Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13826 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29397/2006 proposto da:

B.M. (OMISSIS), V.D.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo

studio dell’avvocato VALENZA DINO, che le rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CENTRO DIAGNOSI TERAPIA S.R.L. (OMISSIS);

– intimato controricorrente –

sul ricorso 97/2007 proposto da:

CENTRO DIAGNOSI TERAPIA S.R.L., in persona de suo legale

rappresentante pro tempore Sig. A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato BLASI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

TORTORICI FILIPPO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

e contro

B.M., V.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 562/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 12/05/2006, depositata il

06/06/2006 R.G.N. 926/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato DINO VALENZA; udito l’Avvocato FILIPPO TORTORICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso con il rigetto principale, assorbito

l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in riassunzione il Centro Diagnosi e Terapia s.r.l., premesso che in data (OMISSIS) aveva preso in locazione un appartamento ad uso diverso dall’abitazione per il canone annuale di L. due milioni; che con sentenza del 10 marzo 1999 il Pretore aveva dichiarato la cessazione del contratto alla data del (OMISSIS) ed ordinato il rilascio alla data del (OMISSIS); che si era opposto al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti a favore di B.M. e V.D. per il pagamento di L. 3.500.000, contestando la legittimità del canone mensile di L. 700 mila (non pagato da febbraio a giugno 1999), e chiedendo in riconvenzionale il credito per le somme corrisposte in più rispetto al canone originariamente pattuito e di altre somme per aver messo a norma l’immobile; che il giudice di Pace aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale per le domande eccedenti la sua competenza per valore; ribadiva la contestazione dell’ ammontare dei canoni pretesi illegittimamente, e le domande di restituzione dell’eccedenza, e di indennità di avviamento commerciale ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 34.

Il Tribunale di Palermo, ritenuta l’ammissibilità della domanda di restituzione dei canoni che non poteva esser decisa ratione valoris dal Giudice di Pace, la respingeva nel merito ravvisando un accordo transattivo nel concordato aumento del canone e quindi sottratto al divieto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79; respingeva la domanda di indennità di avviamento commerciale perchè l’attività svolta non rientrava tra quelle previste dalle tabelle merceologiche e rigettava le domande riconvenzionali delle locatrici di pagamento dei canoni di ulteriori due mesi sino al rilascio avvenuto il 2 agosto 1999, e di ulteriori danni per la locazione di altro immobile durante i due anni di occupazione illegittima anche di stanze non locate, nonchè per oneri condominiali e utenze non pagate negli ultimi cinque anni, per inosservanza dell’onere imposto dall’art. 418 c.p.c..

Con sentenza del 6 giugno 2006 la Corte di appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado, in accoglimento parziale dell’appello del Centro Diagnosi e Terapia s.r.l., e rigettava l’appello incidentale di B. e V. sulle seguenti considerazioni: 1) ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 79, l’accordo di aumento del canone pattuito nel contratto era illegittimo nè vi era prova di transazione alcuna e quindi le locatrici dovevano restituire le somme in più percette, pari ad Euro 16.096,41 con gli interessi legali dalle scadenze; 2) l’attività svolta era professionale -laboratorio analista chimico – e quindi di carattere fiduciario; 3) il danno da ritardo per l’affitto di altri locali era indimostrato perchè essi risultavano locati, senza prova sulla durata del contratto, fin dal 1994 e rilasciati alla fine del 1999, mentre il rilascio di quelli di cui è controversia era avvenuto nell’agosto 1999; gli oneri condominiali attenevano ad altro immobile, diverso da quello di cui è causa, situato in altra via, e l’utenza del gas non era contemplata nel contratto di locazione;

nessun uso di altre stanze, diverse da quelle locate, era stato provato.

Ricorrono in via principale B.M. e V.D., cui resiste il Centro Diagnosi e Terapia s.r.l. che ha altresì proposto ricorso incidentale. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., vanno riuniti.

Il rilievo di tardività del ricorso principale perchè l’atto è stato consegnato alla posta il giorno della scadenza del ricorso è infondato dovendosi ribadire che il principio, secondo il quale per il notificante la notifica avviene il giorno in cui egli espleta le modalità a suo carico, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, come nella fattispecie.

