Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13827 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24405-2017 proposto da:

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI,

12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO, rappresentata

e difesa dagli avvocati PAOLETTI ARIANNA e BORA LUCIA;

– ricorrente –

contro

CAPO A DI M.F.M. E C. SAS, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DE MICHELI

CINZIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHI

RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 659/16/17 del 13 febbraio 2017, pubblicata il 15 marzo 2017, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, in relazione all’appello proposto dalla Regione Toscana, nei confronti della società contribuente Capo A di M.F. & C. s.a.s., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, n. 1449/2015, di accoglimento del ricorso proposto dalla ridetta contribuente contro l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, recante l’importo complessivo di Euro 21.612,56 a titolo di imposta regionale sulle concessioni dello Stato dovuta per l’anno 2009 (Euro 15.542,85), sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L’Ente impositore, mediante atto del 14 ottobre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La contribuente ha resistito con controricorso del 27 novembre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la declinatoria della giurisdizione, osservando: il punto controverso attiene al quantum del tributo, liquidato dall’Ente impositore nella misura del 15% dell’importo del canone annuale della concessione (Euro 103.619,01), laddove la contribuente postula la riduzione della imposta, previa rideterminazione dell’imponibile, in rapporto alla minore somma (di Euro 31.085,70) corrisposta all’amministrazione concedente (il Comune di Forte dei Marmi) in via transattiva, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 146, art. 1, comma 732; orbene, poichè la controversia involge essenzialmente la misura del canone concessorio, non essendo in discussione la debenza del tributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, secondo il principio di diritto fissato dalla Corte regolatrice (Sez. Un., sentenza n. 10306 del 03/05/2013).

2. – L’Ente impositore ricorrente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19.

Il ricorrente deduce: erroneamente la Commissione tributaria regionale ha reputato che l’oggetto del giudizio fosse esclusivamente costituito della determinazione del canone della concessione; mentre ad essere stato impugnato davanti al giudice tributario è stato l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni; petitum (l’annullamento dell’atto impositivo) e causa pedendi (riduzione dell’imponibile in dipendenza della transazione intervenuta) risultano affatto pertinenti alla giurisdizione tributaria; la controversia verte non sul canone, bensì sull’imponibile e sul quantum del tributo; peraltro la stessa contribuente ha distintamente adito, prima, il giudice ordinario, per la rideterminazione del canone della concessione (il relativo giudizio è stato definito mediante accordo transattivo tra l’attrice e i convenuti, cioè il Comune di Forte dei Marmi e l’Agenzia del Demanio); e, successivamente, il giudice tributario colla impugnazione dell’atto impositivo.

3. – La società contribuente, peraltro contestando l’esattezza e la congruenza dei riferimenti giurisprudenziali operati dal ricorrente, invoca il giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza, pronunciata nella causa intentata contro l’amministrazione concedente, dal Tribunale ordinario di Lucca che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in seguito alla intervenuta definizione del contenzioso ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 146, art. 1, comma 732, aveva affermato che l’imposta regionale dovesse ” ovviamente essere calcolata sull’importo corrisposto in base all’accordo “.

4. – Il ricorso è fondato.

4.1 – Deve essere innanzi tutto disattesa l’exceptio rei iudicatae proposta dalla controricorrente.

Per vero sul piano oggettivo I’obiter dictum, espresso (peraltro in materia estranea all’ambito della giurisdizione ordinaria) dal Tribunale di Lucca, nella citata sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, non è manifestamente riconducibile alla previsione normativa dell'” accertamento ” idoneo a fare stato inter partes, ai sensi dell’art. 2909 c.c..

In secondo luogo sul piano soggettivo la decisione de qua non può – alla evidenza – essere opposta al ricorrente in quanto l’Ente impositore non ha rivestito la qualità di parte del giudizio davanti al giudice ordinario.

4. 2 – Riguardo al punto cruciale della giurisdizione affatto impertinente è il riferimento operato dalla Commissione tributaria regionale al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite colla citata sentenza n. 10306 del 03/05/2013, resa nel giudizio instaurato dal concessionario per la rideterminazione del canone con-cessorio davanti al giudice ordinario nei confronti l’ente concedente: nella specie l’Ente impositore del tributo gravante sulla concessione – parimenti convenuto in causa, senza che, tuttavia, l’attore avesse formulato alcuna domanda nei suoi confronti aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sicchè la Corte regolatrice ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario là dove l’oggetto del giudizio è costituito ” esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale “.

Nel caso in esame l’oggetto del giudizio è, invece, rappresentato dalla impugnazione dell’atto impositivo (scilicet: l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana).

Sicchè, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, la giurisdizione spetta – alla evidenza – al giudice tributario il quale, ai fini della determinazione dell’imponibile del tributo è, senz’altro, abilitato a risolvere in via incidentale, à termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, cit., la questione relativa alla misura del canone della concessione.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, nel chiarire la portata del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, non ha mancato di ribadire, coll’arresto esattamente citato dal ricorrente (a dispetto della infondata censura mossa in proposito dalla controri-corrente) che deve essere affermata ” la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario anche nelle controversie in cui, essendo in contestazione l’imposta, debba procedersi ad accertare incidentalmente la civile obbligazione del canone di concessione al fine di stabilire la corretta determinazione dell’imponibile ” (Sez. 5, sentenza n. 11655 del 05/06/2015, n. m., p. 15).

4.3 – Alla applicazione del superiore principio di diritto in punto di giurisdizione, fissato dalle Sezioni Unite – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nel pertinente arresto – conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio della causa – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, affinchè, ritenuta la propria giurisdizione, provveda all’esame del gravame proposto dall’Ente impositore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscanaiin diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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