Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13830 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 07/07/2016), n.13830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

unitamente all’avv. ROSA EMANUELA LO FARO, dalla quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1610/15,

pubblicata il 21 ottobre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza emessa il 7 novembre 2013 dal Tribunale di Catania su ricorso di E.D., rigettando la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dall’appellato.

2. Avverso la predetta sentenza l’ E. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

3. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto:

a) l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, osservando che, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’ordinanza impugnata si è limitata a porre in rilievo la sua provenienza da una zona diversa da quella della Nigeria settentrionale, interessata da conflitti religiosi, senza considerare che i predetti conflitti riguardano l’intero Paese e senza tener conto delle richieste di protezione umanitaria ed asilo politico da lui contestualmente avanzate:

b) la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di disporre l’audizione di esso appellante, essendosi limitata a richiamare le dichiarazioni da lui rese alla Commissione territoriale, senza verificare la sua credibilità soggettiva e senza valutare complessivamente la situazione recite del suo Paese di origine.

4. – Il ricorso è inammissibile.

Il giudizio in esame risulta infatti instaurato in primo grado con ricorso depositato in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150 e pertanto, ai sensi dell’art. 36 di tale Decreto, è assoggettato alla disciplina dettata dal medesimo D.Lgs., il quale dichiara applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale il rito sommario di cognizione (art. 19), disponendo l’abrogazione del rito speciale previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 (art. 34, comma 20, lett. M. ed in particolare del comma 14 del D.Lgs. n. 25 cit., ai sensi del quale il ricorso per cassazione doveva essere notificato a cura della cancelleria. Il venir meno della disciplina speciale dettata da quest’ultima disposizione, posto anche in relazione con l’assenza di norme specifiche riguardanti il ricorso per cassazione in cui il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito sommario, comporta l’assoggettamento dell’impugnazione alla disciplina ordinaria dettata dal codice di procedura civile. con la conseguenza che il ricorso dev’essere notificato alla controparte a cura del ricorrente (cfr.

Cass., Sez. 6, 5 febbraio 2014, n. 2545). L’inadempimento del predetto onere comporta, nella specie, l’inammissibilità dell’impugnazione, non sanabile attraverso la fissazione di un termine per la notificazione del ricorso, avuto riguardo al vizio rilevato, consistente nell’inesistenza e non già nella mera nullità della notifica ed all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, conseguente alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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