Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13825 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA, in persona del

Magnifico Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SERVIZI TECNICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), società

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Fintecna

S.p.a., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. BOTERO 60, presso l’avvocato GIOVAGNOLI

GIULIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso passivo;

– controricorrente –

contro

IMPRESA ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 938/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14870 del 18.04.2001, il Tribunale di Roma respingeva le due opposizioni che la Servizi Tecnici S.p.A. aveva proposto contro i decreti ingiuntivi nn. 1406/1997 e 1407/1997, con cui le era stato intimato di pagare crediti pecuniari della ingiungente Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. ed accoglieva, invece, l’opposizione proposta dall’ingiunta Università degli Studi di Roma – La Sapienza avverso il terzo decreto ingiuntivo n. 415/98, emesso ad istanza della medesima società Impresa Italiana Costruzioni, respingendo la domanda di regresso svolta dall’Università nei confronti della Servizi Tecnici S.p.A..

La sentenza del Tribunale veniva impugnata in via principale dalla Servizi Tecnici S.p.A. ed in via incidentale, con riguardo al disposto regime delle spese processuali, dall’Impresa Italiana Costruzioni S.p.A..

Con sentenza del 9 -26.02.2007, la Corte di appello di Roma, accoglieva in parte l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale, conseguentemente dichiarando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza contrattualmente tenuta a versare alla società Servizi Tecnici (già Italposte) tutte le somme da costei corrisposte all’Impresa Italiana Costruzioni in base alla sentenza di primo grado.

Avverso questa sentenza l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 23.05.2007 alla Impresa Italiana Costruzioni S.p.A., che non ha svolto attività difensiva, ed il 24.05.2007 alla Servizi Tecnici S.p.A., che ha resistito con controricorso notificato alla ricorrente il 26.06.2007 ed il 2.07.2007 all’Impresa Italiana Costruzioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza denunzia “Motivazione insufficiente (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo e, quindi, il ricorso sono inammissibili, giacchè la dedotta censura d’insufficienza della motivazione non risulta contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 2007/20603; 2008/11652; 2008/16528).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell’Università ricorrente al pagamento in favore della società contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza a rimborsare alla Servizi Tecnici S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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