Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13827 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IDEA UNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, MOULINEX S.A., in persona del Commissario giudiziale pro

tempore, MXK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OBRONE 12, presso

l’avvocato ROSTELLI LUCIANA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MEZZENA DARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ARIETE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 8136-2006 proposto da:

ARIETE S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – p.i. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso l’avvocato CLEMENTE MICHELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRIGANTI MAURIZIO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IDEA UNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, MOULINEX S.A., in persona del Commissario giudiziale pro

tempore, MXK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OBRONE 12, presso

l’avvocato ROSTELLI LUCIANA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MEZZENA DARIO, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1520/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato PORZIO H. ANTONIO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

SARTI MORENO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. Ariete, nel maggio del 2000, otteneva dal tribunale di Monza la descrizione della grattugia Grattolina, che la srl Idea Uno stava producendo per conto della concorrente società Moulinex, affermando la avvenuta contraffazione di propri brevetti. Veniva eseguita la descrizione. Quindi la stessa Ariete nella causa di merito che veniva immediatamente proposta, chiedeva di accertare la violazione delle proprie privative e l’attività di concorrenza sleale della Ariete, con condanna della stessa al risarcimento del danno ed all’inibizione alla prosecuzione dell’illecito.

Con altro ricorso la società Ariete otteneva dal giudice istruttore il sequestro anche presso terzi di tutta la produzione avversaria delle macchine, degli stampi , del materiale amministrativo e della pubblicità. Si costituiva in questa ulteriore fase cautelare la convenuta Idea Uno ed intervenivano anche la Moulinex e la distributrice MXK, negando ogni contraffazione e comunque formulando eccezioni di nullità dei brevetti vantati dalla Ariete. Il giudice istruttore dava luogo ad una consulenza d’ufficio quindi, ritenendo la nullità di tutte le rivendicazioni brevettali effettuate da Ariete nella fase sommaria, revocava il provvedimento cautelare. Tale revoca veniva confermata in sede di reclamo.

Nel giudizio di merito la convenuta e le società intervenute chiedevano il rigetto delle domande avversarie ed altresì in via riconvenzionale chiedevano la dichiarazione di nullità dei brevetti che erano stati azionati dalla società Ariete e la condanna di questa al risarcimento dei danni procurati con le iniziative cautelari rivelatesi infondate. In corso di causa veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica di ufficio, e venivano assunte le prove dedotte le dalle parti sulla questione dei danni. Quindi con sentenza il Tribunale affermava la ritualità della descrizione effettuata in sede cautelare e rilevava che dei cinque brevetti evocati a fondamento della propria pretesa dalla Ariete, risultavano concretamente discussi in causa solamente due di essi, ovvero il brevetto numero (OMISSIS) concesso il (OMISSIS) per invenzione industriale, ed il brevetto numero (OMISSIS), domandato il 5 giugno del 1996 come modello di utilità. Rigettava le contrapposte domande di contraffazione ed nullità degli altri brevetti. Il tribunale accoglieva invece le domande risarcitorie avanzate dalla società convenuta e da quelle intervenute addebitando ad Ariete l’imprudente ed ingannevole allegazione in fase cautelare di privative non conferenti, di già ottenute tutele in ambito nazionale ed internazionale, di rischi inesistenti di sottrazione od occultamento degli apparecchi. Pertanto condannava l’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, a risarcire i danni, per importi diversi, a ciascuna delle tre controparti.

Proponeva appello la società Ariete e proponevano appello le società Idea Uno srl, Moulinex spa e MXK in liquidazione, in via incidentale.

La corte di merito con la sentenza oggi in esame accoglieva per quanto di ragione tanto l’appello principale che quello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava la nullità anche del brevetto per modello di utilità, rigettando le domande di condanna proposte ed accolte ex art. 96 c.p.c., comma 2.

Confermava per il resto la sentenza impugnata.

Per quel che rileva in questa fase il giudice di secondo grado rilevava anzitutto che dei cinque brevetti evocati inizialmente in primo grado si doveva ormai discutere semplicemente di due di essi.

Così pure non si doveva più discutere di concorrenza sleale imitativa. Rimaneva invece ancora in questione la condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c..

