Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13825 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12903/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Umberto Santi ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Maria Chiara Morabito, in Roma, Via Flaminia Vecchia n.

670;

– controricorrente –

e

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/22/13 della Commissione tributaria

Regionale del Veneto, sezione di Venezia-Mestre, depositata il

22/11/2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/02/2020 dal

Consigliere Dott. Pepe Stefano;

udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale

della Repubblica Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Massimo Bachetti per la

ricorrente e dall’Avv. Umberto Santi per la resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Tezze sul Brenta notificava alla ETRA S.p.a. (Energia Territorio Risorse Ambientali) avvisi di accertamento relativi alla mancata presentazione della dichiarazione ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009 relativi ad un impianto di depurazione, di cui la suddetta società era proprietaria, posto sul suolo di proprietà dello stesso Comune.

2. Avverso i suddetti avvisi la ETRA presentava ricorso eccependo il diritto all’esenzione di imposta in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e, in subordine, rilevava che la categoria catastale dichiarata non era corretta (D1 anzichè E3).

3. La CTR, con sentenza n. 103/22/13 depositata il 22/11/2013, confermava la decisione di primo grado e, per l’effetto, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente.

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. La ETRA s.p.a. si è costituita depositando controricorso e ricorso incidentale condizionato.

6. In prossimità dell’udienza la ETRA s.p.a ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la contribuente chiesto solo in subordine all’accoglimento della domanda afferente l’inclusione del depuratore di cui è giudizio nell’esenzione di imposta del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. a), la variazione della categoria catastale attribuita a tale bene a seguito di procedura DOCFA; pertanto, la CTR, dopo aver accolto la domanda principale, sarebbe andata ultra petita nell’affrontare quella subordinata con la quale la contribuente chiedeva che venisse corretta la categoria castale dichiarata in E3 anzichè D1 come indicata.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 75, e 56 e del D.P.R. n. 701 del 1994, art. 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), comma 2, e art. 21.

La ricorrente, dopo aver richiamato le norme che disciplinano il procedimento volto a correggere l’erronea attribuzione di un accatastamento, osserva, da un lato, che era decorso il termine per impugnare la categoria proposta, con la conseguenza che essa doveva intendersi definitiva e, dall’altro, che l’oggetto del giudizio era diverso dalla delibera dell’ICI, di talchè con lo stesso ricorso non si poteva impugnare gli avvisi ICI e la rendita o categoria. In ragione di quanto sopra doveva dichiararsi la nullità della sentenza della CTR che si era pronunciata sul punto.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono inammissibili

La CTR nella parte motiva afferma, da un lato “non fondati i relativi appelli riuniti”, proposti dal Comune di Tezze sul Brenta e dall’Agenzia del Territorio e, dall’altro, “l’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia del territorio”. La sentenza impugnata, infatti, pur ritendo l’inammissibilità degli appelli li ha, poi, esaminati funditus nel merito, rigettandoli, sul rilievo conclusivo che la contribuente aveva diritto al riconoscimento dell’esenzione ICI in applicazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7.

Questa Corte (Cass. n. 3840 del 2007) nel comporre un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”. Con la la declaratoria di inammissibilità del gravame, che in particolare qui viene in rilievo, la CTR ha definito il giudizio, con la conseguenza che le successive valutazioni di merito svolte restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perchè esse non trovano sbocco nel dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perchè formulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principio fondamentale dell’art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.

Le considerazioni relative al merito del gravame si muovono, pertanto, su un piano esclusivamente virtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali.

Consegue da quanto sopra l’affermazione del principio sopra indicato circa l’assenza dell’onere della parte soccombente di impugnare le motivazioni del merito con l’ulteriore duplice t e speculare, corollario che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile (per difetto appunto di interesse) l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta, per quanto detto, ad abundantiam nella sentenza gravata.

In assenza di ogni specifica impugnazione da parte della ricorrente avverso la parte della sentenza che ha affermato l’inammissibilità dell’appello da questa proposto, le censure riferite alle motivazioni di merito contenute nella medesima sentenza devono, pertanto, dichiararsi inammissibili.

4. La pronuncia di inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020

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