Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13825 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. II, 22/05/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 22/05/2019), n.13825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24025-2015 proposto da:

G.M., e G.C., rappresentati e difesi dagli

Avvocati GIUSEPPE CRIMI e FRANCESCA CRIMI, ed elettivamente

domiciliati presso il loro studio in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2;

– ricorrenti –

contro

P.G., P.C., GA.MA.TE. e

G.L., rappresentati e difesi dall’Avvocato MARCO CIAPPONI ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, VIA LAZIO 9;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2520/2015 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 22.04.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 30.4.2009 G.M. e G.C. chiedevano al Tribunale di Roma di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 357/2001, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 17295/2006, nei confronti di P.G. e P.C., nonchè di GA.MA.TE. e G.L., aventi causa dei deceduti F.L., F.F. e F.N., mediante estrazione a sorte dei lotti e conseguente assegnazione agli aventi diritto, come definito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 13240/1998.

Espletata una C.T.U., in data 0.10.2012, il Tribunale procedeva all’estrazione a sorte dei due lotti assegnando a P.G. e P.C., pro indiviso, la piena proprietà del lotto identificato con il n. (OMISSIS) (o (OMISSIS)) e a M. e G.C., Ga.Ma.Te. e G.L., pro indiviso, il lotto n. (OMISSIS) (o (OMISSIS)); poneva a carico degli assegnatari del lotto n. (OMISSIS) il pagamento di un conguaglio di Euro 35.265,23, oltre interessi legali.

Avverso detta ordinanza proponevano appello M. e G.C. chiedendo di disporre la rinnovazione della CTU al fine di rideterminare i lotti, tenendo conto dei beni ancora facenti parte della massa ereditaria e del loro valore effettivo. Sostenevano che l’ordinanza avesse sostanzialmente natura di sentenza in virtù del suo carattere decisorio e comunque fosse viziata per aver recepito acriticamente la CTU, non tenendo conto degli errori commessi dal CTU e delle osservazioni critiche effettuate dai CTP.

Si costituivano in giudizio G. e P.C., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello sostenendo che l’ordinanza di assegnazione dei lotti, a seguito di estrazione a sorte, fosse priva di carattere decisorio avendo recepito, nell’individuazione dei lotti, quanto era stato già disposto con la sentenza n. 13240/1998 del Tribunale di Roma, passata in giudicato.

Si costituivano altresì Ma.Te. e G.L., eccependo l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che l’ordinanza avesse carattere meramente esecutivo di una sentenza passata in giudicato e che l’estrazione a sorte è atto di mera esecuzione preordinato alla materiale individuazione dei soggetti destinatari dei singoli lotti, già determinati in sede contenziosa.

Con sentenza n. 2520/2015, depositata in data 22.4.2015, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello e compensava le spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione M. e G.C. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resistono G. e P.C., Ma.Te. e G.L. con controricorso depositando anch’essi memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti – premesso che “La sentenza 2520/2015 della Corte d’appello è impugnata perchè gravemente viziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche di rango costituzionale, nonchè per contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – ne lamentano la “Contraddittoria, insufficiente ed errata motivazione”, là dove la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello, in ragione dell’affermato (ma contestato dai ricorrenti) carattere meramente esecutivo della ordinanza di estrazione a sorte del Tribunale in data 20.12.2012, conseguente alla piena coincidenza di questa con il decisum della sentenza, inter partes, dello stesso Tribunale di Roma, 13240/1998, passata in giudicato.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Alla premessa generale della censurabilità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti muovono specificamente l’eccezione di contraddittoria, insufficiente ed errata motivazione della stessa, che tuttavia costituisce domanda oggi inammissibile, per non essere riconducibile (in quanto rapportabile al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) al modello proposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 22 aprile 2015.

Prevede, infatti, il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è traccia. Sicchè, le censure mosse in riferimento a detto parametro si risolvono, in buona sostanza, nella contestazione in fatto della affermazione della mera esecutività dell’ordinanza del Tribunale del 20.12.2012 e la conseguente non appellabilità della stessa, in quanto priva di contenuto decisorio.

