Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13829 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14379-2006 proposto da:

B.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. COLOMBO 179, presso lo studio dell’avvocato PICERNI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PICERNI GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

LA FONDIARIA SAI SPA, (OMISSIS), BA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2005 del TRIBUNALE di BASSANO DEL

GRAPPA,emessa il 7/1/2004, depositata il 22/03/2005; R.G.N. 1446/04.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

B.D. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Bassano del Grappa che aveva accolto solo in parte la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale causate da Ba.Gi. e liquidati dalla compagnia assicuratrice SAI, che aveva ammesso l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

L’impugnazione proposta da fu rigettata dal tribunale di Bassano, previa rettifica dell’ammontare del danno biologico.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (della L. n. 39 del 1977, art. 4); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la norma invocata dal ricorrente non potesse trovare automatica applicazione, in virtù del principio – prevalentemente affermato da questa corte regolatrice, ed al quale il collegio intende dare continuità – del non rigido automatismo tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno (Cass. 13409/01; 12757/99), e della conseguente necessità di provare, da parte del danneggiato, anche in via presuntiva, l’effettiva incidenza dell’invalidità sulla vita lavorativa e sulla conseguente riduzione della capacità di guadagno (Cass. 6247/99).

Con il secondo motivo, si denuncia un vizio di nullità della sentenza sotto il profilo della conferma della sentenza di primo grado circa il rigetto del pagamento delle spese mediche ancorchè priva di motivazione in tal senso.

Il motivo è infondato.

Correttamente il giudice di appello, nell’esaminare lo specifico motivo di impugnazione svolto dall’appellante sull’argomento, ne ha motivatamente disatteso la doglianza (f. 9 della pronuncia impugnata), conformandosi ad una più che consolidata giurisprudenza di questa corte (Cass. 970/1996). Il motivo di ricorso, diretto in apparenza a censurare un vizio di ultrapetizione della sentenza del giudice bassanese, lamenta in realtà una omessa motivazione, in parte qua, della sentenza di primo grado, e risulta, sotto tale aspetto, del tutto inammissibile.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91 e 92 c.p.c., art. 336 c.p.c., comma 2);

motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti decisivi della controversia.

Il motivo non ha giuridico fondamento, avendo il giudice di merito correttamente e congruamente motivato la condanna alle spese pronunciata nei confronti dell’odierno ricorrente sul rilievo che la lieve maggiorazione dell’importo riconosciutogli a titolo di danno biologico non comportava alcuna riforma della sentenza impugnata, mentre le ulteriori pretese avanzate in sede di appello erano state tout court rigettate.

Il ricorso è pertanto respinto.

P.Q.M.

La corte rigetta. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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