Rilevava pertanto l’infondatezza della doglianza avanzata nei confronti della prima sentenza relativa all’avvenuto espletamento della consulenza di ufficio da parte dello stesso tecnico, tanto nella fase cautelare quanto in quella di merito. Riteneva infatti non censurabile la individuazione di tale tecnico non sussistendo incompatibilità alcuna, ed inconsistenti le censure relative alla presunta parzialità dello stesso. Esaminava quindi il preteso trovato oggetto della controversia osservando che si trattava di una piccola grattugia elettrica che, secondo la domanda di brevetto a suo tempo accolta, prometteva la soluzione del problema di dosare con precisione la quantità di formaggio da grattugiare, direttamente cospargendola sul piatto ed adoperando anche una sola mano, e rilevava, sulla scorta anche delle osservazioni e dei rilievi del consulente tecnico di ufficio, l’insufficienza di altezza inventiva.

Sottolineava in proposito le osservazioni dei consulenti di parte e riteneva inconsistenti le argomentazioni critiche avverso le indicazioni fornite dal consulente tecnico di ufficio.

Quanto al modello di utilità rilevava che la pretesa novità, pur nella accezione che rileva nella nozione di modello, era stata anticipata da un brevetto statunitense risalente al 1983 per una parte, mentre per altra parte risultava, come il consulente tecnico aveva rilevato, priva di qualunque concetto innovativo o addirittura di qualunque significato tecnico. Esaminava quindi la rivendicazione relativa a tale modello e tra l’altro sottolineava che essa risultava assolutamente generica,ed incapace dunque di fornire alcuna indicazione sui particolari tecnici che l’avrebbero conformata. Essa dunque risultava priva della chiarezza descrittiva richiesta dall’art. 59, n. 2 della legge sui brevetti. Osservava peraltro, a motivazione dell’accoglimento parziale del corrispondente motivo di appello incidentale, che a questo risolutivo ed esplicito argomento, adottato nella motivazione della prima sentenza, nessuna replica proveniva dall’atto di impugnazione.

Quanto, poi, alle condanne risarcitorie inflitte ad Ariete ex art. 96 c.p.c., comma 2, la corte di merito riteneva che gli elementi di colpa ravvisati dal primo giudice a carico del richiedente il sequestro erano invece insussistenti, ovvero non significativi in quanto tali. Ricorre con atto articolato su tre motivi alla Corte di Cassazione contro questa sentenza Idea Uno S.r.l. in liquidazione.

Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale articolato su tre motivi Ariete spa. Resiste al ricorso incidentale con controricorso Idea srl. Interviene con comparsa di costituzione il fallimento della S.r.l. idea uno facendo proprie tutte le domande ed i motivi di impugnazione svolti dalla predetta in liquidazione.

Ariete, il fallimento della società Idea Uno in liquidazione, hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

1.a. Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale giacchè il suo eventuale accoglimento assorbirebbe la trattazione di quello principale.

2. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale Ariete lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51, 61, 62, 63, 191, 192, 194, 196 e 356 c.p.c., nonchè la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un punto decisivo della controversia. Sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto che il Tribunale di Monza abbia conferito l’incarico di svolgere la consulenza tecnica nella fase di merito al medesimo perito che aveva effettuato anche la consulenza nella fase cautelare.

2.a. Osserva il collegio che, anzitutto, in materia di tutela dei diritti di brevetto, la Corte di Cassazione, occupandosi della pronuncia di inibitoria previsto dal testo del R.D. n. 1127 del 1939, art. 83, che aveva connotazione cautelare e provvisoria e trovava i suoi presupposti nel fumus boni iuris e nel periculum in mora, ha ritenuto che il giudice di merito al quale spetta di accertare la ricorrenza di detti presupposti con valutazione incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e congruamente motivata, ben può ricorrere anche all’ausilio dello stesso esperto officiato nella funzione cautelare (cass. N. 10388 del 1997).

Detta giurisprudenza esprime, ad avviso del collegio, anche un principio applicabile alla vicenda in esame.