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Errata, omessa e contraddittoria motivazione. Violazione art. 24 Cost., artt. 323 e 339 c.p.c.”, sottolineando che alla suddetta sentenza n. 13240/1998 del Tribunale aveva fatto seguito la sentenza n. 357/2001 della Corte d’Appello, la quale, pur confermando la precedente pronuncia, prendeva atto delle carenze della sentenza di primo grado, evidenziando la necessità di procedere a ulteriore attività di accertamento e cognizione. Tale necessità sarebbe stata avvertita anche nell’odierno procedimento, tant’è che, su istanza di entrambe le parti, il Tribunale aveva disposto la nomina di un CTU, con il conferimento di un ampio incarico che andava oltre la valutazione di stima e la determinazione dei conguagli. I ricorrenti – analiticamente rilevati gli esiti delle operazioni peritali, oggetto di varie contestazioni mediante osservazioni dei rispettivi CTP e difensori, e sottolineato che, nel verbale di udienza del 27.9.2012 (pochi giorni prima dell’estrazione a sorte), il difensore dei ricorrenti avesse elencato ben 7 motivi di censura delle operazioni peritali – hanno dedotto che il Tribunale, omettendo ogni verifica, pur reclamata dalle parti, ed ogni motivazione, aveva comunque proceduto all’estrazione a sorte e assegnato le rispettive quote. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe errato nel definire meramente esecutiva l’ordinanza del 20.12.2012, giacchè essa, lungi dall’esaurirsi nella semplice esecuzione del sorteggio, aveva avuto carattere cognitivo, valutativo e dispositivo, impugnabile con l’appello (Cass. sez. un. 16727 del 2012; Cass. n. 4245 del 21010).

2.1. – Il motivo è inammissibile quanto alla censura di errata, omessa e contraddittoria motivazione.

2.2. – Valgono infatti le medesime considerazioni svolte (sub 1.2.) in ordine alla non riconduclibilità di detta censura al modello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis; nonchè quanto alla mancata enucleazione e configurazione (nella specie) dei presupposti (sostanziali e non meramente formali) necessari onde poter accedere all’esame secondo il novellato parametro.

2.2. – Il motivo, sotto altro aspetto, non è fondato.

2.3. – Rispetto all’assunto degli appellanti in ordine alla impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale, in base a quanto affermato dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 16727 del 2012, secondo le quali quando l’ordinanza ha contenuto di sentenza il rimedio esperibile è l’appello, precisando che ha natura di sentenza l’ordinanza con cui il Giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni), la Corte di merito ha correttamente fatto richiamo alla giurisprudenza che ritiene non impugnabile, perchè priva del carattere di decisorietà, l’ordinanza di estrazione a sorte che si limita a dare esecuzione alla decisione già adottata, a maggior ragione se contenuta in una sentenza coperta dal passaggio in giudicato.

In particolare, la Corte distrettuale ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di divisione ereditaria, l’ordinanza con la quale il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza non definitiva che ha approvato il progetto di divisione, provveda al sorteggio e alla assegnazione dei lotti, non è soggetta a ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che è carente dei requisiti formali e sostanziali della sentenza, in quanto costituisce un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la pronuncia (Cass. n. 22435 del 2013; conf. Cass. n. 14331 del 2011; Cass. n. 16493 del 2005). Ed ha affermato che sia stato lo stesso Tribunale di Roma ad avere fissato l’udienza per effettuare l’estrazione a sorte dei lotti formati con la sentenza n. 13240/1998 resa inter partes, “passata in giudicato in base alla sentenza n. 17293 del 2006 della Corte di Cassazione” (sentenza impugnata, pag. 3).

