Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13825 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13825 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 13210-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013

contro

1205

DI GLORIA CALOGERO, PASSERI SONIA;
– intimati –

Nonché da:

Data pubblicazione: 31/05/2013

PASSERI SONIA, gia’ elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACIT0,23, presso lo studio dell’avvocato
DI BACCO LORENZO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti e da ultimo domiciliata presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 8134/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2008 R.G.N.
3519/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

– controrícorrente e ricorrente incidentale –

RG n 13210/2009

Poste Italiane/ Di Gloria C. e Passeri S.

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 29/5/2008 la Corte d’Appello di Roma, in relazione a Sabrina Passeri, ha
confermato la nullità del temine apposto al contratto dal 25/11/98 al 30/1/99 stipulato con Poste
Italiane per esigenze eccezionali ed, in riforma della sentenza del Tribunale ed in parziale

1°/7/98 al 30/9/98, stipulato con Poste Italiane per sostituzione di lavoratore assente per ferie con
conseguente trasformazione a tempo indeterminato fin dall’ 17/98.
Ha rigettato l’appello principale proposto da Poste Italiane in relazione alla posizione del Di Gloria
ed accogliendo parzialmente l’appello incidentale dei due lavoratori ha condannato Poste Italiane a
pagare a favore della Passeri le retribuzioni dal 18/12/00 fino al terzo anno successivo all’ultimo
contratto ( 17/2/02) e in favore di Di Gloria Calogero dal 18/12/2002 al 30/4/2002 , oltre interessi e
rivalutazioni.
La Passeri aveva chiesto davanti al Tribunale di Roma accertarsi l’illegittimità del termine apposto
al contratto stipulato dal 17/8/98 al 30/9/98 per la sostituzione di lavoratore in ferie , prorogato fino
5/10/98 nonché a quello dal 25/11/98 al 30/1/99, prorogato fino al 27/2/99 stipulato per” esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso in ragione
della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo
e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” .
Il Di Gloria aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del termine al contratto del 13/10/97 – 31/1/99
stipulato per “per esigenze eccezionali„, – ed al quello dell’ 8/6/1999-30/9/99 per sostituzione di
lavoratore assente per ferie.
La Corte territoriale ha affermato la nullità del termine apposto ai contratti intervenuti oltre la data
del 30 aprile 98 in cui cessava l’efficacia della disposizione contrattuale collettiva di cui all’accordo
del 25/9/97 ,e successive modifiche, integrativo del CCNL del 1994 che consentiva l’apposizione

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accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto dal

di un termine per esigenze eccezionali , con conseguente illegittimità della clausola di apposizione
del termine al contratto per contrasto con la legge n. 230 del 1962.
La Corte ha rilevato, altresì, la nullità del termine apposto al contratto per la sostituzione di
lavoratore assente per ferie considerata la mancata citazione dei testi / non avendo Poste Italiane in
tal modo provato la sussistenza degli elementi che in concreto legittimavano l’apposizione del

tempo indeterminato dal 17/8/98 mentre per il Di Gloria il contratto per ferie nullo era caduto in
periodo già considerato trasformato a tempo indeterminato dal Tribunale .
La Corte, affermata la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha condannato al
risarcimento del danno determinato in via equitativa pari alle retribuzioni maturate per i tre anni
successivi alla scadenza dell’ultimo contratto ma con decorrenza dalla messa in mora del 3/8/2000
con messa a disposizione della prestazione lavorativa .
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane formulando tre motivi.
Si costituisce Passeri Sonia depositando controricorso con ricorso incidentale basato su due motivi.
Di Gloria Calogero , intimato, non si è costituito.
Motivi della decisione
I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art 335 cpc.
Con il primo motivo Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1
e 2 della legge n. 230 del 1962, nonché dell’articolo 23 della legge numero 56 del 1987 ( art 360 n
3 cpc). Denuncia che la Corte ha erroneamente ritenuto che il potere ,riconosciuto alle parti
collettive, di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine in aggiunta a quelle previste dalla
legge fosse soggetto a limiti temporali. Afferma, infatti ,che la legge ha conferito alle parti una
delega piena in ordine all’individuazione di ipotesi ulteriori alla possibilità di stipula di contratti a
termine. Ne consegue pertanto la piena legittimità dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, così come
integrato dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997, senza necessità che in questo venissero
indicati limiti temporali.
2

termine, con la conseguenza che per la Passeri il rapporto di lavoro doveva ritenersi trasformato a