1.- Con il primo motivo le ricorrenti principali deducono:

“Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di fissazione del thema decidendum ed in particolare del combinato disposto degli artt. 163 e 183 c.p.c., in relazione alle preclusioni e decadenze previste dall’art. 167 stesso codice ed attesa la specialità del rito anche dell’art. 437 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. anche sotto il profilo del vizio di ultrapetizione quale violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

a) accerti la Corte se in forza del combinato disposto degli artt. 167 e 183 c.p.c. e per quanto al rito speciale delle locazioni, in forza dell’art. 437 c.p.c., l’indicazione di un diverso petitum nell’atto di riassunzione rappresenti o meno una violazione del disposto di cui all’art. 50 c.p.c., che determina l’inammissibilità delle domande nuove per la prima volta proposte in sede di riassunzione;

b) accerti la Corte se la proposizione di domande da ritenersi inammissibili per violazione delle norme sulla riassunzione e sulle preclusioni del processo civile sia ordinario che speciale – locatizio determini, nel caso di pronunzia nel merito, il vizio di ultrapetizione della stessa pronunzia per violazione del disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

1.1 motivo è inammissibile per giudicato interno, rilevabile di ufficio.

Ed infatti, le ricorrenti – pur affermando (pag. 6 ricorso, secondo capoverso) di aver sollevato “quale gravame incidentale” l’eccezione oggetto della questione proposta con il motivo in esame – non indicano, a differenza di quanto fanno per il giudizio di primo grado (pag. 6 ricorso, primo capoverso), se e dove il detto atto di gravame incidentale sia stato prodotto in questa sede (come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in modo da consentire a questa Corte di superare quanto in contrario risulta dalla sentenza impugnata nella cui epigrafe (pag. 3), che riporta le conclusioni delle attuali ricorrenti in quella sede appellanti incidentali, non è traccia della doglianza a proposito della quale si afferma che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciare. Pertanto, questa Corte deve ritenere che la questione non sia stata proposta in appello e non sia più proponibile.

2.- Con il secondo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, in relazione alla ritenuta nullità dell’accordo delle parti in ordine al mutato canone di locazione” e concludono il motivo con il seguente quesito di diritto:

“accerti la Corte se l’intervenuta modifica bilaterale del canone di un rapporto locativo per uso non abitativo successiva alla genesi del contratto, sia legittima e non contraria alla L. n. 392 del 1978, art. 79, in quanto vertente su un diritto disponibile del conduttore”.

Il motivo è infondato.

Va infatti ribadito che “in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 32, ma veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunziare ai proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto (corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti c.d. Istat, se previsti) sorge nel momento della conclusione del contratto, persiste durante l’intero corso del rapporto e può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione di legge, dopo la riconsegna dell’immobile, entro il termine di decadenza di sei mesi” (Cass. 2932/2008).

A questo principio si è adeguata la Corte e pertanto il motivo va respinto.

3.- Con il terzo motivo deducono: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il rigetto della domanda riconvenzionale azionata dalle odierne comparenti e violazione del principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 e di valutazione delle prove di cui all’art. 116 stesso codice, nonchè violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. insieme con la violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c.”. Concludono il motivo con il seguente quesito di diritto:

“Accerti la Corte se la corretta applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., importi in materia di accertamento del maggior danno e di corretta applicazione dell’art. 1591 c.c., che la prova del risarcimento contrattuale chiesto dal locatore possa dirsi raggiunto con l’avvenuta documentazione della durata dell’occupazione illegittima e con l’avvenuta dimostrazione dei costi sostenuti per la mancata, tempestiva disponibilità dell’immobile locato”.

Il motivo è inammissibile sotto diversi concorrenti profili.

Innanzitutto, difetta nel relativo quesito, con riferimento al denunciato vizio di motivazione, l’indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni di una pretesa insufficienza della medesima. Quanto poi al profilo di falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., il quesito postula “l’avvenuta dimostrazione” di un maggior danno che invece la sentenza impugnata motivatamente esclude. Mentre, per il resto, il motivo note si confronta affatto con le articolate ragioni della decisione impugnata sintetizzate in narrativa.

4.- Con il quarto motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 91 c.p.c. in ordine alla regolamentazione delle spese di lite” di primo e secondo grado in conseguenza dell’accoglimento del ricorso.

Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

5.- Con ricorso incidentale il Centro Diagnosi e Terapia s.r.l.

deduce in via subordinata all’esito delle domande proposte da controparte: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34”.

Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Concludendo il ricorso principale va respinto ed il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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