Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13825 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13825

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28054-2015 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., D.P.D., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate

e difese dagli avvocati ANDREA NAPOLITANO ed ALFONSO ERRA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7579/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ha dichiarato il diritto delle ricorrenti D.P.D. e L. alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa per il periodo dal 10.9.1983 al 6.5.1987 e condannato il MIUR alla regolarizzazione contributiva;

2. che la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal MIUR nei confronti della D.P. e improcedibile l’appello proposto nei confronti della L.;

2.1. che la statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività degli appelli del Ministero in quanto depositati oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la sede legale del Ministero e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale non aveva assunto la difesa in giudizio del Ministero, rimasto contumace in primo grado;

2.2. che la statuizione di improcedibilità è stata fondata sulla considerazione che l’appello proposto nei confronti di L.M., oltre che tardivo, non era stato notificato;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo;

3.1. che le parti intimate hanno depositato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

4. che l’unico motivo di ricorso, con il quale il Ministero ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. censurando la decisione per avere ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado presso la sede legale del Ministero era idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione, è manifestamente fondato;

4.1. che secondo la giurisprudenza di questa Corte ogni atto finalizzato alla introduzione di un giudizio nei confronti di un’Amministrazione dello Stato ed ogni successivo atto giudiziale indirizzato ad un’Amministrazione dello Stato,che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato alla Avvocatura dello Stato, senza che possa operarsi una distinzione a seconda che la parte si sia costituito nel giudizio pendente o sia rimasta contumace, dovendosi escludere che la mancata applicazione della disciplina della contumacia alle Amministrazioni dello Stato possa costituire una violazione del principio di uguaglianza, atteso che l’Avvocatura dello Stato è l’organo al quale è istituzionalmente affidata la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, e pertanto la cognizione diretta dell’atto da parte dell’Amministrazione non potrebbe assicurarle una miglior difesa rispetto a quella che l’Avvocatura dello Stato le appresta con continuità ed in riferimento a tutte le questioni in cui essa è coinvolta (v., tra le altre, Cass. n. 7315 del 2004, Cass. n. 16604 del 2007);

4.2. che in coerenza con tale affermazione è stato ritenuto che la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa, invece che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre l’impugnazione (Cass. n. 1513 del 2001);

4.3. che a tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado nei confronti della sola Daniela D.P.;

4.4. che, invero, il ricorso nei confronti di D.L.M. risulta inammissibile per non avere parte ricorrente investito la statuizione di improcedibilità – per omessa notifica del ricorso in appello proposto nei confronti di quest’ultima – configurante autonoma ratio decidendi;

4.5. che le spese del giudizio di legittimità tra il MIUR D.L.M. sono regolate secondo soccombenza;

che è escluso il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da parte della ricorrente, in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso proposto nei confronti di D.P.D.; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese relative al rapporto processuale fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e D.P.D., alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di D.L.M. e condanna parte ricorrente alla rifusione alla detta D.L. delle spese di lite che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Napolitano e Alfonso Erra, antistatarii.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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