Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13827 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 00563/2014 R.G. proposto da:
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del
curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tantalo,
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via
Germanico 168.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 57/66/2013 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, sezione stacca di Brescia, depositata il
giorno 29 aprile 2013.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29
gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.
Fatto
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, per l’anno 2006.
L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello dalla (OMISSIS) s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza resa il giorno 29 aprile 2013, lo respinse.
Avverso la detta sentenza, (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con successiva memoria si è costituito nel giudizio il fallimento della (OMISSIS) s.r.l..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 14, 39 e 41-bis e della L. 7 luglio 2009, n. 88, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’accertamento eseguito mediante il metodo induttivo, nonostante la carenza di indizi gravi precisi e concordanti.
2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito ha omesso di valutare gli elementi di fatto e le prove addotte dalla contribuente, per giustificare gli scostamenti tra i mutui erogati agli acquirenti degli immobili compravenduti e i prezzi di vendita dei medesimi.
2.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto stante la stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Invero in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (Cass. 22/12/2017 n. 30803).
E nel caso che ci occupa la commissione tributaria regionale ha valutato l’esistenza addirittura di una pluralità di indizi, tutti dotati di gravità e precisione, idonei a suffragare la tesi dell’Amministrazione, in ordine ai maggiori ricavi tratti dalle compravendite immobiliari, solo avuto riguardo alle plurime dichiarazioni rese dagli acquirenti alla Guardia di Finanza, ai maggiori valori mutuati dagli istituti di credito rispetto al prezzo di vendita e alle risultanze dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI) in riferimento agli immobili situati nella medesima area.
2.2. Inammissibile, poi, si mostra la censura concernente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto con la medesima la ricorrente intende sollecitare alla Corte una rivalutazione – che non compete in sede di legittimità – di quegli elementi di fatto, già vagliati dal giudice di merito e ritenuti inidonei a smentire le diverse conclusioni tratte dagli elementi indiziari sopra ricordati.
3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020