Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13824 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13824 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 17082-2008 proposto da:
CASINI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI
FABIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente 2013
1201

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

I.

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

Data pubblicazione: 31/05/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente sul ricorso 17688-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CASINI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI
FABIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7554/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/06/2007 r.g.n. 8654/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale,
inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso

.

mi.GokilLag,.

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

RG n 17082 /08 e 17688/08

Casini Barbara/ Poste Italiane

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 27 giugno 2007 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale ,ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane

dal 18 novembre 1999.
La Corte territoriale ha rilevato che la Casini era stata assunta da Poste Italiane con contratto a
tempo determinato del 18 novembre 1999″per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di
ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso quale condizione per la
trasformazione della natura giuridica dell’ente e in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi in attesa del progressivo completo equilibrio
sul territorio delle risorse umane “.
La Corte ha affermato che il contratto era intervenuto oltre la data del 30 aprile 98 in cui cessava
l’efficacia della disposizione contrattuale collettiva di cui all’accordo del 25/9/97 ,e successive
modifiche, integrativo del CCNL del 1994 che consentiva l’apposizione di un termine per esigenze
eccezionali , con conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto per
contrasto con la legge n. 230 del 1962.
La Corte ha ,pertanto, dichiarato la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con obbligo della società di riammettere in servizio la lavoratrice e con condanna al risarcimento
del danno in misura, determinata in via equitativa, tenendo conto del periodo presumibile fino al
ripristino della precedente condizione reddituale, e cioè per i tre anni successivi alla scadenza
dell’ultimo contratto, ma con decorrenza dalla messa in mora, momento dal quale erano state offerte
le prestazioni, oltre interessi dalle scadenze al saldo.

1

S.p.A. e Barbara Casini con conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato a far data

Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la Casini formulando tre motivi nonché Poste
Italiane formulando quattro motivi . Nel primo giudizio si è costituita Poste Italiane depositando
controricorso ed anche nel secondo giudizio si è costituita la Casini depositando controricorso.
Motivi della decisione
. Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

attinente alla nullità del termine apposto al contratto concluso tra Poste Italiane e Barbara Casini.
Con il ricorso principale la lavoratrice ha, invece, chiesto la cassazione della sentenza impugnata
con riferimento alla domanda di risarcimento del danno conseguente all’accertamento della nullità
del termine apposto al contratto.
Con il primo motivo Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto in relazione agli articoli 1372 primo comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431, CC ( art 360 n 3
cpc). Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto l’eccezione formulata da
Poste Italiane di risoluzione del contratto per mutuo consenso nonostante l’ inerzia della
lavoratrice, durata 4 anni, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine durato
appena tre mesi.
Il motivo è inammissibile. L’esame della sentenza consente di rilevare che la Corte d’Appello non
si è affatto pronunciata circa l’eccezione di avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso.
Ne consegue che il vizio denunciato da Poste Italiane di violazione delle norme richiamate ( art 360
n 3 cpc) ed i relativi quesiti formulati ai sensi dell’art 366 bis cpc , applicabile in quanto la sentenza
è stata depositata in data 27/6/2007 , appaiono del tutto inconferenti atteso che il vizio di omessa
pronuncia avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art 360 n 4 cpc quale vizio processuale
riconducibile alla violazione dell’art 112 cpc.
Con il secondo motivo Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli
1 e 2 della legge n. 230 del 1962, nonché dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ( art 360 n 3
cpc).
2

Deve essere esaminato, in primo luogo, il ricorso proposto da Poste Italiane in quanto

Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente affermato che il potere riconosciuto alle parti
sociali di introdurre nuove ipotesi di assunzioni a termine in aggiunta a quelle previste dalla legge
fosse soggetto a limiti temporali. Osserva che l’articolo 23 della legge citata conferiva una delega
piena all’autonomia collettiva in ordine all’individuazione di ipotesi ulteriori di legittima
apposizione di un termine al contratto di lavoro.

