Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1383 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1383 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11641-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
PRINCIOTTO TINDARA, PASSALACQUA GIUSEPPE,
PASSALACQUA ANTONINO, PASSALACQUA MICHELINA,
PASSALAQUA GIUSEPPA, PASSALACQUA ROSA,

Data pubblicazione: 23/01/2014

PASSALACQUA LUCIA tutti in qualità di eredi del de cuius
Passalacqua Carmelo;

– intimati avverso la sentenza n. 689/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11641 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

MESSINA del 15.4.2010, depositata il 25/05/2010;

r.g.n. 11641/2011 INPS c/Princiotto Tindara ed altri (eredi di Passalacqua Carmelo)
Oggetto: trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

maggio 2010 con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la
decisione di primo grado di accoglimento della domanda di Passalacqua
Carmelo relativa alla trasformazione della propria pensione di invalidità (quindi
ante legge n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia.

3. Le censure dell’ente riguardano principalmente l’utilizzazione del periodo di
godimento della pensione d’invalidità ai fini di incrementare l’anzianità
contributiva, ritenuta per legge possibile quando si tratti di assegno di
invalidità, ma esclusa nel caso della pensione di invalidità; ha comunque altresì
censurato l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il pensionato
avrebbe diritto nel caso dell’indicata trasformazione a mantenere l’importo
eventualmente maggiore del precedente trattamento.
4. Gli intimati non si sono costituiti in questa sede di legittimità.
5. Il ricorso è manifestamente fondato nel primo motivo, assorbito il secondo.
6. Questa Corte (Cass. S.U. 4 maggio 2004 n. 8433), dopo avere affermato, in
sede di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione
anche alla pensione di invalidità della regola (di cui all’art. 1, comma 10 0 della
legge n. 222 del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in
pensione di vecchiaia, ha recentemente precisato, con un orientamento
divenuto ormai uniforme (Cass. 18580/2008, seguito poi da numerose altre
pronunce, tra cui Cass. nn. 29015/2011, 3855/11, 9175/10,5646/09) che “la
trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al
compimento dell’età pensionabile e’ possibile ove di tale ultima pensione
sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere
utilizzato, al fine di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di
godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di
applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dall’art 1, comma
10, della legge n. 222 del 1984 in riferimento all’assegno di invalidità – secondo

ng n. 11641/2011

2. “L’INPS chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 25

cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata
attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia
– giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni
previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del
periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il
carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale
attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività

disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, laddove
quest’ultimo, segnatamente, e’ sottoposto a condizioni pii rigorose, anche e
soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
8.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso che va, pertanto, accolto e, per non essere necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda
introduttiva; nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi
dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda introduttiva; nulla spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013
RESIDENTE

lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA