Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13829 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.L. elettivamente domiciliato a Roma, via Monte delle

Gioie n. 24 presso l’Avv. Modena Roberto Giovanni Oreste e

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.

Marchetti Graziano.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappresentata e difende.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 443/14 della Commissione

tributaria regionale della Liguria, depositata il 3 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

a seguito di segnalazione della Polizia Tributaria di Genova con la quale si evidenziava che, in sede di accesso presso tale M.C., era stata rinvenuta una scheda nominativa dalla quale emergeva che C.L. aveva consegnato a M.C., ai fini di investimento somme di denaro, ricevendone i relativi interessi- vennero emessi a carico di C.L. avvisi di accertamento, relativi a Irpef, Ilor e CSN degli anni di imposta 1995, 1996 e 1997, per redditi da capitale non dichiarati.

C.L. impugnò gli atti impositivi, deducendo di non avere mai percepito gli interessi e la Commissione tributaria provinciale di Genova accolse i ricorsi.

Le decisioni, appellate dall’Agenzia delle entrate, vennero confermate, previa riunione delle impugnazioni, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 19 del 23.2.2006 impugnata, con ricorso per cassazione, dall’Agenzia delle entrate.

Questa Corte, con sentenza 8.10.2010 n. 20589, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte privata, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione tributaria regionale della Liguria (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) sancendo il principio di diritto, così massimato “in tema di determinazione del reddito da capitale, nell’ambito di un rapporto di conto corrente ordinario, gli interessi riconosciuti alle scadenze previste dalle parti o in mancanza al termine di ogni semestre, come previsto dall’art. 1831 c.c. costituiscono reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 2, anche se essi siano lasciati nella disponibilità del debitore in cambio del riconoscimento di interessi sugli interessi, in quanto dal momento della loro maturazione il creditore può disporne”.

Si legge, in particolare, nella suddetta sentenza che il giudice di appello aveva omesso di considerare (e di adeguatamente motivare) se il detto termine di chiusura (periodica) del conto ex art. 1381 c.c. trovi nel caso applicazione. A tale stregua, la ravvisata esclusione dell’assoggettamento a tassazione degli interessi de quibus risulta in realtà fondata su una disamina parziale ed incompleta della disciplina ritenuta nel caso applicabile e, pertanto, connotata da erroneità.

C.L. riassumeva il giudizio e la Commissione tributaria regionale della Liguria (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, visto il principio di diritto enunciato da questa Corte, confermava l’avviso di accertamento impugnato.

Avverso la sentenza C.L. propone ricorso su cinque motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 Con il primo motivo di ricorso -rubricato: omesso esame della fattispecie relativamente alla circostanza della non veridicità della documentazione sulla quale è fondato l’avviso di accertamento tributario- si denunzia la sentenza impugnata di avere omesso qualsiasi valutazione in merito al fatto che le schede contabili sequestrate a M.C. contenevano indicazioni non rispondenti al vero e che, quindi, difettava il presupposto di imposta, ovvero l’esistenza di un reddito di capitale imputabile al contribuente.

2 Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1 e 41 laddove la C.T.R., non considerando la circostanza che le somme indicate dal Mereta nella propria contabilità fossero solamente nella carta, era giunta a una decisione che violava tutti i principi generali dell’imposizione fiscale, ossia il presupposto di imposta sul reddito delle persone fisiche costituito dal possesso di reddito in denaro o in natura, giacchè, nella specie, nessun incremento patrimoniale era avvenuto.

3 La violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 1, viene dedotta con il terzo motivo di ricorso. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva errato nel considerare percepite le somme imputate come interessi a seguito della loro mera maturazione, senza verificare se le stesse fossero state nella concreta disponibilità del creditore.

4 Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio. Si evidenzia che il giudice del rinvio avrebbe omesso di procedere al riesame del rapporto di conto corrente intercorso tra il Copina e il Mereta, per verificare l’applicabilità o meno allo stesso del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

5 Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. nonchè dell’art. 1831 c.c..

Il ricorrente -premesso il principio di diritto enunciato, dalla sentenza di questa Corte secondo cui la chiusura del conto, qualora non sia fissata dal contratto o dagli usi si verifica ogni sei mesi a partire dalla data del contratto- denunzia che il giudice del rinvio non abbia compiuto alcun esame concreto della fattispecie ed anzi, considerando la chiusura semestrale del conto corrente come presunta, abbia stravolto le risultanze documentali e la lettera della norma, posta a base del principio statuito da questa Corte.

6 Il ricorso non merita accoglimento, essendo le censure, portate dai primi tre motivi, inammissibili e le restanti, veicolate dal quarto e dal quinto motivo, infondate.

6.1 Per costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, di recente Cass. n. 2652 del 02/02/2018; Cass. n. ri 16660 del 2017 e 6552 del 2016) “in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente- indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati”.

6.2 Alla luce di tali principi appare evidente l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, tendenti esclusivamente alla rivisitazione dei fatti processuali nel caso in esame, in cui questa Corte, come sopra illustrato, ha annullato la sentenza di appello esclusivamente per violazione di norme di diritto.

6.3 n quarto e il quinto motivo sono, invece, infondati. Questa Corte, con la sentenza con cui è stato disposto il rinvio, accogliendo, come già sopra illustrato, il solo motivo afferente a violazione di legge e statuendo il relativo principio da applicare, ha espressamente rilevato l’erroneità della ravvisata esclusione dell’assoggettamento a tassazione degli interessi de quibus.

6.4 Appare, pertanto, evidente che il Giudice del rinvio, cui non era stato demandato alcun accertamento in fatto, ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte, il quale statuiva la presunzione della chiusura semestrale del conto, in mancanza di diversa pattuizione tra le parti.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, quindi, rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, sulla base del valore della controversia, come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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