2.4. – Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. n. 7182 del 2018, in motiv.), “nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall’art. 789 c.p.c., commi 3 e 4, può procedere all’estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 15466 del 2016, in motiv.; Cass. n. 6167 del 2015; Cass. n. 22435 del 2013; Cass. n. 18354 del 2013). Tuttavia, questa Corte precisa che, se anche il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza che ha approvato il progetto di divisione, provveda erroneamente, in difetto del predetto presupposto, al sorteggio ed alla assegnazione dei lotti, tale provvedimento, costituendo un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la sentenza (Cass. n. 16493 del 2005; Cass. n. 8803 del 1991), è destinato ad essere travolto in caso di accoglimento dell’appello avverso la sentenza e di riforma di questa (Cass. n. 6167 del 2015, in motiv.), e non è, quindi, di per sè, per difetto di interesse (art. 100 c.p.c. e art. 336 c.p.c., comma 2), suscettibile di impugnazione con l’appello (a meno che il provvedimento medesimo non abbia risolto contestazioni sullo svolgimento delle relative operazioni, art. 195 disp. att. c.p.c.).

Nel caso di specie la Corte di merito ha dato atto che, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma n. 13240/98, depositata in data 9.7.1998, e passata in giudicato, si evince come fosse già stata disposta la divisione dei beni ereditari in due lotti con i beni specificamente indicati in motivazione da attribuirsi mediante estrazione a sorte per nucleo familiare. Ed ha sottolineato che il confronto tra i predetti lotti e quelli poi assegnati mediante l’estrazione a sorte in questione evidenzia che i lotti attribuiti fossero formati dagli stessi beni indicati nella sentenza; e che “tale circostanza induce a ritenere il carattere meramente esecutivo dell’ordinanza che pertanto va dichiarata non impugnabile” (sentenza impugnata, pag. 4).

Pertanto, il giudice d’appello, pur rilevando che la disposizione in primo grado di una nuova CTU “abbia potuto determinare delle contestazioni ad opera delle parti” (riguardanti, tuttavia, non già lo “svolgimento delle relative operazioni” di estrazione a sorte dei lotti, ma le valutazioni circa la determinazione dei lotti stessi ed i retaivi conguagli, nonostante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del 1998) ha ritenuto che esse non fossero “tali da poter rimettere in discussione quanto precedentemente deciso con sentenza passata in giudicato” (tant’è che, come dedotto dagli stessi ricorrenti, il Tribunale medesimo, nonostante la CTU, aveva senza altro disposto e proceduto all’estrazione a sorte e conseguentemente assegnato le rispettive quote). D’altro canto, dallo “svolgimento del processo” riportato nella sentenza impugnata, si evince come gli attori, con la citazione del 2009, avessero appunto chiesto al Tribunale “di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 357/2002” nei confronti dei convenuti, “mediante estrazione a sorte dei lotti e conseguente assegnazione agli aventi diritto, per come definiti dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 13240 del 1998”.

Non si ravvisa dunque alcuna violazione dell’art. 24 Cost., e degli artt. 323 e 339 c.p.c., giacchè nella decisione impugnata non emerge alcuna portata limitativa, ovvero ingiustificabile compressione, del diritto di agire o di difendersi delle parti (secondo le regole di legge), che hanno avuto modo di svolgersi integralmente nell’ambito del processo presupposto, di cui l’ordinanza ha realizzato la mera esecuzione in parte qua (ex plurimis Corte Cost. n. 44 del 2016; Corte Cost. n. 23 del 2015; Corte Cost. n. 243 del 2014; Corte Cost. n. 157 del 2014, per la quale il legislatore nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti processuali gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute).

