumersi l’esistenza, salvo prova contraria dell’opponente;

b) non era contestato che il Vice Prefetto firmatario dell’ordinanza di sospensione era dirigente dell’area 3, ovvero dell’Area Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, come risultante dalla stessa ordinanza impugnata;

c) per tali ragioni la produzione del provvedimento che conferiva tale incarico, pur inammissibile in appello, era tuttavia irrilevante affini della prova dell’incarico che risultava già dall’ordinanza e non era contestato;

d) tra i poteri connessi all’applicazione del sistema sanzionatorio era ricompreso quello di disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente.

S.C. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La prefettura è rimasta intimata.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.M. 4 agosto 2005 e sostiene che la norma del CdS che consente al Prefetto l’adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida sarebbe norma speciale che riserverebbe al solo Prefetto il relativo potere; il D.M. richiamato esclude, a dire del ricorrente, la delegabilità al vice Prefetto.

2.1 – Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 4 del citato D.M. del Ministero dell’Interno al comma 2 testualmente prevede: “Non rientrano nei compiti attribuiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti le attività e i provvedimenti che disposizioni di legge speciali ovvero espressamente derogatorie rispetto al D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 riservano espressamente al prefetto, e in particolare:

a) in relazione all’area funzionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, i compiti di cui della L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 13 e ogni altra attribuzione inerente in modo esplicito la responsabilità politica di autorità provinciale di pubblica sicurezza;

b) in relazione all’area funzionale del raccordo con gli enti locali, i compiti di garanzia della funzionalità degli enti locali riservati al prefetto, nonchè quelli di intervento sostitutivo nei servizi di interesse statale esercitati dai comuni;

c) in relazione all’area funzionale delle consultazioni elettorali, i compiti di indirizzo e di intervento sostitutivo nei riguardi dei servizi elettorali dei comuni;

d) in relazione all’area funzionale dei diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, l’adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, nonchè l’adozione dei provvedimenti di acquisto della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato;

e) in relazione all’area funzionale della protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, la gestione dell’emergenza, ivi compresa l’adozione delle ordinanze di necessità e urgenza;

f) in relazione all’area funzionale degli affari legali e contenzioso, la determinazione di promuovere giudizi e di transigere per conto dell’ufficio o dell’amministrazione.

Risulta del tutto evidente che non v’è neppure un semplice richiamo, tra le esclusioni, alle attività sanzionatore previste dal CdS, nè la specialità può desumersi dal semplice fatto che il CdS regola la materia della circolazione stradale e relative sanzioni, posto che la specialità deve desumersi da una espressa esclusione del potere di delega o dalla ratio legis, condizioni del tutto insussistenti nella fattispecie.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, sostenendo che il giudice di appello avrebbe preso in considerazione il documento relativo al conferimento del potere a vice Prefetto dopo averne escluso l’ammissibilità.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto del tutto avulso rispetto alla ratio decidendi secondo la quale non era contestato che il Vice Prefetto firmatario dell’ordinanza di sospensione era dirigente dell’area 3, ovvero dell’Area Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, come risultante dalla stessa ordinanza impugnata.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di contraddittoria motivazione sostenendo che vi sarebbe contraddizione nel ritenere inammissibile la produzione del provvedimento amministrativo comprovante il potere e la ritenuta inammissibilità della produzione.

4.1 Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni:

– perchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo (applicabile ratione temporis) dopo la riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, non è più motivo di ricorso per Cassazione il vizio di motivazione, ma solo l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e, nella specie, il fatto, discusso tra le parti, è stato esaminato;

– perchè non attinge la ratio decidendi circa la prova desunta sia dalla mancata contestazione che il Vice Prefetto fosse delegato all’Area Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, sia dalla stessa ordinanza impugnata.

4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato”.

2. All’odierna udienza nessuno è comparso, nè sono state depositate memorie.

3. Il collegio ritiene di condividere integralmente le motivazioni e le conclusioni del consigliere relatore, trascritte integralmente al punto 1.

4. Il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere sulle spese in assenza di attività in questa sede della parte intimata. Stante l’ammissione al gratuito patrocinio non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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