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo
23 legge n. 56 del 1987, dell’art. 8 C.C.N.L. del 1994, degli accordi sindacali del 25 settembre 1997,
del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio
2001 in connessione con gli articoli 1362 c.c. e seguenti ( art 360 n 3 cpc).
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30 aprile 1998 il

Con il terzo motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio ( art 360 n 5 cpc). Censura la sentenza in quanto dal corpo della
motivazione non era dato comprendere in forza di quale ragionamento logico o di quale percorso
argomentativo la Corte d’Appello fosse approdata alla decisione per cui il termine finale di efficacia
dell’accordo del settembre 97 doveva essere posto al 30 aprile 98.
Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse ,devono trovare accoglimento
limitatamente alla posizione di Di Gloria Calogero .
Deve richiamarsi , con riferimento alla legittimità dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994,
quanto già affermato da questa Corte, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, secondo cui
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire
nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende
dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del
mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con
l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto
a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare
ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali
all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. tra le
tante ,Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass.
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termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997

26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di
ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano
della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza
del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli
stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre,
Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n.
7502).
In applicazione dei suddetti principi la sentenza impugnata è censurabile limitatamente alla parte in
cui ha confermato la nullità del termine apposto al contratto stipulato dal Di Gloria in data 13/10/97
e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di stipula di
detto contratto . Quest’ultima è intervenuta, infatti, sulla base dell’accordo sindacale del 25
settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e successivo accordo attuativo
del 16 gennaio 1998 con conseguente legittimità di detto contratto intervenuto in epoca
antecedente al 30/4/98 . L’affermata conversione del contratto a termine in quello a tempo
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In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua

indeterminato fin dal 13/10/97 , disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, in
accoglimento del ricorso di Poste Italiane deve essere censurata e la sentenza sul punto deve essere
cassata .
Per quanto riguarda, invece, la Passeri risulta che essa ha stipulato con Poste Italiane un primo
contratto per sostituzione di lavoratore in ferie dal 1 0 /7/98 al 30/9/98, ed un secondo contratto per

esigenze eccezionali “dal 25/11/98 al 30/1/99 .
Con i motivi di impugnazione , come prima esposti, Poste Italiane non ha formulato censure con
riferimento ai contratti stipulati per sostituzione di lavoratori in ferie . Ne consegue per detta
lavoratrice rimane ferma la decorrenza del contratto a tempo indeterminato fin dal primo contratto,
come stabilito dalla Corte territoriale, e cioè dal 1 0 /7/98 essendo passato in giudicato tale capo
della sentenza.
Quanto , invece , al contratto stipulato dal Di Gloria per sostituzione di lavoratore assente per ferie
dall’8/6/99 al 30/9/99 , pur dovendosi dare atto che la motivazione della Corte d’Appello, secondo
cui tale secondo contratto era venuto a cadere nell’ambito di un periodo già considerato in primo
grado come trasformato a tempo indeterminato, non risulta più pertinente avuto riguardo alla
legittimità affermata del primo contratto a termine stipulato dal Di Gloria per esigenze eccezionali,
deve richiamarsi , comunque, la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato la
legittimità del contratto stipulato per la necessità di sostituire dipendenti in ferie in base alla
normativa contrattuale . E’ stato affermato, infatti, (cfr Cass n 4993/2007, n 6204/2008, n
8122/2008) che “in tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’interpretazione
dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel senso dell’estensione dei contratti a termine
“autorizzati”, consente alla contrattazione collettiva, con una sorta di “delega in bianco”, di
individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che i
sindacati siano vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a
quelle previste per legge. Ne consegue, con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo
determinato prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 dei lavoratori postali per “necessità di
5
s9

