Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13831 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22916/2015 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Federica Tosel,

presso cui ha eletto domicilio in Udine alla via Caterina Percoto n.

15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 510/2015 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata in data 19 gennaio 2015,

depositata in data 16 febbraio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 510/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 19 gennaio 2015, depositata in data 16 febbraio 2015 e non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui si contestava al contribuente la mancata dichiarazione di redditi diversi, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 67, comma 1, lett. d), derivanti dalla vincita conseguita il 10 settembre 2007 in occasione della sua partecipazione al torneo di poker denominato “(OMISSIS)”, ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.t.p. di Milano, favorevole al contribuente;

a seguito della notifica del ricorso, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 10 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o mancata disapplicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. d), perchè in contrasto con gli artt. 52 e 56 TFUE; in ogni caso violazione dell’art. 56 TFUE;

secondo il ricorrente, l’art. 67 TUIR, comma 1, lett. d), assoggetta ad imposta sul reddito le vincite al gioco, indipendentemente dal luogo di percezione delle stesse;

in Italia, tuttavia, le vincite nei casinò nazionali non sono assoggettate ad imposta sul reddito, bensì all’imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (ISI), ai sensi del D.P.R. n. 640 del 1972, Tariffa Allegata, artt. 1 e 3, i quali prevedono:

art. 1: “Sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato”;

art. 3, comma 4: “Per le case da gioco, la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco”;

vi è, poi, la Tariffa allegata, in base alla quale l’esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati, è soggetto ad imposizione sostitutiva con l’aliquota del 10%;

risultano, quindi, esentate dall’obbligo di dichiarazione le vincite nazionali conseguite nelle case da gioco italiane, sottoposte, per legge, ad un regime di imposizione sostitutiva, peraltro applicato non sulla singola vincita ma, bensì, sul monte delle giocate nette;

conseguentemente, solo le vincite percepite all’estero, anche se in circuiti autorizzati da altri Stati membri, risulterebbero assoggettate all’imposta sul reddito;

della questione è stata interessata la Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza del 22 ottobre 2014 della Corte di Giustizia Europea cd. sentenza Blanco – Fabretti emessa nell’ambito delle cause pregiudiziali riunite C-344/13 e C-367/13), che ha affermato che considerare per i cittadini italiani reddito imponibile ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. d), solo le vincite conseguite in case da gioco estere di un altro Stato membro, viola il principio di discriminazione di fonte comunitaria, di cui all’art. 18 TFUE (ex art. 12 TCE) ed integra una restrizione indebita alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione, ai sensi dell’art. 56 TFUE (ex art. 49 TCE);

il ricorrente, quindi, chiede di annullare la sentenza impugnata, che, ritenendo operante nel caso di specie l’art. 67 TUIR, comma 1, lett. d), non ha disapplicato la normativa italiana, come imposto dalla decisione della CGEU, pronunciatasi su questione del tutto identica a quella oggetto di causa, posto che le “(OMISSIS)” sono un torneo di poker dal vivo, organizzato nel 2007 presso L'(OMISSIS);

la Commissione tributaria regionale avrebbe confuso l’organizzatore del torneo (una casa da gioco londinese) con la pubblicizzazione dei suoi esiti da parte di un sito internet ((OMISSIS)) e nella motivazione adottata, anzicchè differenziare la tassazione delle vincite al gioco on line rispetto a quelle derivanti dal cd. gioco live, si sarebbe occupata unicamente della sicura identificazione dell’odierno ricorrente e dell’attendibilità delle fonti utilizzate per l’accertamento del dato reddituale;

il motivo è fondato e va accolto;

l’art. 67 T.u.i.r. (rubricato “redditi diversi”), comma I, lett. d), prevede che: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…)

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonchè quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”;

l’art. 69 (rubricato “premi, vincite e indennità”) dello stesso T.u.i.r., così dispone: ” i premi e le vincite di cui all’art. 81 (ora art. 67 comma I lett. d – n.d.r.), comma 1, lett. d), costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”;

