Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13828 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13828 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 21374-2010 proposto da:
KARIM EL HABIB KRMLBB80B25Z330P, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso

la

SUPREMA DI CASSAZIONE,

CANCELLERIA DELLA CORTE
rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA TERESA PALMIERO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

1371

ALLIANZ

SPA

05032630963,

ADRIATICA DI SICURTA’),

(già

S.P.A.

RIUNIONE

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 31/05/2013

in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controri corrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 755/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 26/09/2010 r.g.n. 1829/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato GUALTIERI GIUSEPPE per delega
PALMIERI MARIA TERESA;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega
SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

BLOCC EDIL 2000 DI MANAGO’ GIOVANNI MNGGNN75P16L319K;

Ragioni della decisione

Karim El Habib chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di

Managò Giovanni’ e della Allianz Assicurazioni.
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente aveva chiesto: di “accertare la
responsabilità della Blocc Edil 2000 di Managò Giovanni nella causazione
dell’incidente intervenuto in suo danno con conseguente condanna al risarcimento di
tutti i danni patiti e patiendi nella misura in cui sarà data prova in corso di causa e/o
apparirà equa e di giustizia dall’esperienza istruttoria, anche in via differenziale
rispetto a quanto riconosciuto dall’INAIL ed in via transattiva tramite la RAS Ass.ni
spa”.
Il Tribunale di Busto Arsizio rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello del lavoratore.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso. La società assicuratrice si difende con
controricorso. Entrambe dette parti hanno depositato una memoria. Mentre l’impresa
datrice di lavoro non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla responsabilità datoriale nella determinazione dell’infortunio.
Il motivo è inammissibile in quanto la responsabilità datoriale nella determinazione
dell’evento infortunistico non è in discussione: è stata riconosciuta dall’INAIL che ha
indennizzato l’infortunio e liquidato la rendita in misura di 38.394,38 euro ai sensi
del d.l. n. 38 del 2000 ed è stata riconosciuta anche dalla assicurazione che ha
corrisposto ulteriori 19.000,00 euro a titolo di danno differenziale, in forza della
polizza stipulata dal datore di lavoro.
Ricorso n. 21374.10
Udienza 17 aprile 2013
Pietro Curzio, es t

i

Busto Arsizio aveva respinto il suo ricorso nei confronti della `Blocc Edil 2000 di

La Corte d’appello di Milano non nega che la responsabilità per l’evento
infortunistico sia del datore di lavoro; si limita individuare un diverso processo
eziologico rispetto a quello sostenuto dal lavoratore.
Conformandosi alle conclusioni cui è giunta la Procura della repubblica di Bergamo

quale la caduta sarebbe stata causata da un’anomalia nella fissazione del ponteggio,
ma afferma tuttavia la responsabilità datoriale nella determinazione dell’evento a
causa del mancato assolvimento degli obblighi di formazione del lavoratore.
Né la diversa ricostruzione della causa dell’evento incide sulla entità della
responsabilità, che è integralmente posta a carico del datore di lavoro, senza alcun
concorso di colpa.
Pertanto, il motivo di ricorso relativo all’affermazione della responsabilità datoriale è
inammissibile per carenza di interesse ad agire contro una sentenza che ha
pienamente affermato detta responsabilità.
Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in
riferimento alla entità del danno differenziale.
Si assume esservi stata: violazione degli artt. 115 e 116 e 112 c.p.c.. ‘error in
iudicando’ e omessa motivazione per mancata valutazione delle prove offerte;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa il fatto controverso
concernente la domanda di risarcimento del danno differenziale.
Come si è visto la domanda del ricorrente, con riferimento al risarcimento del danno
era così formulata: “condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella
misura in cui sarà data prova in corso di causa e/o apparirà equa e di giustizia
dall’esperienza istruttoria, anche in via differenziale rispetto a quanto riconosciuto
dall’INAIL ed in via transattiva tramite la RAS Ass.ni spa”.
È pacifico che l’INAIL ha indennizzato l’infortunio ai sensi del d.l. 38/2000,
corrispondendo la somma di 38.394,38 euro.
Ricorso n. 21374.10
Udienza 17 aprile 2013

nella sua richiesta di archiviazione, la Corte di Milano esclude la ricostruzione per la

A tale indennizzo si è aggiunto l’ulteriore corresponsione, a titolo di danno
differenziale, di 19.000,00 euro versati dalla compagnia assicuratrice del datore di
lavoro, controricorrente. Anche questo indennizzo viene riconosciuto dalla difesa del
ricorrente, che lo qualifica come corrisposto ‘in via transattiva’, il che sembrerebbe

inammissibilità del ricorso sul punto.
In ogni caso, la Corte d’appello ha valutato gli elementi di prova offerti a questo fine
giudicando che il quadro probatorio non consente di ritenere sussistente un danno
maggiore rispetto alla somma risultante dall’importo dell’indennizzo pagato
dall’INAIL, più l’importo ulteriore liquidato dalla compagnia assicuratrice a titolo di
danno differenziale. Quindi si è fuori dall’ambito dell’art. 112 c.p.c.. nonché degli
artt. 115 e 116 c.p.c.. Tanto meno può rientrarsi nel vizio di motivazione. Nel ricorso
non vengono specificati quali elementi avrebbero determinato un incremento del
danno da risarcire rispetto al livello complessivo raggiunto con la somma della
liquidazione INAIL più la liquidazione della compagnia assicuratrice. La Corte di
merito ha valutato gli elementi di prova e giudicato adeguato quanto corrisposto.
Il ricorso per cassazione rimane sul punto, da un lato generico, dall’altro estraneo al
giudizio di legittimità perché si risolve in una richiesta di nuova valutazione degli
elementi di prova. Sotto entrambi i profili è inammissibile.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato nel complesso inammissibile. Le spese per
legge devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese della controricorrente, che liquida in 2.500,00 euro per compensi professionali

Ricorso n. 21374.10
Udienza 17 aprile 2013

intendere che esso è espressione di una transazione tra le parti, con conseguente

e 50,00 euro per esborsi, oltre accessori di legge, Nulla sulle spese per la `13locc Edil
2000 di Managò Giovanni’.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2013

consiglier stensore
j

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