Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13830 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18750-2013 proposto da:
PALCOR ALLEVAMENTI, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato NICOLA PALOMBI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 523/2012 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il
12/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con distinti ricorsi, la società contribuente impugnava avanti il Giudice di Pace di Fermo due cartelle esattoriali di cui era destinataria, l’una notificata il 24 novembre 2009, inerente recupero spese di giustizia, l’altra il 29 gennaio 2010 per imposta di registro. I giudizi non erano riuniti ed esitavano in due distinte pronunce di rigetto, rese lo stesso giorno ed entrambe motivate sul difetto di giurisdizione, erano impugnate con unico atto d’appello avanti il Tribunale di Fermo che dichiarava inammissibile l’appello cumulativo, motivando con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, e riferendosi ai principi di tassatività, specificità e tipicità delle forme dei gravami e degli atti impugnabili.
2. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte contribuente, tuttavia evidenziando che -per un disguido postale- il ricorso notificato non giungeva al domiciliatario romano per gli adempimenti di deposito, nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., scaduti il 28 maggio 2013, sicchè il patrono della società contribuente notificava nuovo originale del ricorso in data 9 luglio 2013, con pedissequa istanza di riassunzione del giudizio richiamando l’art. 50 c.p.c., insistendo per le conclusioni già rassegnate nej primo originale del ricorso che depositava comunque al fine di dimostrare la tempestività della notifica entro il semestre dal deposito della gravata sentenza.
Il ricorso è affidato a sei motivi di gravame, mentre l’Avvocatura si riserva di spiegare difese in udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti sei motivi di ricorso.
1. In via pregiudiziale di rito occorre rilevare l’improcedibilità per decadenza dal termine di cui all’art. 369 c.p.c. per mancato deposito dell’originale con gli atti regolamentari presso la cancelleria della Corte nei termini fissati. Non può trovare luogo la riassunzione ex art. 50 c.p.c. dichiarata dal patrono privato, attenendo la norma citata alla diversa ipotesi della riassunzione a seguito della pronuncia sulla competenza. Nè, più in generale, viene invocato o -comunque- provato errore scusabile con istanza di rimessione in termini.
In definitiva, il ricorso è improcedibile e tale dev’essere dichiarato.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva del patrono erariale.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020