Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13826 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Casal di Principe in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 59, presso l’avv. Di

Amato Astolfo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

B.V., domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Picone Giuseppe giusta

delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2765 del

7.9.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.5.2011 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Paglietta per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 7.9.2006 la Corte di Appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione proposta dal Comune di Casal di Principe avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno di B.V. nei confronti dell’ente territoriale, dichiarava la nullità dell’atto di gravame per difetto della procura alla lite.

Contro la sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il B. resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato con controricorso.

In particolare, con il ricorso principale il Comune denunciava violazione degli artt. 83, 125, 156 c.p.c., in quanto, pur risultando rilasciata la procura in atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3, l’assenza di specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività ne avrebbe determinato la sanatoria.

Con il ricorso incidentale condizionato il B. denunciava dal canto suo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata infondatezza dell’ulteriore eccezione di inammissibilità proposta in sede di gravame, sotto il profilo della tardività dell’appello.

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che va dichiarato inammissibile il ricorso principale ( quello incidentale, che pure risulta privo dei prescritti quesiti, è stato proposto in via condizionata) per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (la sentenza impugnata è stata depositata il 7.9.06), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto (nel caso di violazione di legge) ovvero l’indicazione del fatto controverso (nel caso di vizio di motivazione), formulazione e indicazione che nella specie, viceversa, risultano omesse.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato, come detto anch’esso non corredato dei prescritti quesiti, circostanza quest’ultima che induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale, assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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