Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13831 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 07/07/2016), n.13831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza

Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

unitamente all’avv. GIANLUCA BASSETTI del foro di Terni, dal quale

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato -_

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 347/2015,

pubblicata l’11 giugno 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Perugia ha accolto il gravame proposto dal Minisiero dell’interno avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Terni il 23 ottobre 2012, rigettando la domanda di annullamento del provvedimento con cui il Questore di Terni aveva negato a S.M. il rilascio della carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 10.

2. – Avverso la predetta sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

3. – A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documentazione, prodotta, dalla quale emergeva chiaramente, oltre alla veridicità del matrimonio da lei contratto con P. A., l’effettiva instaurazione della convivenza con quest’ultimo, peraltro mai contestata dalla controparte e comunque non necessaria ai fini del rilascio della carta di soggiorno.

3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Nel prendere in esame la posizione dello straniero che abbia fitto ingresso nel territorio dello Stato a seguito del matrimonio contratto con un cittadino italiano, questa Corte ha avuto infatti modo di precisare l’ambito applicativo della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 30 del 2007, chiarendo che la stessa si riferisce alla sola ipotesi di rinnovo di un precedente titolo di soggiorno, e distinguendola da quella di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 256, riguardante invece l’ipotesi di prima richiesta del titolo di soggiorno alla scadenza del periodo di tre mesi previsto del D.Lgs. n. 30 cit., art. 6. E’ stato quindi affermato che il coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione Europea), dopo aver trascorso nel territorio nazionale il trimestre di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno prescritta dal cit. D.Lgs. n. 30, art. 10), restando soggetto, sino al momento in cui non ottenga detto titolo (avente valore costitutivo per l’esercizio dei diritti nell’Unione Europea), alla disciplina dettata dalla legislazione nazionale, e segnatamente del D.Lgs. n. 286 cit., art. 19, comma 2, lett. c) e del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28, in virtù della quale, ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva (cfr., Cass., Sez. 6, 6 marzo 2014, n. 5303; 23 maggio 2013, n. 12745).

Alla stregua di tale principio, avente la sua giustificazione nell’esigenza di prevenire eventuali situazioni di abuso del diritto tenute ben presenti sia dalla normativa comunitaria (art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004) che da quella interna (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1-bis), non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, la prova del matrimonio contratto dalla S. con un cittadino italiano, richiedendo invece la dimostrazione dell’esistenza di un effettivo rapporto di convivenza tra i coniugi. Come accertato dalla Corte di merito, la ricorrente, che all’epoca della celebrazione del matrimonio si trovava in Italia senza un valido titolo di soggiorno, non ne aveva fiato richiesta neppure in seguito, essendosi allontanata poco tempo dopo dal territorio nazionale, ed avendovi finto rientro oltre nove anni dopo: in quanto avanzata per la prima volta dall’ingresso in Italia, l’istanza di rilascio della carta di soggiorno rigettata con il provvedimento impugnato doveva quindi ritenersi assoggettata non già alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, ma a quella prevista del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, con la conseguente necessità di fornire la prova dell’effettiva convivenza con il coniuge.

3.2. – La sussistenza di tale requisito è stata negata dalla sentenza impugnata in virtù di una dichiarazione resa dallo stesso coniuge della S. ed avvalorata dalle risultanze degli atti, da cui emergeva che la ricorrente, allontanatasi dal territorio nazionale poco dopo la celebrazione del matrimonio, vi aveva fatto ritorno dopo oltre nove anni, senza mai intraprendere la convivenza con il P., neppure dopo che quest’ultimo, dapprima detenuto in carcere ed in seguito collocato presso una comunità di recapita per tossicodipendenti, era tornato in libertà.

Nel contestare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sulla valenza probatoria di documenti a suo avviso ingiustificatamente arati dalla Corte di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione addotta a fondamento della decisione, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere denunciate con il ricorso per cassazione, alla stregua delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, per effetto di tali modifiche, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità risulta infatti circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come totale omissione, e non già come semplice insufficienza o contraddittorietà, della motivazione in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, idoneo a determinare direttamente l’esito del giudizio, la cui esistenza risulti dalla stessa sentenza o dagli atti processuali, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere, quale motivo di ricorso, l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass. Sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14324; 3 luglio 2014, n. 15205; Cass., Sez. 6, 16 luglio 2014, n. 16300)”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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