Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1383 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2018, (ud. 19/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1383

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29.5.2015 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha respinto le domande di A.F. di illegittimità del licenziamento collettivo comunicato il 10.6.2008 dalla società Gruppo Ceramiche Saicis s.p.a. in liquidazione e di reintegra presso la società Hi Teach Saicis s.p.a., società affittuaria del ramo di azienda, con conseguente rigetto delle domande di pagamento delle differenze tra cassa integrazione guadagni straordinaria (percepita dal 7.6.2007) e retribuzione e della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento.

2. La Corte di appello rilevava: l’erronea invocazione – da parte della lavoratrice – della L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè la pacifica ricorrenza di un affitto di azienda c.d. in deroga (ossia ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, con stipulazione, in sede sindacale, di un accordo tra le società che individuava nominativamente i lavoratori trasferiti e sottoposto a condizione sospensiva del perfezionamento della procedura di cui al citato art. 47); l’assenza di allegazioni, da parte della ricorrente, di un motivo illecito concernente il criterio di scelta dei lavoratori nonchè della violazione dei criteri di correttezza e buona fede (essendo, altresì, carente, il ricorso introduttivo del giudizio, delle allegazioni circa le mansioni della lavoratrice, la collocazione nell’organizzazione aziendale, l’inerenza ai beni affittati, l’eventuale pretermissione con riguardo a colleghi aventi professionalità fungibile); l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio, di doglianze circa la violazione dei criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 nel caso di specie, peraltro, non applicabili nonchè di doglianze circa il mancato rispetto di modalità procedimentali.

3. Per la cassazione della sentenza impugnata l’ A. propone ricorso fondato su due motivi, illustrati da memoria. Resistono le società Hi Teach Saicis s.p.a. e Concordato preventivo Gruppo Ceramiche Saicis s.r.l. (già s.p.a.) in liquidazione. La società Gruppo Ceramiche Saicis s.r.l. (già s.p.a.) è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia error in procedendo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ed illegittimamente dichiarato giudicato interno sul punto relativo all’applicazione della disciplina speciale in deroga all’art. 2112 c.c. (di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 nonchè “delle norme sulle riparto dell’onere della prova” e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale omesso di considerare la specifica censura, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, di arbitrarietà della scelta dei lavoratori da cedere all’affittuario effettuata in violazione dei criteri dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 ponendo erroneamente a carico della lavoratrice l’onere della prova del motivo illecito sotteso all’affitto del ramo di azienda nonostante la stessa non avesse mai ricevuto esaustiva comunicazione (ossia provvista di documentazione) concernente le attività svolte dall’azienda, le professionalità impiegate, le condizioni del contratto di affitto del ramo di azienda da cui emerge, in realtà, il trasferimento dell’intera compagine aziendale del Gruppo Ceramiche Saicis. Il ricorrente riporta uno stralcio del ricorso introduttivo del giudizio (nonchè delle note conclusive) ove si deduceva l’inammissibilità di un licenziamento collettivo effettuato in violazione dei criteri dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5.

3. Preliminarmente, l’invocata nullità del controricorso per notifica presso e al procuratore domiciliatario (anzichè al procuratore munito di procura, presso il procuratore domiciliatario) deve, in ogni caso, ritenersi sanata dal deposito, da parte del ricorrente, della successiva memoria ex art. 378 c.p.c. che dimostra ex post che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata.

Invero, la notificazione di un atto di impugnazione è inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell’atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale collegamento è invece ravvisabile (Cass. nn. 3648/2016, 5011/2000).

Infondata è altresì l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei due controricorrenti (Concordato preventivo Gruppo Ceramiche Saicis s.r.l. in liquidazione e Hi Tech Saicis s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo) che sono stati evocati in giudizio dallo stesso ricorrente mediante notifica, agli stessi, del ricorso.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (ex multis, Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. 18/09/2006, n. 20118).

Nel caso in esame il motivo censura solo una delle rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto dell’impugnazione proposta dalla lavoratrice. In particolare, il motivo non investe l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui il requisito richiesto dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (nella specie, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni), risultava provato documentalmente.

Invero, il giudice di appello non si è limitato a ritenere formato il giudicato interno sulla sussistenza della fattispecie derogatoria ma ha altresì ritenuto che “Diversamente opinando, varrebbero le seguenti considerazioni: sono ritraibili documentalmente e del resto non contestate sia l’omologazione del concordato preventivo con parziale cessione di beni sia l’accordo sindacale del 20.3.07, v. doc. n. 6, dove si legge: “(…) L’elenco nominativo dei lavoratori interessati viene allegato all’accordo (…). I rimanenti lavoratori resteranno in forza presso la Gruppo Ceramiche Saicis s.p.a. (…)”. E’ incontestato, altresì, e del resto di documentale emersione, che il contratto di affitto, all’esito di una interpretazione letterale e sistematica interna ex art. 1363 c.c., è sospensivamente condizionato e con efficacia differita all’integrazione della fattispecie derogatorie e a formazione successiva, di cui al predetto L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e che, conseguentemente, è a prevedere il trasferimento delle sole maestranze nominativamente indicate”.

5. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, così recita: “Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante”.

La Corte distrettuale ha rilevato la carenza di allegazioni (che – va sottolineato integra onere processuale logicamente e cronologicamente recedente a quello probatorio), nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio, in ordine sia al motivo illecito invocato con riguardo al contratto di affitto di azienda, sia agli obblighi di correttezza e buona fede ritenuti violati dalle società (pag. 4 della sentenza impugnata), sia alle mansioni e alla collocazione nell’organizzazione aziendale della lavoratrice nonchè alla sua inerenza ai beni affittati e alla pretermissione nei confronti di colleghi con professionalità fungibile (pag. 6 della sentenza).

A fronte di tali lacune delle allegazioni degli elementi di fatto cosi come specificamente indicate nella sentenza impugnata la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che non vi erano elementi per rinvenire profili di illegittimità del contratto di affitto di azienda (con trasferimento parziale dei lavoratori), essendo sufficiente la deduzione della società locatrice del trasferimento dei lavoratori in servizio al momento della procedura di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47.

La Corte distrettuale ha, inoltre, aggiunto che nessuna questione – relativa all’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 – poteva porsi con riguardo al licenziamento collettivo comunicato alla ricorrente, posto che tutti i lavoratori rimasti presso la società locatrice erano stati destinatari del provvedimento espulsivo.

Il ricorso si presenta, pertanto, inammissibile per genericità nella misura in cui confonde una fattispecie (l’affitto d’azienda) ontologicamente distinta dal licenziamento collettivo, invocando il rispetto dei criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 una volta per l’una una volta per l’altra fattispecie, non cogliendo la chiara ratio decidendi della sentenza impugnata che ha, da una parte, ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, per la stipulazione di accordi sindacali in deroga all’art. 2112 c.c. (come da accordo sindacale stipulato il 20.3.2007 nell’ambito della procedura di trasferimento d’azienda) e, dall’altra, accertato l’irrilevanza dell’applicazione di tali criteri al licenziamento collettivo che ha coinvolto tutti i lavoratori della società locatrice.

Vanno ravvisati, altresì, profili di improcedibilità perchè la ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non ha prodotto, unitamente al ricorso, l’accordo sindacale della L. n. 428 del 1990, ex art. 47, comma 5, di cui ha dedotto l’invalidità per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori che sarebbero passati alle dipendenze dell’azienda acquirente (in senso analogo, Cass. 17 maggio 2016, n. 10066).

Il ricorso si appalesa, altresì, infondato perchè, come osservato dalla Corte di merito, l’art. 47, comma 5, nulla dispone circa il contenuto specifico dell’accordo e l’indicazione dei criteri di selezione dei lavoratori da trasferire, prevedendo unicamente che l’accordo riguardi il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione.

Nè i principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e segg., ed in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, si estendono analogicamente alla fattispecie in esame, stante la diversità di ratio dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina. Le norme in materia di cessione di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami delle stesse hanno, infatti, il fine di privilegiare la salvaguardia, anche in parte, di posti di lavoro e sono quindi svincolati dai rigidi criteri previsti per la disciplina dei licenziamenti collettivi (cfr. Cass. Cass. 17 maggio 2016, n. 10066).

Secondo orientamento consolidato di questa Corte, e condiviso da questo Collegio, il legislatore ha previsto ampia possibilità per l’impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l’assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall’art. 2112 c.c. ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto la derogabilità, laddove prevista dall’accordo sindacale, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l’azienda di un’impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie (Cass. 4 novembre 2014, n. 23473; Cass. 22 settembre 2011, n. 19282; Cass. 5 marzo 2008, n. 5929). In tali ipotesi, invero, la priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore (cui risponde l’esclusiva applicazione dell’art. 2112 c.c.) si sposta al piano dell’interesse collettivo al perseguimento dell’agevolazione della circolazione dell’azienda quale strumento di salvaguardia della massima occupazione, in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni diritti garantiti dall’art. 2112 c.c., pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale.

Tutte tali argomentazioni non risultano efficacemente contestate dalla ricorrente, la quale ha sostanzialmente incentrato le censure sulla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e sulla esclusiva idoneità di tale criterio a consentire un controllo effettivo delle singole posizioni lavorative e una loro comparazione al fini di una scelta improntata a razionalità, senza tuttavia considerare quanto affermato dalla sentenza impugnata in ordine alla specificità della fattispecie di cui alla L. n. 428 del 1990, alla sua finalità (incentivare l’assunzione di lavoratori e conservare posti di lavoro, destinati necessariamente a venir meno per effetto dello stato di insolvenza dell’impresa cedente), alla diversità di tale fattispecie rispetto alla procedura prevista per i licenziamenti collettivi nonchè alla esigenze organizzative della società affittuaria che ha ritenuto di assumere i lavoratori in servizio.

6. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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