In questa peraltro il giudice di merito non si è nascosto il problema e lo ha esaminato precisando che la consulenza fornita dal tecnico incaricato nella fase cautelare era stata tutt’altro che sommaria ma invece era stata (foglio 6 della sentenza impugnata), tale da fornire argomenti validi intrinsecamente. Il secondo giudice rileva che il tribunale, correttamente, a fronte di siffatto accertamento cautelare così penetrante ed utile, ha ritenuto di sottoporre al consulente di ufficio già nominato le nuove osservazioni critiche del consulente di parte. Pertanto da una parte il giudice di secondo grado rileva la assoluta irrilevanza delle allegazione di parzialità del consulente tecnico di ufficio avanzate dalla parte attrice. Quindi, ed in modo coerente, dalle stesse circostanze, esaminate nell’insieme degli accertamenti peritali compiuti ed alla luce della dialettica tra esperti alla quale si era dato luogo, rileva come era stato lo stesso approfondito ed avesse garantito ad entrambi i contendenti di esprimere compiutamente le loro posizioni. Il motivo è pertanto inammissibile nella parte in cui tenta di discutere attraverso la critica alla motivazione della sentenza la valutazione di fatto che questa ha compiuto ed infondato nella parte in cui allega, quanto al CTU, una incompatibilità che la legge non prevede.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società Ariete lamentava violazione del R.D. n. 1127 del 1939, artt. 13, 14, 16 e 59, nonchè la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sui relativi punti ritenuti decisivi della controversia. Lamenta che la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza con riferimento alla declaratoria di nullità del brevetto per invenzione rilasciato ad essa con il numero 123476 ritenendo erroneamente il trovato privo dei necessari requisiti di novità estrinseca ed intrinseca.

3.a. Il motivo è inammissibile giacchè dietro lo schermo della violazione di legge e quello della inadeguatezza della motivazione in realtà ripropone tutte le critiche già avanzata alla corte d’appello nei confronti della prima sentenza e relative all’accertamento di fatto compiuto dal primo giudice di merito, critiche tutte esaminate dalla corte d’appello e da essa rigettate con motivazione che non fa emergere alcun vizio rilevante in questa sede.

4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale Ariete lamenta la violazione del R.D. n. 1127 del 1939, artt. 12, 14, 16, 28, 59, nonchè del R.D. n. 1411 del 1940, artt. 1 e 2, nonchè ancora, la motivazione omessa insufficiente e contraddittoria sui relativi punti considerati decisivi della causa. Lamenta che la corte milanese con argomentazioni che anche in questo caso sarebbero state apodittiche ed illogiche ha ritenuto non valido il brevetto per modello di utilità rilasciato ad essa ricorrente incidentale il 19 marzo 2002.

4.a. Anche questo motivo è inammissibile giacchè l’esclusione del requisito della novità, e l’esclusione della chiarezza in relazione alla rivendicazione n. 3 del brevetto di cui si tratta, sono state pienamente motivate dalla corte di merito che ha esaminato, dandone conto in modo pienamente ricostruibile, tutte le allegazioni cui ancor oggi fa riferimento il ricorrente incidentale, come le consulenze del proprio esperto ed ogni altra circostanza da essa già ritenuta rilevante nella fase di merito. 5. Il ricorso incidentale deve essere dunque rigettato. 6.a Con il primo motivo del suo ricorso Idea Uno, oggi Fallimento Idea Uno in liquidazione, lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, nonchè la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria rispetto al relativo punto decisivo della controversia. Sostiene l’errore del giudice di secondo grado consistito nel non aver rilevato l’imprudenza e dunque la colpa di S.p.A. Ariete nel promuovere l’azione cautelare e comunque la domanda di cui si tratta.

Rileva che Tribunale e Corte d’appello hanno riconosciuto l’infondatezza delle pretese in questione stante la nullità dei brevetti invocati a fondamento, ed osserva che sul punto la corte d’appello non ha preso atto di tutta la condotta processuale di Ariete nel procedimento di descrizione prima e quindi nel procedimento di sequestro, e poi ancora nel corso della esecuzione della descrizione e del sequestro, ovvero non ha rilevato come tutta la condotta processuale sia stata posta in essere in pervicace spregio dell’irragionevolezza delle pretese.

6.b. Osserva il collegio, anzitutto, che è giurisprudenza costante della corte di cassazione dalla quale non vi sono motivi per discostarsi (cass. n. 16308 del 2007, n. 12545 del 2004,e n. 327 del 2010), secondo la quale l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti di avere agito o resistito in malafede o con colpa, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità quando la motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo o agli altri elementi comunque richieste dalla legge risponde ad esatti criteri logico giuridici.

