Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13824 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SEBINO 29, presso l’avvocato VARLARO SINISI ARRIGO,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO G.A.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il
20/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2011 dal Presidente Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso per cassazione proposto avverso decreto 20 giugno 2006 del Tribunale di Nocera Inferiore che liquida all’Avv. B. M. per l’attività prestata quale Curatore del Fallimento ” G.A.” (R.G.) 158/94 la somma di Euro 1.200,00 oltre accessori.
Il Tribunale motivava tale liquidazione rilevando che l’Avv. Baldi era stato surrogato nell’incarico da altro Curatore in ragione dell’omesso rendiconto al G.D. sull’andamento della procedura, del mancato deposito delle relazioni periodiche, del non aver provveduto alle operazioni liquidatorie … concausa ad una lunghezza quindicennale della procedura; che nel caso in cui in una procedura si avvicendono più Curatori, il compenso va determinato una sola volta, tenendo conto bensì del passivo e dell’attivo accertati, ma anche della qualità dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine e diligenza con cui la prestazione è stata applicata: criteri che conducevano ad una negativa valutazione della prestazione da retribuire.
Avverso detto decreto l’Avv. Baldi proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. Nessuno si costituiva per il Fallimento intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 5, il ricorrente, contestava la veridicità dei presupposti di fatti su cui era fondata la salutazione del Tribunale spiegando varie ragioni che spiegano la lunga durata della procedura descrivendo l’attività da esso Curatore svolta e contestava la rivalutazione del procedimento concluso con la revoca dall’incarico.
Con il secondo motivo, deducendosi violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente precisava il reale importo del passivo accertato e dell’attivo realizzato, nonchè del compenso spettantegli alla stregua del R.D. n. 267 del 1942, art. 39 e del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 2.
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie processuale) in relazione a tutti i motivi fondati sul vizio di violazione di legge. Anche perciò che riguarda la censura di vizio di motivazione (autonomamente proposto, o inserito in una più complessa censura) il ricorso è ugualmente privo dei requisiti formula di cui al citato art. 366 bis, sulla base dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 18 giugno 2008 n. 16528) alla cui stregua la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera di non ingenerare incertezza in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.
Dovendosi comunque soggiungere che, nel ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non riesce di per sè ammissibile la censura di vizio della motivazione, a meno che non deduca il vizio formula di assenza o mera apparenza di motivazione. Non vi è luogo a pronunzia alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011