Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13832 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9677/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in
persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
B.G. quale titolare dell’impresa individuale ITIS di
B.G..
– intimato –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 100/30/12 depositata il 11/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
13/02/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto;
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando la pronuncia della CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per Iva, Irpef ed Irap 2006;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione
l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il contribuente non ha spiegato attività difensiva di fronte a questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 per avere la CTR subalpina accolto l’impugnativa del contribuente a fronte di una cartella priva di vizi propri ed emessa in seguito ad avviso di accertamento non impugnato nei termini;
– il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice torinese omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, stante l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento di cui si è detto ut supra;
– il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6, comma 3 per avere la CTR ritenuto non dovuti i tributi oggetto della pretesa dell’ufficio in applicazione erronea della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 3 ridetto;
– i primi due motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono tutti, all’evidenza, ampiamente fondati;
– quanto al primo motivo, è chiaro che di fronte all’accertamento pacifico in fatto in ordine alla mancata presentazione del ricorso, la CTR piemontese anzichè limitarsi a fare applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e a dichiarare inammissibile il ricorso contro la cartella, che non risulta impugnata per vizi propri, ha effettivamente e inspiegabilmente dato ingresso al giudizio nel merito;
– così operando, essa ha commesso un primo errore di diritto – da un lato – e ha contestualmente trascurando del tutto l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente, evidentemente fondata, correttamente formulata dall’Ufficio; con ciò ha viziato di omessa pronuncia la decisione qui gravata con il secondo motivo;
– invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio (Cass. n. 4247/2013);
– inoltre, poichè l’inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio essa non è neppure sanabile dall’avvenuta costituzione della parte resistente;
– alla luce della decisione sui primi due motivi, il terzo mezzo risulta assorbito;
– conseguentemente, la sentenza va cassata; non risultando necessari accertamenti di fatto, la controversia può decidersi nel merito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario del contribuente e compensazione per le spese di due gradi me merito.
– le spese del giudizio di concessione sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnate e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente; liquida le spese del giudizio di concessione di Euro 4.500,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente; Spese dei due gradi di merito compensate.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020