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, che
va cassata la sentenza di merito che, ritenendo applicabile l’art. 1 lett. B della legge n. 230 del 1962,
che prevede l’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, abbia
dichiarato la nullità del termine e la sussistenza tra le parti di un unico lavoro a tempo determinato,
perchè era stata omessa l’indicazione del nome del lavoratore sostituito”.

norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994) nella parte in cui prevede la stipula di contratti
a termine in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie nel periodo giugno-settembre è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto
alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, l’autorizzazione
conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il
datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri
dipendenti nonché la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico
riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.
La Passeri ha proposto ricorso incidentale con il quale denuncia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 1226 c.c. ( art 360 n 3 cpc). Omessa e contraddittoria motivazione su un punto
essenziale della controversia .Lamenta che la Corte pur sussistendo tutti i parametri per una
liquidazione del danno aveva fatto ricorso alla liquidazione equitativa determinando il danno
tenendo conto del periodo presumibile fino al ripristino della precedente condizione reddituale , e
cioè per i tre anni successivi alla scadenza dell’ultimo contratto ( 17/2/2002) , ma con decorrenza
dalla messa in mora del 3/8/00 , data dalla quale sono state offerte le prestazioni .
Tale ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse della lavoratrice .
Deve, infatti, trovare applicazione la disciplina prevista dall’art 32, comma 5, della legge n. 183
del 2010, la quale prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità
omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
6

Questa Corte ha anche affermato che ( cfr Cass n 8122/2008) “l’unica interpretazione corretta della

dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 8”. Il legislatore è intervenuto su detta disciplina con una norma interpretativa, la L. 28
giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, che si esprime così: “La disposizione di cui alla L. 4
novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora
per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive

quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro Per giurisprudenza costante di questa Corte, la L. n. 183 del 2010, art. 32, si applica anche ai
processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo della decisione di
secondo, o già di primo grado, non si sia formato il giudicato. ( cfr da ultimo Cass. n 1148/2013, n
1409/2012, n 3305/2012).
Sulla base di detta disciplina risulta che la lavoratrice ha ottenuto un risarcimento anche superiore a
quello che avrebbe potuto ottenere in applicazione della normativa citata con la conseguenza che
difetta ogni interesse della stessa ad un riesame della decisione impugnata.
In conclusione in accoglimento del ricorso principale di Poste Italiane nei confronti di Calogero di
Gloria la sentenza impugnata deve essere cassata. Non sussistendo accertamenti in fatto da
svolgere , visto l’art 384 cpc, può decidersi nel merito rigettando la domanda del Di Gloria di
conversione dei contratti a termine stipulati dallo stesso con Poste Italiane in contratti a tempo
indeterminato e di risarcimento del danno. Il ricorso principale di Poste Italiane va, invece rigettato
nei confronti della Passeri ed il ricorso incidentale della stessa deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali relative al presente giudizio , stante il rigetto del ricorso principale e di quello
incidentale , devono essere compensate tra Poste Italiane e la Passeri.
Devono, infine, essere compensate le spese processuali dell’intero giudizio tra Poste Italiane ed il
Di Gloria considerato l’esito dello stesso.
PQM

la Corte

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relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale nei confronti di Passeri Sonia e accoglie il ricorso
principale nei confronti di Di Gloria Calogero.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Passeri .
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta la
domanda di Di Gloria Calogero .
Compensa le spese processuali tra Poste Italiane e la Passeri.
Compensa le spese dell’intero processo tra Poste Italiane e il Di Gloria.
Roma 4/4/2013

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