Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1383 del 22/01/2020
Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33852/2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo
studio dell’avvocato Betti Tommaso Maria, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Antonelli Sergio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2129/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
Che:
S.D., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 10 maggio 2018, che aveva confermato la sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sul profilo concernente il timore di contrarre il virus dell’ebola, è inammissibile: la Corte territoriale ha osservato che il cittadino straniero aveva dichiarato alla Commissione di avere lasciato il suo paese per timore del contagio, ma non aveva riproposto la relativa questione – come è confermato dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in considerazione della tipologia di vizio denunciato – nell’atto di appello avverso la decisione del Tribunale, non censurata con argomenti specifici volti a criticare l’apprezzamento di fatto del primo giudice che aveva ritenuto inconsistente il timore in questione.
Il secondo motivo si risolve in una inammissibile richiesta di revisione di apprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale, che ha argomentatamente escluso la sussistenza dei presupposti di fatto integrativi del danno grave, ai fini della protezione sussidiaria.
Il terzo motivo non contiene censure di diritto proponibili in sede di legittimità, essendo diretto a sovvertire l’apprezzamento di fatto con il quale la Corte di merito ha ritenuto insussistenti i profili di vulnerabilità fatti valere, ai fini della protezione umanitaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre Spad.
Dà dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020