legge n. 56 del 1987, dell’art. 8 C.C.N.L. del 1994, degli accordi sindacali del 25 settembre 1997,
del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio
2001 in connessione con gli articoli 1362 c.c. e seguenti ( art 360 n 3 cpc).
Con il quarto motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio ( art 360 n 5 cpc). Censura la sentenza in quanto dal corpo della
motivazione non era dato comprendere in forza di quale ragionamento logico o di quale percorso
argomentativo la Corte di Appello fosse approdata alla decisione per cui il termine finale di
efficacia dell’accordo del settembre 97 dovesse essere posto al 30 aprile 98.
Deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove
ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una
vera e propria “delega in bianco” in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto,
potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma
anche meramente soggettivo, sicché restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche
di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine
individuate in sede collettiva.
Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse, sono infondate.
Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla
contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
3

Con il terzo motivo Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 23

idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o
soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data

anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta,
quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono
destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle
previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-82006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua
inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza
del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli
stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1″ (v., fra le altre,
Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n.
7502).
4

al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v.

Per le considerazioni che precedono il ricorso di Poste Italiane deve essere respinto.
Con il primo motivo la Casini denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra
il dispositivo e la motivazione ( art 360 n 4 cpc). In quest’ultimo la Corte ha respinto la domanda di
risarcimento del danno sebbene , nella motivazione, il risarcimento sia stato determinato in via
, equitativa , per i tre anni successivi alla scadenza dell’ultimo contratto , ma con decorrenza dalla

La censura è fondata.
La Corte d’Appello ha affermato, nella motivazione, che Poste Italiane doveva essere condannata
a risarcire il danno al lavoratore in misura, determinata equitativamente, tenendo conto fino al
ripristino della precedente condizione reddituale, e cioè per i tre anni successivi alla scadenza
dell’ultimo contratto , ma con decorrenza dalla messa in mora , momento dal quale erano state
offerte le prestazioni .
La Corte territoriale, tuttavia, dopo aver accolto tale criterio di liquidazione del danno , nel
dispositivo ha rigettato la domanda realizzando un insanabile contrasto tra motivazione e
dispositivo.
Deve a riguardo richiamarsi il principio affermato da questa Corte ( cfi- ord. n. 21885 del
26/10/2010 ) che “in tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in
cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che
non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di
interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicchè le proposizioni contenute in
quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono
suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.”
Con riferimento ai restanti motivi di impugnazione ( applicabilità dell’art 1227 , II comma cc,
e onere probatorio circa l” aliunde perceptum ) relativi alla determinazione del risarcimento del
danno conseguente all’accertata nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti , deve
trovare applicazione l’art 32, commi 5,6 e 7 della legge n 183/2010 e la disciplina in esso prevista
5
“7
/

messa in mora, momento dal quale erano state offerte le prestazioni.

quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del
termine.
Va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel
giudizio di legittimità (ed a prescindere della riferibilità pur a tale giudizio della disposizione del
comma settimo dell’art. 32, che estende retroattivamente “per tutti i giudizi,ivi compresi quelli

testo) lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle
censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è
limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).
Nella specie la ricorrente Casini ha formulato specifiche censure accompagnate da quesiti
ammissibili con i quali ha denunciato sia l’applicazione da parte della Corte territoriale dell’art
1227 , 2° comma, cc, pur in assenza di espressa domanda in tal senso da parte di Poste Italiane , sia
per aver posto a carico della lavoratrice l’onere di provare di non aver percepito altri redditi
successivamente alla cessazione del rapporto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione,perché provveda alla quantificazione del danno sulla base della nuova
normativa, oltre che alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.
PQM la Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente
giudizio.
Roma 4/4/2013
L’estensore
E

Antonio

Il Presidente
Federico Roselli

, uI

9,o

6

pendenti…” i nuovi criteri di determinazione del danno, introdotti dai commi 5 e 6 dello stesso

IL CANCELLI RE

OepoiJto n Can elleria
..3_1 NA6. 2013
oggi,

IL CANCELLIERE

eppina RiCei

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