Ancora la giurisprudenza della Corte di cassazione ha rilevato che l’art. 96 in questione si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, ad integrare la quale è sufficiente la colpa lieve come per la comune responsabilità aquiliana, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti ricade tuttavia ,in ciascuna delle sue ipotesi, sotto la disciplina art. 96 citato. Pertanto non si configura un concorso nemmeno alternativo dei predetti tipi di responsabilità. E quindi, ancora,che la decisione in ordine alla sussistenza di detta responsabilità speciale è devoluta al giudice al quale spetta di conoscere il merito della causa (in part. cass. n 16308 del 2007 innanzi citata).

Ciò premesso la sentenza impugnata, occupandosi del punto motiva la riforma della prima sentenza premettendo il criterio generale della necessità dell’accertamento quanto meno della colpa lieve. Quindi esamina gli elementi di fatto che il primo giudice ha individuato a carico del richiedente il sequestro, come dimostrativi per l’appunto della colpa di cui si discuteva,e ritiene, invece, che essi risultano insussistenti ovvero non significativi. La corte di merito precisa non esser vero, come sostenuto da Idea srl, che Ariete nel vantare una già ottenuta privativa nazionale aveva omesso di precisare che siffatta tutela consisteva in un sequestro concesso nella contumacia della resistente e senza istruttoria in ordine alla validità del brevetto. Invece, rileva il giudice di secondo grado, nel ricorso si allegano gli atti del processo al quale Ariete aveva fatto riferimento, ovvero al procedimento di concesso di sequestro davanti al Tribunale di Firenze nel 1998 contro la srl Viceversa, nel quale viene indicato anzitutto che siffatta misura era stata ottenuta in contumacia dell’altra parte.

Rileva quindi il giudice di merito l’assoluta irrilevanza nel senso della inidoneità a dimostrare la colpa, il fatto che Ariete nell’iniziale elencazione del proprio ricorso individuava quattro proprie privative in materia di grattugia. Così pure rileva la analoga inidoneità della prospettazione, in quel ricorso contenuta, nella quale si paventava il rischio di sottrazione od occultamento degli apparecchi già prodotti dall’avversario, fatti che invece, il coinvolgimento di una committente multinazionale come Moulinex, rendeva astrattamente attendibili.

In modo del tutto logico e per nulla arbitrario la corte di inerito rileva che siffatte argomentazioni, se dimostrano il convincimento di Ariete di agire nell’esercizio di un diritto, non dimostrano affatto temerarietà o mancanza di buona fede, ovvero imprudenza.

Il motivo è pertanto inammissibile nella parte in cui sostanzialmente chiede un riesame del fatto attraverso l’allegazione della insufficienza della motivazione, ed infondato nella parte in cui prospetta una violazione dell’art. 96 c.p.c..

7. Con il secondo motivo del suo ricorso il ricorrente principale lamenta l’omessa pronuncia su una domanda relativa ad un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene che la domanda di risarcimento è stata proposta non soltanto con riferimento al predetto art. 96 c.p.c. ma in via generale, ovvero anche con riferimento all’art. 2043 c.c.. Tale aspetto della domanda, essenziale a farlo accogliere, ad avviso della ricorrente sarebbe stato del tutto ignorato.

7.a. Osserva il collegio che per le considerazioni innanzi svolte nell’esame del primo motivo riguardante il rapporto di specialità tra l’art. 96 citato e la generale disciplina di cui all’art. 2043 c.c., rapporto ben noto al giudice di merito, questi si è occupato, senza indugiare in precisazioni inutili, nella valutazione dei requisiti richiesti dall’art. 96. Non vi era dunque alcun bisogno di riferirsi alla fattispecie generale.

Il motivo è infondato.

8. La trattazione del terzo motivo con il quale si lamenta la mancata liquidazione del danno subito dai ricorrenti conseguentemente alla sperata pronuncia di riforma della sentenza di secondo grado, come richiesto dai primi due motivi, è assorbita dalla ritenuta infondatezza o inammissibilità dei primi due motivi.

9. Il ricorso principale deve essere rigettato.

10. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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