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 22 Cost., del principio della capacità giuridica e della disponibilità dei diritti ex art. 1966 c.c. Violazione dell’art. 277 c.p.c.”, in quanto nell’atto di introduzione del giudizio, l’esecuzione della sentenza della Corte d’appello del 2001 costituiva solo la domanda subordinata. Infatti, la domanda principale era quella di divisione secondo la volontà espressa concordemente dalle parti al CTU nel corso del giudizio R.G. n. 13047/1973 e, solo in subordine, di procedere all’estrazione a sorte dei lotti, come stabiliti dalla sentenza del Tribunale n. 13240/1998, provvedendo all’adeguamento dei valori come previsto dalla sentenza n. 357/2001 della Corte d’appello. Nell’atto di appello le parti avevano condiviso le critiche alla configurazione dei lotti come definiti dalla sentenza n. 13240/1998 del Tribunale. Il Giudice di primo grado sembrava recepire le posizioni assunte dalle parti proprio nella formulazione dei quesiti al CTU, al quale era stato chiesto l’integrale riesame dei cespiti, del loro stato, del loro valore, della conformità urbanistica e amministrativa, la determinazione dei conguagli con riferimento ai valori attuali dei beni. Pertanto, la decisione del Tribunale di procedere all’estrazione a sorte dei lotti predeterminati dalla sentenza n. 13240/1998 avrebbe violato l’art. 277 c.p.c. negando una decisione e una motivazione su tutte le domande. Tant’è che le parti, nell’esercizio del loro diritto di autodeterminazione, avevano chiesto di superare quanto stabilito dalla sentenza preferendo una diversa configurazione dei lotti o, quanto meno, una loro correzione, rilevando come, successivamente alla sentenza medesima, fossero tra l’altro emerse pretese di terzi (usucapione, espropriazione) su alcuni immobili. Dal momento che la sentenza della Corte d’Appello n. 357/2001, anch’essa passata in giudicato, attestava la necessità di procedere all’adeguamento dei valori visto il lungo tempo trascorso dalla determinazione dei lotti, anche tali criticità, intervenute dopo la sentenza del Tribunale del 1998, acquistavano rilevanza e dovevano trovare risposta e correttivo.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – E’ principio consolidato che i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, debbano essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato” e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018).

Il ricorrente ha, dunque, l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012). Il ricorrente ha il dovere quindi di indicare – mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

3.3. – A fronte degli ampi riferimenti svolti dai ricorrenti nel capitolo (riguardo: alla integrale formulazione della domanda davanti al Tribunale di Roma con la citazione del 30.4.2009; alla asserita condivisione delle parti in ordine alla configurazione dei lotti; alla formulazione dei quesiti al CTU; all’adeguamento dei valori come previsto dalla sentenza n. 357/2001 della Corte d’appello; alla condivisione delle critiche alla configurazione dei lotti come definiti dalla sentenza n. 13240/1998 del Tribunale; alla concorde richiesta di superare quanto statuito dalla sentenza; alla necessità, attestata dalla sentenza della Corte d’appello del 2001, anch’essa passata in giudicato, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla determinazione dei lotti e di criticità incontestatamente emerse dopo la sentenza del Tribunale del 1998), i controricorrenti hanno radicalmente contestato tali assunti, negando che le parti avessero mai raggiunto una intesa in ordine alla ripartizione della massa ereditaria, pur avendo gli attori rinunciato alla domanda principale nell’udienza del 13.4.2011.

Orbene, nel ricorso non risulta essere stato assolto, da parte dei ricorrenti, l’onere di indicare (attraverso, come detto, anche la trascrizione dei relativi atti) le eccepite risultanze asserita mente decisive ed asserita mente non valutate o insufficientemente considerate dal giudice. Così non risultano indicate nè riportate, in partibus quibus, le specifiche risultanze evidenziate dalle sentenze di merito del Tribunale e della Corte d’appello di Roma (rispettivamente del 1998 e del 2001), nonchè dalla pronuncia di legittimità di questa Corte del 2006; nè quelle richiamate dall’atto di citazione del 30.4.2009 e dalla ordinanza del Tribunale di Roma del 20.12.2012; e neppure quelle afferenti i quesiti affidati al CTU in detto processo, oltre che alla rinuncia alla domanda principale nell’udienza del 13.4.2011).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte controricorrente. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.900,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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