Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13828 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 07/07/2016), n.13828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Secchi

n. 4, presso l’avv. PIERLUIGI STEFANELLI, unitamente all’avv.

SERGIO CAMASSA del foro di Lecce, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato -f

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Lecce depositata il 26

maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Lecce ha rigettato le opposizioni riunite proposte da A.E. avverso due decreti di espulsione emessi nei suoi confronti dal Prefetto di Brindisi il 27 febbraio ed il 16 marzo 2015.

2. – Avverso la predetta ordinanza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

3. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 11, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 251, art. 14 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, coma 1, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere legittimi i decreti di espulsione, l’ordinanza impugnata è incorsa in contraddizione, avendo dato precedentemente atto dell’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il 6 febbraio 2015. Aggiunge che l’espulsione non avrebbe potuto essere pronunciata, ricorrendo nella specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avuto riguardo alla religione cristiana professata da esso ricorrente ed alla sua provenienza da un’area della Nigeria particolarmente colpita da violenti scontri a carattere etnico-confessionale. che hanno causato gravi violazioni dei diritti umani e mietuto numerosissime vittime civili.

Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno anzichè nei confronti del Prefetto di Lecce, unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.

In proposito, è infatti sufficiente richiamare il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero la legittimazione passiva spetta in via esclusiva, personale e permanente al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, anzichè al prefetto in proprio, non assumendo alcun rilievo, a tal l’eventuale impugnazione contestuale del provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, emesso dal questore, in quanto tale provvedimento non è soggetto al sindacato del giudice dell’opposizione, ma valutabile solo dal giudice penale allorchè conosca dell’imputazione ascriva all’espulso trattenutosi senza giustificato motivo nel territorio dello Stato (cfr. Cass., Sez. 1, 11 ottobre 2012, n. 17394; 21 giugno 2006, n. 14293; Cass., Sez. 6, 10 maggio 2012, n. 7200)”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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