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30 (“Ritenuta sui premi e sulle vincite”), al comma 1, prevede: “i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell’art. 23, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di Lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente”;

ai sensi del successivo comma 7 “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 3”;

inoltre, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 3, recante “Imposta sugli spettacoli” (supplemento ordinario alla GURI n. 292, dell’11 novembre 1972), come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, le case da gioco tenute al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti sono escluse dall’obbligo di rivalsa dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori;

la base imponibile di tale imposta è costituita dall’importo dei titoli di accesso venduti al pubblico, dalla differenza attiva giornaliera tra le somme incassate per il gioco e quelle versate ai giocatori per le vincite, nonchè da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco;

in sostanza il sistema interno di tassazione per le vincite al gioco (elencate nell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. d)) prevede che le vincite realizzate “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione ” (art. 69 T.u.i.r., comma 1);

tuttavia se il soggetto erogatore è uno dei soggetti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 (società enti, lavoratori autonomi ecc.), in base al medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, le vincite e gli altri proventi del gioco “sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa”, ma tale ritenuta non è operata “sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate” in quanto in tali ipotesi la tassazione “è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 3”;

dunque, per effetto delle citate disposizioni, i proventi del gioco d’azzardo realizzati in Italia ed erogati da case da gioco autorizzate, non sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, essendo tale ritenuta compresa nella imposta sugli spettacoli gravante sui gestori delle case da gioco;

viceversa, nel caso di vincite realizzate all’estero, non operando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30 (non avendo lo Stato italiano potestà impositiva nei confronti dei gestori le sale da gioco estere), tornerebbe applicabile la disciplina generale di cui agli artt. 67 e 69 T.u.i.r., per cui tali vincite “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”;

per questo, come dedotto dal ricorrente, la questione è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-367/13 Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate), alla quale è stato sottoposto il seguente quesito: “Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 (TUIR), n. 917, art. 67, lett. d), si ponga in contrasto con il Trattato CE (ora 56 TFUE), art. 49, oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi del Trattato CE, art. 46 (ora 52 TFUE)”;

la Corte di Giustizia, con sentenza del 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C344/13 e C-367/13, ha dichiarato che “gli artt. 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorchè provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”;

ciò in quanto una normativa nazionale come quella in esame genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi, che, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia, occorre verificare se possa essere giustificata;

tale normativa potrebbe essere giustificata soltanto nella misura in cui persegua obiettivi corrispondenti ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica di cui all’art. 52 TFUE, nel rispetto del requisito di proporzionalità;

la C.G.U.E., con la sentenza citata, ha rilevato che, per quanto riguarda gli obiettivi di ordine pubblico, relativi alla prevenzione del riciclaggio di capitali e alla necessità di limitare le fughe all’estero o le introduzioni in Italia di capitali di origine incerta, è sufficiente constatare, anzitutto, che, come risulta dalla giurisprudenza della stessa Corte, le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata);

nè, sotto il profilo della tutela della sanità pubblica, l’assoggettamento ad imposta, da parte di uno Stato membro, delle vincite provenienti da case da gioco situate in altri Stati membri e l’esenzione di vincite siffatte provenienti dalle case da gioco situate nel territorio di detto Stato sono idonei a garantire in maniera coerente la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 41);

ne consegue che, ove si tratti di vincita di un cittadino italiano conseguita presso una casa da gioco di un Paese membro dell’Unione (come sostenuto da parte ricorrente), la discriminazione in esame non è giustificata ai sensi dell’art. 52 TFUE;

nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge, ai fini della disciplina fiscale applicabile, la natura del torneo al quale il ricorrente ha partecipato, conseguendo la vincita oggetto di contestazione;

in particolare, i giudici di appello non chiariscono se si tratti di gioco d’azzardo praticato on line con vincite on line o piuttosto, come affermato da parte ricorrente, di tornei di poker propagandati da siti che pubblicano l’elenco delle vincite e dei vincitori per invogliare i giocatori a praticare il gioco “dal vivo” presso casinò esteri, ai quali si accede previo “gettone” d’ingresso in valuta inviata dall’Italia;

pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA